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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo

20 Dicembre 2021da Admin2

Con ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo deve essere considerato legittimo se cedente e cessionario hanno personalità giuridiche distinte.

La Corte, in particolare, ha precisato che l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per se’, a far venire meno l’alterità  dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazioneo preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.

Anche la Corte di Giustizia (sentenza C458/12) ha escluso che “l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l’applicazione della direttiva stessa” (punto. 47) ed ha affermato che “Nulla giustifica che, ai fini dell’applicazione della direttiva (2001/23), l’unità del comportamento tenuto sul mercato dalla capogruppo e dalle consociate prevalga sulla separazione formale tra queste società aventi personalità giuridiche distinte. Infatti, una soluzione del genere, che porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della direttiva in parola i trasferimenti tra società di uno stesso gruppo, si porrebbe precisamente in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva, che è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente” (punto 49).

L'ordinanza

  • Cass. ord. n. 37291:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/low-angle-view-skyscrapers_1359-1105.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-20 11:20:542021-12-20 11:45:44Trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Isolamento lavorativo e licenziamento ritorsivo

10 Dicembre 2021da Admin2

Con la sentenza n. 2805 del 15 novembre 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che le condotte datoriali finalizzate a indurre la lavoratrice in uno stato di prostrazione e a farla sentire isolata nell’ambiente di lavoro, costituiscono elementi presuntivi gravi e concordanti che inducono a qualificare il licenziamento alla stessa irrogato come ritorsivo.

Il Tribunale, in particolare, ha ricordato che l’allegazione, da parte del lavoratore, del relativo carattere del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 della n. 604/1966, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso.

Peraltro, pur essendo onerato il lavoratore di provare il carattere ritorsivo del licenziamento, il giudice di merito può valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.

La sentenza

  • Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n.2805:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/silhouette-executive-holding-clipboard_1098-2887.jpg 385 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:44:452021-12-10 11:44:45Isolamento lavorativo e licenziamento ritorsivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo

6 Dicembre 2021da Admin2

Con ordinanza n. 32474 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, la procedura collettiva di licenziamento deve riguardare i lavoratori di tutte le aziende coinvolte.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

La Corte ha precisato che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di un unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale  o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.

La scelta dei lavoratori da licenziare deve quindi essere fatta nell’ambito dell’intero complesso aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, datato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.

L'ordinanza

  • Cass. ord. n. 32474:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/financial-advisor-with-colleague_53876-23514.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:46:432021-12-06 12:46:43Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Mobbing, danno biologico e personalità della vittima

6 Dicembre 2021da Admin2

Con la sentenza n. 35061 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che non interrompe il nesso causale tra mobbing e danno biologico la personalità particolarmente fragile della vittima.

La Corte, in particolare, ha ribadito che in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale il responsabile dell’illecito risponde per l’intero; infatti una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli.

Nell’ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile di altri soggetti della stessa età e sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa e nemmeno sulla liquidazione del danno (Cfr. Cass. n.13864/2020; Cass. n.15762/2019; Cass. n.1575/2010).

Pertanto, il rapporto eziologico tra il comportamento di mobbing e la lesione del diritto alla salute sussiste anche quando detta condotta costituisca solo una concausa ed abbia operato su di un substrato psicologico preesistente.

La sentenza

  • Cass. n. 35061 :2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_137708989_0imDdLFG2gUZ0GkxK2IkSmOJm1Nv3N8u-1.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:45:232021-12-06 12:45:23Mobbing, danno biologico e personalità della vittima
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

22 Novembre 2021da Admin2

Con ordinanza n. 32506 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di trasferimento, non sussiste alcun onere per il datore di lavoro di provare l’inutilizzabilità del dipendente in altra collocazione nella sede originaria, al pari di quanto avviene in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’art. 2103 c.c. richiede come unico presupposto di legittimità del trasferimento la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all’accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l’idoneità o inevitabilità.

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del trasferimento.

L'ordinanza

  • Cass. ord. n. 32506:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:01:292021-11-22 12:01:29Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Formattazione del pc aziendale e giusta causa di licenziamento

22 Novembre 2021da Admin2

Con la sentenza n. 33809 del 12 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che la condotta del dipendente che distrugge beni aziendali, quali quelli memorizzati nel personal computer, integra violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale da costituire giusta causa di licenziamento.

La Corte, in particolare, ha ricordato che anche la cancellazione di dati, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso anche dispendioso di particolari procedure, integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa dell’art. 635 bis c.p.

Nel caso di specie, il dirigente, con mansioni di direttore commerciale, dopo essersi dimesso, aveva riconsegnato il pc aziendale da cui aveva cancellato documenti, dati e informazioni.

La società, quindi, dopo aver affidato l’hard disk ad un perito informatico per le relative analisi, aveva recuperato una serie di conversazioni scritte effettuate dal lavoratore sull’applicativo Skype con soggetti in concorrenza con la stessa società, ai quali aveva rivelato informazioni tecniche sui metodi di produzione.

In materia di trattamento dei dati personali, gli Ermellini hanno precisato che il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo l’art. 24, lett. f) I. n. 196/2003 di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di tali dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

La sentenza

  • Cass. sent. n. 33809/2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_374440071_JwBG2QIXeoIoYMztqeyZbnfsdwnAeBan.jpg 270 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:00:582021-11-22 12:13:07Formattazione del pc aziendale e giusta causa di licenziamento
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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