Cass. civ., sez. lav., 27/11/2023, n. 32904
Una Corte di Appello ha condannato una Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni in favore di un lavoratore, successivamente assunto a tempo indeterminato, che aveva lavorato per l’amministrazione in forza di una serie di contratti di collaborazione a tempo determinato, dei quali era stata successivamente accertata la reale natura di lavoro subordinato.
Secondo la Cassazione, il giudice di Appello ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui nel pubblico impiego, essendo impossibile convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato (art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001), deve essere garantita al lavoratore una effettiva tutela risarcitoria, che comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata (ex art. 32, co. 5, l. 183/2010) a prescindere dalla prova del danno e salva la possibilità di provare un danno ulteriore.
Tuttavia, il giudice di Appello non ha fatto applicazione del principio, altrettanto consolidato, secondo cui l’intervento della stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato rappresenta una misura ben più satisfattiva del risarcimento per equivalente ed è idoneo a cancellare tutte le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine, senza che residui necessità di un ristoro pecuniario, purché l’assunzione pervenga dall’Ente responsabile dell’abuso ed in diretta derivazione causale con l’illegittima successione dei contratti a termine.
La Corte, pertanto, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione del precedente rapporto precario o se sia stata da questo soltanto agevolata: solo in quest’ultimo caso sussiste il diritto al risarcimento monetario.
La decisione è reperibile su www.italgiure.giustizia.it
Dipendente pubblico illegittimamente qualificato come parasubordinato e risarcimento del danno
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 27/11/2023, n. 32904
Una Corte di Appello ha condannato una Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni in favore di un lavoratore, successivamente assunto a tempo indeterminato, che aveva lavorato per l’amministrazione in forza di una serie di contratti di collaborazione a tempo determinato, dei quali era stata successivamente accertata la reale natura di lavoro subordinato.
Secondo la Cassazione, il giudice di Appello ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui nel pubblico impiego, essendo impossibile convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato (art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001), deve essere garantita al lavoratore una effettiva tutela risarcitoria, che comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata (ex art. 32, co. 5, l. 183/2010) a prescindere dalla prova del danno e salva la possibilità di provare un danno ulteriore.
Tuttavia, il giudice di Appello non ha fatto applicazione del principio, altrettanto consolidato, secondo cui l’intervento della stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato rappresenta una misura ben più satisfattiva del risarcimento per equivalente ed è idoneo a cancellare tutte le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine, senza che residui necessità di un ristoro pecuniario, purché l’assunzione pervenga dall’Ente responsabile dell’abuso ed in diretta derivazione causale con l’illegittima successione dei contratti a termine.
La Corte, pertanto, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione del precedente rapporto precario o se sia stata da questo soltanto agevolata: solo in quest’ultimo caso sussiste il diritto al risarcimento monetario.
La decisione è reperibile su www.italgiure.giustizia.it
Industria 5.0: l’innovazione, la crescita sostenibile, il rapporto di lavoro: il convegno del prossimo 29 novembre
/in News ed EventiIl prossimo mercoledì 29 novembre parteciperò al Convegno Benvenuta, Industria 5.0!
Darò il mio contributo nella tavola rotonda con Lucia Pallottino, docente di Robotica, DII, Direttrice Centro E. Piaggio, Università di Pisa, Leonardo Marras, Assessore Attività Produttive Regione Toscana, Massimiliano Boggetti, CEO Diesse Diagnostica Senese S.p.A. – Presidente Confindustria Dispositivi Medici.
Parleremo di una nuova industria incentrata su sicurezza, persona e ambiente.
Focus sulle tecniche di redazione degli atti del procedimento disciplinare: con Ti Forma il prossimo 13 dicembre
/in News ed EventiIl prossimo 13 dicembre terrò in Ti Forma un corso sulle tecniche di redazione degli atti del procedimento disciplinare.
