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Archivio per categoria: Giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Ue sul requisito di 10 anni di residenza per accedere al Reddito di Cittadinanza

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 7 maggio 2026, C-747/22

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 maggio 2026, ha dichiarato che gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE in materia di attribuzione di protezione internazionale ostano alla normativa italiana che subordina la concessione del reddito di cittadinanza ai cittadini di paesi terzi beneficiari di protezione sussidiaria al requisito di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, anche se tale requisito è imposto anche ai cittadini italiani.

La Corte ha infatti ritenuto che tale condizione costituisca una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione sussidiaria, in quanto riguarda essenzialmente gli stranieri ed è più difficile da soddisfare per questi ultimi rispetto ai cittadini nazionali, senza che sia obiettivamente giustificata da esigenze legittime come il radicamento territoriale o la sostenibilità finanziaria della misura. Il reddito di cittadinanza, pur avendo una natura composita (assistenza sociale e sostegno all’occupazione), rientra pienamente nell’ambito di applicazione della direttiva, che garantisce la parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione e assistenza sociale, senza che gli Stati membri possano aggiungere restrizioni non previste.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/7.png 332 330 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-05-19 11:53:052026-05-19 11:53:05La Corte di Giustizia dell’Ue sul requisito di 10 anni di residenza per accedere al Reddito di Cittadinanza

La Cassazione si pronuncia sulla tutela del lavoratore caregiver di familiare disabile

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2026, n. 9104

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una lavoratrice caregiver che assiste il figlio gravemente disabile, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso la sussistenza di una discriminazione indiretta da parte del datore di lavoro. In particolare, la Suprema Corte, conformandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-38/24 – da essa stessa incidentalmente interpellata e pronunciatasi l’11 settembre scorso – ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore non disabile che fornisca assistenza essenziale a un figlio con disabilità, e che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ragionevoli accomodamenti nei suoi confronti, a meno che ciò non comporti un onere sproporzionato. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto erronea la pronuncia d’appello laddove aveva ritenuto sufficienti, quali accomodamenti ragionevoli, provvedimenti meramente temporanei e provvisori (quali l’assegnazione a turni agevolati per brevi periodi), senza valutare la stabilità delle misure necessarie a fronte di una disabilità permanente e senza considerare la disponibilità della lavoratrice a essere adibita a mansioni inferiori. La Corte, nel quadro di una articolata argomentazione, ha precisato che, in particolare, costituiscono discriminazione indiretta: la mancata adozione di soluzioni ragionevoli stabili e non meramente provvisorie; l’equiparazione di situazioni diverse senza considerare le specifiche esigenze del caregiver; il comportamento omissivo del datore di lavoro che non valuti richieste di adibizione a mansioni inferiori.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-28-144950.png 591 1053 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 14:53:002026-04-28 14:53:00La Cassazione si pronuncia sulla tutela del lavoratore caregiver di familiare disabile

La “sostituzione” del CCNL senza il coinvolgimento dei sindacati firmatari è antisindacale?

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Trib. Trani, 10 marzo 2026

Il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso in opposizione proposto avverso un decreto ex art. 28 Stat. lav. del 15 settembre scorso che aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta di una società, consistente nel recesso dal CCNL Telecomunicazioni (sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) scaduto (pur se ancora vigente in forza della clausola di ultrattività) e comunque in fase di rinnovo (con le trattative in corso) per sostituirlo con un altro CCNL senza un previo accordo con le organizzazioni sindacali. Anche l’ultima pronuncia ha ritenuto che la disapplicazione unilaterale del contratto  si qualifichi come antisindacale in quanto oggettivamente idonea a ostacolare e limitare l’esercizio dell’attività sindacale delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL TLC, pacificamente dotate di una rappresentatività storica e strutturata nel settore delle telecomunicazioni, diversamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL BPO, incidendo negativamente sul libero svolgimento delle prerogative riconosciute alle stesse. Il Giudice ha inoltre rilevato che l’applicazione del CCNL BPO, determinando un sensibile ampliamento della flessibilità, si traduce in una forma di dumping normativo, idonea a incidere sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, ad alterare l’equilibrio competitivo tra imprese operanti nel medesimo settore e a produrre una lesione diretta del ruolo attribuito alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, rilevante ai fini dell’art. 28 St. Lav.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 14:28:252026-04-28 14:28:25La “sostituzione” del CCNL senza il coinvolgimento dei sindacati firmatari è antisindacale?

Una nuova questione di costituzionalità sul licenziamento nelle piccole imprese (art. 8, l. n. 604/1966)

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Trib. Livorno, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 39

Con ordinanza dello scorso 12 febbraio il Tribunale di Livorno ha sollevato una questione di costituzionalità sull’art. 8, l. n. 604/66, che limita tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione la tutela indennitaria riconosciuta ai lavoratori illegittimamente licenziati nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti.

L’ambito applicativo dell’art. 8 cit. è oggi limitato ai soli lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della nuova disciplina del licenziamento prevista dal c.d. Jobs Act.

Proprio quest’ultima disciplina – in particolare l’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, che riconosce la tutela indennitaria in caso di licenziamento nelle piccole imprese – è stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 118/2025, in ragione dell’importo inadeguato dell’indennizzo da essa previsto. Dal momento che anche in quel caso l’importo massimo era fissato in 6 mensilità, non sorprende la decisione del giudice di Livorno di sollevare questione di costituzionalità anche in relazione all’analoga norma del 1966.

Secondo l’ordinanza, il limite è irragionevole e viola gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost. (in relazione alla Carta Sociale Europea): impedisce un risarcimento adeguato, personalizzato e dissuasivo, tratta in modo identico vizi di gravità diversa e crea una disparità ingiustificata tra vecchi e nuovi assunti.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/02/martelletto-giustizia.jpg 896 1600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 14:07:442026-04-28 14:07:44Una nuova questione di costituzionalità sul licenziamento nelle piccole imprese (art. 8, l. n. 604/1966)

Non basta un trasferimento a notevole distanza geografica per il riconoscimento della NASpI

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10559

La Cassazione ha accolto il ricorso avverso una sentenza di appello che aveva ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. La sussistenza della giusta causa delle dimissioni – e quindi la conseguente natura involontaria dello stato di disoccupazione – è requisito essenziale ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 per il riconoscimento della NASpI.

La Corte ha cassato la sentenza precisando che ai fini della sussistenza della giusta causa delle dimissioni è richiesto l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza geografica conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

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La CGUE censura le misure spagnole contro l’abuso di contratti a termine nel lavoro pubblico

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 14 aprile 2026, causa C-418/24

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la normativa spagnola in tema di abuso da successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico è contraria alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), perché mantiene una situazione di precarietà senza sanzionare adeguatamente l’abuso né rimuoverne le conseguenze. Tale disciplina prevede la trasformazione del rapporto a termine in un “rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato”. La Corte ha inoltre chiarito che non costituiscono misure sufficienti per prevenire e sanzionare l’abuso del ricorso al contratto a termine né il versamento di indennità forfettarie con doppio massimale, né un regime di responsabilità delle amministrazioni pubbliche di carattere ambiguo e astratto, né procedure di selezione che, pur valorizzando l’esperienza pregressa, non limitino tale vantaggio ai soli lavoratori vittime dell’abuso, qualora tali misure non consentano di sanzionare effettivamente l’abuso e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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