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COVID-19: aggiornato il Protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro

27 Aprile 2021da admin

In data 6 aprile 2021, è stato sottoscritto tra il Governo, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali, il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, aggiorna e rinnova le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

 

 

L'aggiornamento

  • Aggiornamento Protocollo COVID-19
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_66778551_WbRKwq8ySVVra0Crm9exhtJ13kWHlYG8.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:22:382021-04-27 08:22:38COVID-19: aggiornato il Protocollo anti-contagio negli ambienti di lavoro
Prassi in Prassi

Blocco dei licenziamenti e mancato superamento del periodo di prova

27 Aprile 2021da admin

Con la sentenza del 25 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha affermato che è nullo per motivo illecito il licenziamento per asserito mancato superamento del periodo di prova, adottato per aggirare il divieto di licenziamento di cui all’art 46 del d.l. n. 18/2020.

Nel caso in esame, ad avviso del Giudice del Lavoro, esistono indubbiamente indizi gravi, precisi e concordanti, capaci di assurgere a rango di prova a conforto della tesi che il recesso è stato deciso dalla società per conclamati motivi economici piuttosto che per motivi legati all’espletamento della prova, avendo avuto tale società la necessità di eliminare una posizione di lavoro costosa.

L’estromissione dal contesto aziendale di una dipendente divenuta troppo onerosa in questo contesto storico trova un limite insormontabile nel disposto di cui all’art. 46 del d. l. n.18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) come modificato dall’art. 80 del d. l.  n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e successivi provvedimenti che, al fine di contenere gli esiti negativi della pandemia sui lavoratori, hanno disposto, almeno sino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazione dell’azienda e dal numero dei dipendenti.

Non può che conseguirne la nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c. c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell’art. 46 d. l. n. 18/2020.

Tale conclusione – precisa il Tribunale – trova espressa conferma nell’orientamento della consolidata giurisprudenza secondo il quale un licenziamento è giustificato da motivo illecito ogniqualvolta il provvedimento datoriale è basato su una “finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa” (in tal senso Cass. n. 10603/1993).

La sentenza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/l-uomo-d-affari-capo-smette-di-domino-che-cade-capo-forte-e-affidabile-difficolta-negli-affari_72572-814-e1618566925971.jpg 411 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:24:562021-04-27 08:24:56Blocco dei licenziamenti e mancato superamento del periodo di prova
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento orale e onere probatorio

27 Aprile 2021da admin

Con la decisione del 1 aprile 2021, n. 9108 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere. La controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 comma 2 c.c. (v. Cass. 17/6/2016 n.12586).

In particolare, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.13195).

Il testo della sentenza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:32:212021-04-27 08:32:34Licenziamento orale e onere probatorio
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Bonus baby-sitter: proroga dei termini

27 Aprile 2021da admin

Con il messaggio n. 950 del 5 marzo 2021 l’INPS ha comunicato che il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali è stato prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021.

I genitori che vorranno avvalersi del beneficio dovranno inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.

 

 

 

Il messaggio INPS

  • Messaggio INPS n. 950:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/donna-e-bambini-seduti-sul-pavimento_23-2147663975.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:38:402021-04-27 08:38:40Bonus baby-sitter: proroga dei termini
Prassi in Prassi

Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario

8 Aprile 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il testo del decreto legge n. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Di particolare interesse l’art. 4 del decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In particolare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1°aprile 2021), ciascun Ordine professionale territorialmente competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni o le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovranno verificare “lo stato vaccinale” di ciascuno degli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.

Qualora dai sistemi informativi vaccinali non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Decorsi tali termini, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, l’azienda sanitaria locale competente dovrà darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il testo del decreto legge

  • D.l. n. 44:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/preventive-coronavirus-vaccine-bottle-assortment_23-2148920198.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:29:332021-04-08 17:29:33Covid-19: obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
Normativa in Normativa

INAIL: i dati sulle denunce di infortunio da Covid-19

8 Aprile 2021da admin

E’ di estremo interesse il report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus da cui emerge un incremento di 26.762 casi (+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre, complice la seconda ondata dell’epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo.

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 dicembre sono 131.090, pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data.

Com’è noto l’articolo 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

L’Istituto ha precisato che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.

INAIL - Scheda nazionale infortuni Covid19

  • INAIL – Scheda tecnica contagi
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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