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Ferie e cassa integrazione Covid-19

6 Dicembre 2021da Admin2

Con la nota n. 1799 del 23 novembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito parere favorevole in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse”.

Com’è noto l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

In forza del citato art. 2109 c.c. si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.

Sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.

L’Ispettorato ha ricordato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.

La nota

  • INL nota 23.11.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:44:132021-12-06 12:44:13Ferie e cassa integrazione Covid-19
Prassi in Prassi

Mobbing, danno biologico e personalità della vittima

6 Dicembre 2021da Admin2

Con la sentenza n. 35061 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che non interrompe il nesso causale tra mobbing e danno biologico la personalità particolarmente fragile della vittima.

La Corte, in particolare, ha ribadito che in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale il responsabile dell’illecito risponde per l’intero; infatti una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli.

Nell’ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile di altri soggetti della stessa età e sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa e nemmeno sulla liquidazione del danno (Cfr. Cass. n.13864/2020; Cass. n.15762/2019; Cass. n.1575/2010).

Pertanto, il rapporto eziologico tra il comportamento di mobbing e la lesione del diritto alla salute sussiste anche quando detta condotta costituisca solo una concausa ed abbia operato su di un substrato psicologico preesistente.

La sentenza

  • Cass. n. 35061 :2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_137708989_0imDdLFG2gUZ0GkxK2IkSmOJm1Nv3N8u-1.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:45:232021-12-06 12:45:23Mobbing, danno biologico e personalità della vittima
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo

6 Dicembre 2021da Admin2

Con ordinanza n. 32474 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, la procedura collettiva di licenziamento deve riguardare i lavoratori di tutte le aziende coinvolte.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

La Corte ha precisato che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di un unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale  o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.

La scelta dei lavoratori da licenziare deve quindi essere fatta nell’ambito dell’intero complesso aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, datato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.

L'ordinanza

  • Cass. ord. n. 32474:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/financial-advisor-with-colleague_53876-23514.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:46:432021-12-06 12:46:43Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La legge di conversione del decreto Green Pass

22 Novembre 2021da Admin2

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si segnalano di seguito le principali novità apportate in sede di conversione.

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico e privato

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green Pass, viene prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro – pubblico o privato – copia della propria certificazione verde Covid-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per la verifica del possesso del Green Pass.

Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Somministrazione di lavoro

Si precisa che per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso del Green Pass compete all’utilizzatore.

È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni vigenti in materia di Green Pass.

Imprese con meno di quindici dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, si precisa che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa

Si prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal decreto.

La permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro sarà consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

La legge di conversione

  • l. n. 165/2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/09/240_F_444046705_y48LlrEwE9vUcYNUant94HsSl1M1vpIY.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 11:58:592021-11-22 12:04:25La legge di conversione del decreto Green Pass
Normativa in Normativa

Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS

22 Novembre 2021da Admin2

Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal d.l. n. 146/2021.

Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

La circolare precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al d.l. n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Il messaggio

  • Messaggio INPS n. 4034:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_391054659_UZp7jCUmguVGMSqU4imhgoIFXxar6pBR.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 11:59:282021-11-22 11:59:42Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS
Prassi in Prassi

Quarantena con sorveglianza attiva e tutela previdenziale della malattia INPS

22 Novembre 2021da Admin2

Com’è noto il “nuovo” articolo 26 d.l. n.18/2020 (come modificato dall’articolo 8 del d.l. n. 146/2021) stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, l’INPS ha comunicato che per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con associati certificati afferenti al suddetto comma 1 per il periodo sopra indicato, saranno rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, dalle Strutture territoriali di competenza, secondo le consuete modalità.

Il messaggio

  • Messaggio INPS n. 4027:2021
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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