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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Accordo di prossimità: condotta antisindacale se sottoscritto con un sindacato non comparativamente maggiormente rappresentativo

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Genova, 19 marzo 2026

Il Tribunale conferma anche nel giudizio di opposizione il decreto che aveva accolto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. relativo al caso di un’impresa che, durante la trattativa in corso con il sindacato ricorrente, e senza alcuna informazione preventiva, aveva deciso di applicare un diverso CCNL e aveva nel contempo sottoscritto con un altro sindacato un accordo integrativo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011. Premessa l’antisindacalità della più generale condotta tenuta dal datore di lavoro – e consistita nella totale estromissione del sindacato ricorrente dalla procedura di informazione, consultazione e confronto circa la decisione di sostituire il CCNL applicato – il Tribunale accerta anche che nel caso di specie il datore di lavoro non aveva provato il carattere comparativamente più rappresentativo di del sindacato con cui aveva sottoscritto l’accordo di prossimità (UGL) rispetto alle associazioni confederali di settore, in particolare rispetto alla Filcams, risultando anzi il contrario dai dati disponibili (a tal fine valorizza in particolare i dati risultanti dall’Archivio CNEL sulla contrattazione collettiva). L’avere sottoscritto con UGL un accordo qualificato di “prossimità”, riconoscendole un requisito di rappresentatività inesistente unicamente per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da un soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra secondo il giudice un’illegittima forma di sostegno ad un’organizzazione sindacale, vietata dall’art. 14 dello Stat. Lav. a tutela dell’indipendenza e della libertà sindacale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/07/6.png 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-07-28 14:28:142026-07-28 14:28:14Accordo di prossimità: condotta antisindacale se sottoscritto con un sindacato non comparativamente maggiormente rappresentativo

È antisindacale anche lo spostamento interno all’unità produttiva del dirigente sindacale

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Roma, 29 aprile 2026

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto che anche un semplice spostamento interno di un dirigente sindacale – pur non configurando un trasferimento ai sensi dell’art. 22 St. lav. – può integrare condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. quando ostacola in concreto l’esercizio dell’attività sindacale.

Nel caso esaminato, il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva spostato una dirigente sindacale dal Gabinetto alla sede dell’Amministrazione centrale, all’interno della stessa struttura amministrativa. Il Giudice ha escluso che si trattasse di un vero “trasferimento” in senso tecnico (non essendovi cambio di unità produttiva) e quindi altresì che fosse necessario il preventivo nullaosta del sindacato ex art. 22 Stat. Lav., ma ha ritenuto che lo spostamento avesse comunque inciso negativamente sull’attività sindacale: la dirigente era l’unica RSU del sindacato cui aderiva nel Gabinetto, l’accesso agli uffici richiedeva autorizzazioni, e il nuovo assetto rendeva più difficile il contatto con il personale rappresentato.

Da ciò la conclusione: anche un trasferimento interno può essere censurato ex art. 28 St. lav. se comporta un ostacolo – anche solo potenziale – all’attività sindacale.

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In caso di reintegrazione sorge il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Cass., 28 giugno 2026, n. 22187

Nel giudizio di opposizione al precetto relativo alla parte non corrisposta dell’indennità risarcitoria dovuta in forza di una sentenza di condanna alla reintegrazione, la società datrice aveva sostenuto che l’importo richiesto dal lavoratore corrispondesse all’indennità sostitutiva del preavviso già versata al momento del licenziamento, da opporre quindi in compensazione. I giudici di merito avevano respinto tale tesi, ritenendo che il controcredito avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e che, essendo relativo a un fatto precedente alla formazione del titolo esecutivo, non potesse incidere su di esso in quanto non opponibile a causa della preclusione del giudicato.

La Cassazione chiarisce invece che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e risulta incompatibile con la sua riattivazione mediante reintegrazione. È proprio la reintegrazione, e la ricostituzione del rapporto di cui è causa, a far sorgere il diritto del datore alla restituzione dell’indennità di preavviso, sicché tale credito – essendo logicamente e temporalmente successivo alla formazione del titolo che ha ricostruito il rapporto – può essere fatto valere anche in compensazione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione forzata promossa dal lavoratore.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/07/3.png 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-07-28 14:27:222026-07-28 14:27:22In caso di reintegrazione sorge il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso

Se manca la contestazione dell’illecito disciplinare si applica la tutela reintegratoria

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Cass., 1° giugno 2026, n. 17208

La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano disposto la reintegrazione del lavoratore, chiarisce che un licenziamento disciplinare intimato senza alcuna preventiva contestazione degli addebiti non integra una semplice violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori – che, nel regime del d. lgs. n. 23/2015, condurrebbe all’applicazione della sola tutela indennitaria – bensì determina l’assoluta inesistenza del procedimento disciplinare. Nel ribadire tale suo consolidato orientamento, sviluppato però principalmente con riguardo all’art. 18 Stat. Lav., la Corte rileva che la mancanza, accertata in fatto nel giudizio di merito, della contestazione equivale per analogia alla inesistenza del fatto contestato e dell’intero procedimento – e non solo alla violazione delle norme che lo disciplinano – con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista ex art. 3, c. 2, d. lgs. n. 23/2015.

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Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni

28 Luglio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. Un., 18.7.2026, n. 23486

Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966. L’ordinanza di remissione censurava in particolare la disposizione citata, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della sentenza della Consulta n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg 321 656 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-07-28 14:26:382026-07-28 14:26:38Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni

È licenziamento collettivo indiretto quello intimato per il rifiuto opposto dai lavoratori al trasferimento

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Corte di giustizia dell’Ue, 4 giugno 2026, C-907/24

Le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di Giustizia traggono origine da una controversia avviata da un gruppo di lavoratori dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con ricorso volto a far valere l’illegittimità del trasferimento loro imposto – e al cui rifiuto di accettarlo erano seguiti i licenziamenti. Secondo i lavoratori poiché il trasferimento doveva essere considerato equivalente ad un licenziamento, il trasferimento doveva essere preceduto, a causa del numero di lavoratori interessati, dalla procedura di consultazione sindacale, conformemente all’articolo 4 della legge n. 223/1991.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del trasferimento e dei licenziamenti e ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel rispettivo posto di lavoro, con la motivazione che la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59. In seguito la Corte d’appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione della nozione di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59.

La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione.

Soprattutto La Corte di Giustizia ha dichiarato che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, c. 1, lettera a), della direttiva 98/59, la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione deve essere presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati, tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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