Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Licenziamento collettivo e controllo giurisdizionale

14 Gennaio 2021da admin

Con decisione n. 28816 del 16 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, dovuto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.

I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (v. Cass. n. 11455 del 1999, Cass. nn. 13450, 13727, 14434, 13839 e 14553 del 2000, n. 11194 del 2001, Cass. n. 11651 del 2003, Cass. n. 9134 del 2004, Cass. n. 21300 del 2006, Cass. 19347 del 2007, n. 5089 del 2009; da ultimo Cass. 30250 del 2018).

 

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 28816_2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14772.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-14 17:30:442021-01-14 17:30:44Licenziamento collettivo e controllo giurisdizionale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento collettivo e tutele crescenti

29 Dicembre 2020da admin

Con decisione del 4 novembre 2020, n. 259 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità concernenti le tutele applicabili al licenziamento collettivo dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta nel regime delineato dal d.lgs. n. 23/2015.

In particolare, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli, riguardavano l’art. 1, comma 7, legge 183/2014 e gli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23/2015 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 87/2018) in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 24 della Carta sociale europea.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, non avendo il giudice rimettente motivato adeguatamente la rilevanza delle questioni sollevate.

Secondo la Consulta, il giudice rimettente non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulle ragioni fondanti l’illegittimità del licenziamento collettivo e avrebbe trascurato di descrivere la fattispecie concreta nonchè di allegare elementi idonei a corroborare l’accoglimento dell’impugnazione del licenziamento in virtù di una violazione dei criteri di scelta.

Il testo della decisione

  • Corte Cost. 254_2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-1040157.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:32:552020-12-29 15:32:55Licenziamento collettivo e tutele crescenti
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Nullità del licenziamento e frode alla legge

29 Dicembre 2020da admin

Con la decisione 17 dicembre 2020, n. 29007 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo, perché in frode alla legge, il recesso datoriale intimato al dipendente dopo la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Il lavoratore, in seguito ad un primo licenziamento dichiarato illegittimo, era stato reintegrato in una sede per la quale la società datrice aveva già programmato una procedura di riduzione del personale.

La pronuncia in oggetto si segnala per aver sottolineato la sostanziale differenza tra frode alla legge e violazione di norme imperative.

La Corte ha, infatti, chiarito che la peculiarità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge “di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare”.

Di contro, si ha violazione di disposizioni imperative (art. 1343 c.c.) qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento “non già attraverso una combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura”.

Nel caso di specie, prima ancora che venisse disposto il trasferimento del lavoratore presso la sede triestina, nell’intento fittizio di ottemperare all’ordine di reintegrazione del giudice, era già noto alla società il dato della strutturale esuberanza della sede di destinazione, in perdita ormai da anni.

 

Il testo della decisione

  • Cass. 29007-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:32:082020-12-29 15:32:08Nullità del licenziamento e frode alla legge
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La legge di conversione del decreto Ristori

29 Dicembre 2020da admin

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il testo della legge

  • l. n. 176:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/vasi-pieni-di-soldi-e-piante-sopra-di-loro_23-2148305933.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:30:412020-12-29 15:30:41La legge di conversione del decreto Ristori
Normativa in Normativa

Conguaglio di fine anno per i contributi previdenziali e assistenziali

29 Dicembre 2020da admin

Con la circolare n. 155 del 23 dicembre 2020 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
  2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  3. contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3–ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2020) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR);
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

L’Istituto ha precisato che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021)attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS ha fatto presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.

La circolare

  • Circolare INPS n. 155 del 23-12-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/riunione-della-consulenza-aziendale-di-lavoro-e-di-brainstorming-del-nuovo-concetto-di-investimento-di-finanza-di-progetto-di-affari_18497-1134.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:28:142020-12-29 15:28:32Conguaglio di fine anno per i contributi previdenziali e assistenziali
Prassi in Prassi

Bonus baby sitting: la circolare INPS

29 Dicembre 2020da admin

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 153 l’INPS ha fornito istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

Tale disposizione introduce uno o più bonus per servizi di babysitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

Non rilevano, pertanto, ai fini della disciplina summenzionata le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

La circolare

  • Circolare numero 153 del 22-12-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/donna-e-bambini-seduti-sul-pavimento_23-2147663975.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:29:132020-12-29 15:29:13Bonus baby sitting: la circolare INPS
Pagina 95 di 214«‹9394959697›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto