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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Bologna, 4 giugno 2026

Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto ex art. 28 Stat. Lav. da una organizzazione sindacale con cui veniva chiesto al giudice di accertare l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nell’aver comunicato, nel corso delle trattative sindacali, direttamente con i lavoratori attraverso alcuni comunicati in cui erano chiarite le posizioni dell’azienda nelle trattative.

Il giudice, nel rigettare il ricorso del sindacato, rileva come non vi sia un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori. Secondo il Tribunale infatti, tale diritto deve essere riconosciuto anche alla parte datoriale che deve poter manifestare la propria posizione ed i propri intendimenti, essendo ciò funzionale a che i lavoratori prendano conoscenza delle diverse e contrapposte visioni in gioco e maturino liberamente un proprio convincimento su ogni questione oggetto del dibattito sindacale.

L’esercizio di tale facoltà, in concreto, deve essere esercitato in maniera conforme al principio di buona fede e correttezza. Ciò che rileva, pertanto, è che tali comunicazioni siano avvenute – come ha accertato essere avvenute il giudice nel caso di specie – nel rispetto del principio di correttezza, senza ostacolare il regolare svolgimento delle trattative o recare pregiudizio o discredito alla parte sindacale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/3.png 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:58:032026-06-18 10:58:03Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2026, n. 18529

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un macchinista che chiedeva l’inclusione, nella retribuzione feriale di due particolari indennità previste dalla contrattazione collettiva applicatagli. La Corte ha confermato che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia invocata dal lavoratore, durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare effetti dissuasivi alla fruizione del riposo e che, quindi, vanno computate in tale quantum anche le voci variabili che siano connesse allo svolgimento delle mansioni affidategli, pur restando determinante l’accertamento in ordine al possibile effetto dissuasivo derivante dalla differenza delle retribuzioni.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato infatti che le due indennità incidevano solo per il 3,37% sulla retribuzione complessiva: una quota troppo bassa per costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. Questo accertamento di merito è ritenuto corretto e insindacabile. Di conseguenza, non sussiste il diritto all’inclusione di tali voci nella retribuzione feriale

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/4-1.png 768 768 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:56:472026-06-18 10:56:47La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante

È sufficiente la comunicazione whatsapp della malattia oncologica per l’applicazione del comporto lungo

18 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Gorizia, 28 maggio 2026

Il Tribunale ha accolto il ricorso di un lavoratore affetto da malattia oncologica che aveva impugnato il licenziamento ricevuto per superamento del periodo di comporto di 180 giorni.

Il datore di lavoro sosteneva che il dipendente non avesse mai comunicato ufficialmente la gravità della propria malattia e che, di conseguenza, non potesse beneficiare del periodo di comporto prolungato di 12 mesi previsto dal CCNL per le patologie oncologiche gravi e documentate.

Il giudice ha però ritenuto infondata questa tesi: il datore di lavoro era stato informato della natura della malattia attraverso messaggi WhatsApp scambiati con il direttore e con l’addetta all’ufficio paghe, oltre che tramite certificazioni mediche che indicavano una condizione patologica collegata a un’invalidità riconosciuta.

Accertata quindi la conoscenza aziendale della patologia, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con la condanna della società alla reintegrazione del lavoratore.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/06/5.png 576 1056 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-18 10:55:292026-06-18 10:55:29È sufficiente la comunicazione whatsapp della malattia oncologica per l’applicazione del comporto lungo

Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 5.5.2026, n. 12815

La Corte di Cassazione ha confermato l’antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistente nel rifiuto di fornire a un sindacato sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ove svolgere le elezioni, opposto sulla base della supposta decadenza della RSU che si sarebbe perfezionata in seguito alla revoca della procedura elettiva effettuata dallo stesso sindacato – firmatario dell’accordo interconfederale del 1994 in materia – che l’aveva avviata. Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro la Corte ha quindi enunciato anche il principio di diritto per cui in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale, in quanto dalla stessa lettura delle disposizioni negoziali si evince che una volta che il sindacato avvia il rinnovo delle elezioni delle RSU perde anche ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 13:01:572026-06-04 13:01:57Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle

Ancora sul comporto di malattia differenziato per il lavoratore disabile: qualche novità dalla Cassazione

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13734

La Cassazione torna sul licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile.

La Corte conferma che l’applicazione indifferenziata del periodo di comporto può integrare una discriminazione indiretta quando non tenga conto del rischio di maggiore morbilità connesso alla disabilità.

Tuttavia il punto più interessante è l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Secondo la Cassazione, la malattia non coincide automaticamente con la disabilità. Il giudice deve accertare:

  1. il carattere duraturo della patologia;
  2. l’idoneità della stessa a ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale;
  3. il nesso causale tra la disabilità e le assenze computate nel periodo di comporto.

Nel caso esaminato, questi accertamenti non erano stati svolti in modo sufficiente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio.

Rilevante anche il passaggio sulla questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori: la Cassazione la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, ma lascia intendere che potrà essere eventualmente valutata dal giudice del rinvio, qualora il licenziamento venga nuovamente qualificato come discriminatorio.

Una decisione importante che dimostra la particolare difficoltà di un tema che non è ancora stato messo bene a fuoco.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/01/lavoratori-con-disabilita.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 13:01:392026-06-04 13:01:39Ancora sul comporto di malattia differenziato per il lavoratore disabile: qualche novità dalla Cassazione

Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Trib. Milano, 2 aprile 2026

Pronunciandosi sul reclamo proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza cautelare che aveva inibito al lavoratore lo svolgimento di attività in asserita violazione del patto di non concorrenza, il Tribunale di Milano l’ha riformata concludendo per il rigetto delle domande cautelari della società.

I giudici hanno dichiarato nullo il patto di non concorrenza per la violazione dei limiti territoriali previsti ex art. 2125 c.c., prevedendo infatti il patto un limite territoriale riferito non solo al luogo in cui si svolge fisicamente l’attività, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla presenza fisica del lavoratore in tale luogo e a prescindere dalla sede del datore di lavoro.

Tale clausola, c.d. di “remotizzazione”, si fonda sull’assunto che gli attuali mezzi tecnologici consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui essa può essere utilizzata o in cui produce comunque i suoi effetti.

Ad avviso del Tribunale però essa costituisce una patente violazione del limite geografico, in quanto il limite territoriale diventa indeterminato con conseguente impossibilità per il lavoratore di espletare un’attività lavorativa che gli consenta di conservare la propria professionalità.

Nel caso di specie quindi l’indeterminabilità del luogo rende il patto nullo, in quanto, come precisano i giudici, nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.

Si tratta quindi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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