Con il decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 si stabilisce, all’art. 4, che i bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Bonus edilizi e applicazione dei contratti collettivi
/in NormativaI nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione: una svolta anche per il diritto del lavoro?
/in GiurisprudenzaCon la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 vengono introdotte modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Nell’art. 9 viene introdotto un secondo comma che si fa carico di affermare la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, prevedendo che una legge dello Stato disciplinerà i modi e le forme di tutela degli animali.
Nell’art. 41 si aggiungono, nel secondo comma, i riferimenti alla salute e all’ambiente e, nel terzo comma, spunta l’orizzonte dei fini ambientali.
Il legame fra salute ed ambiente e quello fra ambiente di lavoro e ambiente in senso generale interessano molto da vicino il diritto del lavoro e le sue connessioni con il tessuto economico e sociale: la crisi pandemica e la crisi energetica ce lo ricordano tutti i giorni.
Comunicazioni obbligatorie per i contratti di rete d’impresa
/in Normativa, PrassiE’ stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro n. 205 del 29 ottobre 2021 che ha disciplinato le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, di trasformazione, di proroga e di cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.
E’ stato definito il modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul sito Servizi Lavoro e aggiornato con decreto direttoriale.
Dal 23 febbraio 2022, le imprese aderenti a un contratto di rete dovranno eseguire le comunicazioni per il tramite del soggetto individuato nell’ambito del contratto di rete, incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Con la nota esplicativa dell’INL del 22 febbraio scorso si forniscono dettagliate indicazioni sul tema.
COVID-19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11
/in NormativaÈ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano:
Riforma degli ammortizzatori sociali e nuovi termini di presentazione delle domande
/in PrassiCon la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla legge n.234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel d.lgs n. 148/2015.
L’Istituto ha precisato che le modifiche in ordine agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.
Con il successivo messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, l’Istituto ha comunicato che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.
Riforma degli ammortizzatori sociali: aspetti contributivi
/in PrassiFacendo seguito alla circolare n. 18/2022 e al messaggio n. 606/2022, l’INPS, con il messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni di cui alla l. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.
L’Istituto ha precisato che per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.
Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.
In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.