Il tema del procedimento disciplinare si presta ad essere esaminato da tanti e diversi punti di vista. Molte sono le difficoltà operative che si incontrano nel corso del procedimento disciplinare. Proprio per questo abbiamo deciso di entrare nel vivo delle tecniche di redazione affrontando i risvolti pratici e la sterminata casistica.
Qui la locandina del corso e ogni indicazione per l’iscrizione.
La retribuzione tra salario minimo e costo del lavoro: il convegno AGI del prossimo 15 dicembre
/in News ed EventiIl prossimo 15 dicembre parteciperò al Convegno Agi su «La retribuzione tra salario minimo e costo del lavoro»
Sarà una bella occasione di confronto su un tema di grante attualità e anche l’occasione per condividere l’esito della ricerca che ha portato alla pubblicazione del volume che ho curato (Salario minimo e salario giusto, Torino, Giappichelli, 2023).
Il tema sta assumendo una straordinaria dimensione pratica alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale che ha portato alle recenti decisioni della Suprema Corte sul tema del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage: ancora sull’onere della prova
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lavoro, ord. 13/11/2023, n. 31451
Una recente ordinanza della Cassazione ripercorre la giurisprudenza della Corte in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e puntualizza il contenuto dell’obbligo datoriale c.d. di «repêchage», cioè della necessaria verifica, prima di intimare il licenziamento, della presenza di posizioni nell’organizzazione aziendale presso le quali il lavoratore potrebbe essere ricollocato evitando il licenziamento.
Il principio consolidato in tema, ribadito dalla Corte, è che la possibilità di ricollocare il dipendente in posizioni aziendali alternative debba essere verificata dal datore non solo con riferimento a posizioni equivalenti a quella prima occupata o appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, ma anche proponendo al dipendente il demansionamento, che il dipendente è libero di accettare o rifiutare, in questo caso esponendosi all’eventualità del licenziamento.
Secondo la Corte, il limite dell’obbligo di repêchage è costituito dal fatto che il licenziando non abbia le capacità professionali per occupare la diversa posizione di lavoro: ma ciò deve risultare da circostanze oggettive e verificabili, dal momento che diversamente la valutazione operata dal datore di lavoro rimarrebbe del tutto insindacabile.
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la Cassazione ribadisce che l’inadempimento dell’obbligo di repêchage equivale a «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento e, pertanto, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria, come previsto dall’art. 18, co. 7, l. 300/1970, nella formulazione risultante dalle recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 125/2022 e n. 59/2021).
La decisione è reperibile su www.italgiure.giustizia.it
Il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente
/in GiurisprudenzaIl licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente non produce effetto sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale
Quali effetti subisce il rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale nel caso in cui venga intimato il licenziamento dal datore di lavoro «apparente» (somministratore irregolare, appaltatore fittizio)? La Cassazione ha recentemente chiarito alcuni profili controversi.
La materia è attualmente disciplinata dall’art. 38, co. 3, del d.lgs. 81/2015, che prevede che gli atti di costituzione e gestione del rapporto compiuti o ricevuti dal somministratore irregolare si intendono compiuti dall’utilizzatore della prestazione. La disposizione riproduce testualmente, con piccole variazioni, quanto originariamente previsto dall’abrogato art. 27 del d.lgs. 276/2003.
Alcuni orientamenti, in sede di prima applicazione, avevano ritenuto che anche il licenziamento intimato dal somministratore irregolare producesse effetti nei confronti dell’utilizzatore, con il risultato di gravare il lavoratore dell’onere di impugnare il licenziamento presso quest’ultimo entro i termini di decadenza. Questa prospettiva è stata smentita dall’art. 80-bis del d.l. 34/2020, che ha escluso che il licenziamento dalla nozione di «atti di gestione» prevista dall’art. 38 del d.lgs. 81/2015.
La Cassazione, con alcune recenti decisioni, ha precisato la portata del più recente intervento normativo, affermando che:
In definitiva, secondo la Cassazione oggi si deve ritenere che in nessun caso il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale può esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.
Le decisioni sono reperibili su www.italgiure.giustizia.it