Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.
Lavoro agile
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:
– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992
– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010
– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedi
Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.
Bonus Baby-sitter
Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.
Lavoro agile e rimborsi spese
da adminCon la risposta a interpello n. 328 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in lavoro agile.
L’Agenzia ha chiarito che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione.
Qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Sulla base delle predette considerazioni, si ritiene che le somme rimborsate ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in “smart working” sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l’energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Ribadita l’incostituzionalità del Jobs Act
da adminCon l’ordinanza n. 93 del 7 maggio 2021 la Corte Costituzionale ha ribadito l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui ancorava il risarcimento previsto per il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali unicamente all’anzianità di servizio.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, rilevando che la disposizione in esame, nel prevedere un’indennità parametrata in maniera rigida e fissa all’anzianità di servizio, soprattutto quando l’anzianità di servizio è «assai modesta», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.
La Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per sopravvenuta carenza di oggetto richiamando la sentenza n. 150/2020 con la quale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
Licenziamento disciplinare e gravità dell’infrazione
da adminCon la sentenza n. 11635 del 4 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio espresso sulla gravità dell’infrazione del lavoratore disciplinarmente sanzionata, in quanto fondata su una norma di legge che si limita ad indicare un parametro generale di contenuto elastico, presuppone un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, attraverso la quale si dà concretezza alla parte mobile della disposizione per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale.
Detto giudizio di valore svolge una funzione integrativa delle regole giuridiche e, quindi, è soggetto al controllo della Corte di legittimità perché le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (Cfr. in relazione al licenziamento per giustificato motivo soggettivo Cass. 8 agosto 2011, n. 17093; in tema di licenziamento per giusta causa v. Cass. 17 gennaio 2017, n. 985 e Cass. 23 settembre 2016, n. 18715).
Licenziamento collettivo: il criterio dei carichi di famiglia
da adminCon la sentenza n. 10996 del 26 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il riferimento ai carichi di famiglia deve essere inteso in una nozione elastica, non limitata al profilo fiscale, e da applicare mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che possono concorrere a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.
La proroga del lavoro agile pandemico nelle pubbliche amministrazioni
da adminIn considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 il testo del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Il decreto interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza e, per quanto qui interessa, interviene in tema di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.
Il decreto prevede che fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Da notare che viene meno nel testo dell’art. 263 cit. il rispetto della percentuale minima del 50% di ricorso al lavoro agile.
La legge di conversione del c.d. decreto Covid: lavoro agile, congedi e bonus baby-sitter
da adminIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2191, di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto Covid (d.l. n. 30/2021), recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
La legge di conversione, in particolare, ha modificato l’articolo 2 del decreto che disciplina il lavoro agile, i congedi per genitori e il bonus baby-sitting.
Lavoro agile
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del decreto riconosce il beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età:
– con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992
– con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010
– con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,
La possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile è prevista per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
Si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non debba avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Viene fatta salva, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedi
Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 del decreto, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Si prevede inoltre la possibilità di fruizione del congedo in modalità giornaliera o oraria.
Bonus Baby-sitter
Viene estesa la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting al personale del comparto della polizia locale e a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari.