La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-125/2020 e C-218/2020, ha dichiarato non derogabile la disposizione che prevede l’applicazione dei minimi retributivi del Paese in cui si svolge abitualmente l’attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un distacco transnazionale.
La Corte, in particolare, ha affermato che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che, qualora la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro sia stata scelta dalle parti di tale contratto e sia diversa da quella applicabile in forza dei paragrafi 2, 3 o 4 di tale articolo, si deve escludere l’applicazione di quest’ultima, ad eccezione delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» secondo la stessa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, fra le quali possono rientrare, in linea di principio, le norme relative alla retribuzione minima.
Corte EDU: no alla sospensione dell’obbligo vaccinale
da Admin2La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da 672 vigili del fuoco contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19.
In particolare, con il ricorso si chiedeva “di sospendere l’obbligo vaccinale”, o in alternativa “di sospendere l’impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”.
La Corte ha rigettato la richiesta delle misure urgenti, non sussistendo i presupposti che determinano un’azione immediata.
Plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento
da Admin2Con ordinanza n. 22930 del 16 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato la proponibilità, a determinate condizioni, di due distinti giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto di licenziamento riguardante la stessa persona.
La Corte, in particolare, ha affermato che non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento.
Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso.
Nel caso di specie, il lavoratore ha presentato due ricorsi per vedere dichiarata l’illegittimità del suo licenziamento (nel primo ha chiesto il pagamento della somma concordata per la risoluzione consensuale, nel secondo il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare) senza, però, allegare alcun interesse oggettivo alla proposizione di due distinti giudizi.
Mancato rientro dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute e licenziamento
da Admin2Con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenta sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.
La decisione, in particolare, ha richiamato l’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è preceduto dalla visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.
La Suprema Corte ha quindi affermato che è obbligo del datore effettuare la visita di controllo preventivo circa la idoneità alla mansione e, contemporaneamente, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in azienda se il datore lo invita a recarsi sul posto di lavoro.
Corte di Giustizia Europea: distacco transnazionale e minimi retributivi
da Admin2La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-125/2020 e C-218/2020, ha dichiarato non derogabile la disposizione che prevede l’applicazione dei minimi retributivi del Paese in cui si svolge abitualmente l’attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un distacco transnazionale.
La Corte, in particolare, ha affermato che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che, qualora la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro sia stata scelta dalle parti di tale contratto e sia diversa da quella applicabile in forza dei paragrafi 2, 3 o 4 di tale articolo, si deve escludere l’applicazione di quest’ultima, ad eccezione delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» secondo la stessa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, fra le quali possono rientrare, in linea di principio, le norme relative alla retribuzione minima.
Covid-19: Green Pass e accesso alla mensa aziendale
da Admin2Il Consiglio dei Ministri, aggiornando le FAQ in materia di misure anti-Covid-19, ha precisato che l’obbligo della certificazione verde (Green Pass) sussiste anche per accedere alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti.
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Ministero della Salute: aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento
da Admin2Con la circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.
La circolare, nello specifico, ha stabilito che i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e che hanno avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid-19, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni (anziché 10) dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.