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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Sussiste giusta causa di licenziamento se il lavoratore svolge attività extra-lavorativa che comporta il rischio di aggravamento di una patologia sofferta

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28367

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa per aver svolto, quale fitness personal trainer, attività e allenamenti incompatibili con le limitazioni specifiche rispetto alla movimentazione manuale dei carichi che il medico competente aveva accompagnato al suo giudizio di idoneità alle mansioni.

In conformità con precedente giurisprudenza di legittimità la Corte ha ritenuto che anche nel caso di specie l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, ha configurato una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – non sia “compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse”. Ha confermato quindi “il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società, condotta considerata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro”.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/8.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:30:082025-11-04 12:30:08Sussiste giusta causa di licenziamento se il lavoratore svolge attività extra-lavorativa che comporta il rischio di aggravamento di una patologia sofferta

La Cassazione ribadisce la sua posizione sulla qualificazione e sulle tutele dei riders

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ. sez. lav., 31 ottobre 2025, n. 28772.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermando la decisione della Corte territoriale di qualificare il rapporto dei ciclofattorini del caso di specie come collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Nel caso di specie la Corte ha, tra le altre cose, ritenuto non esclusa la natura prevalentemente personale della prestazione dall’uso di un mezzo proprio, poiché tale requisito deve essere inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari. La Corte ha infine ampiamente valorizzato – ai fini dell’applicazione della norma di disciplina introdotta nel 2015, volta ad estendere il riconoscimento delle tutele sostanziali del lavoro subordinato a un’area grigia compresa fra autonomia e subordinazione – la sussistenza del requisito dell’etero-organizzazione, ribadendo che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/9.jpg 467 700 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:07:412025-11-04 12:07:41La Cassazione ribadisce la sua posizione sulla qualificazione e sulle tutele dei riders

L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Corte cost. 7 ottobre 2025, n. 144

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 63, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, assumendo come contraria al principio di uguaglianza la differenziazione – da tale norma prevista – della base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso.

La Consulta ha infatti ritenuto che l’intento sotteso alla novella dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è da individuarsi nell’armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.

La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, “fornisce quindi un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo aliunde perceptum”.

La mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS o del TFS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, secondo la Corte non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell’indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/4-e1762249165821.png 882 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:06:562025-11-04 12:06:56L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti

La Consulta estende anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale il diritto di costituire una RSA

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Corte cost. 30 ottobre 2025, n. 156

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2025 ha esteso la possibilità di costituire RSA anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Un passo avanti per la libertà e il pluralismo sindacale, che corregge un evidente squilibrio nel sistema.

La Consulta ha infatti disatteso l’istanza principale avanzata dalla nota ordinanza di rimessione del Tribunale di Modena nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori cui l’azienda negava il diritto di costituire la RSA in quanto non aveva sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative (come ritenuto sufficiente a partire dall’estensione del criterio selettivo di cui all’art. 19 Stat. lav. operata dalla sent. 231 del 2013).

Nel sollevare la questione di costituzionalità, il giudice a quo chiedeva in via principale una pronuncia ablativa, diretta a eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che a tale costituzione ammettesse ogni sindacato “maggiormente” o “significativamente” rappresentativo.

La Corte ha ritenuto, in conformità con la propria giurisprudenza, di non poter eliminare un criterio selettivo nell’accesso alle tutele di cui al titolo III dello Statuto e, a tal fine, ha ritenuto quello attualmente previsto, in seguito a modifiche normative e dichiarazioni di illegittimità costituzionale, “un idoneo indice di rappresentatività”. Allo stesso tempo, rispetto alla richiesta in via subordinata, ha rilevato che i concetti della rappresentatività “maggioritaria” e della rappresentatività “significativa” sono inutilizzati o quantomeno desueti nelle fonti legislative.

I giudici hanno quindi optato per valorizzare il criterio della rappresentatività comparativa su base nazionale, avendo però premura di rimarcare che tale soluzione “non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell’art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare”.

Restano però aperte molte questioni interpretative e applicative. Ad esempio chi e come certifica la rappresentatività comparata? Quale impatto avrà la decisione sui rapporti di forza nelle imprese?

Si tratta quindi di una decisione che rafforza i principi costituzionali, ma che richiede ora un intervento legislativo che metta a frutto gli insegnamenti della Corte. La parola spetta adesso al legislatore a cui – come la stessa Corte ha messo in rilievo nelle parole conclusive della sentenza – compete “un’organica riscrittura della disposizione censurata” affinché essa “venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/3.webp 667 999 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:06:212025-11-04 12:06:21La Consulta estende anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale il diritto di costituire una RSA

Licenziamenti nelle piccole imprese: prime “personalizzazioni” del risarcimento in applicazione del recente dictum della Consulta.

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Tribunale della Spezia, sentenza 3 ottobre 2025, n. 241

In caso di licenziamento illegittimo di una dipendente di una piccola impresa, il Tribunale di La Spezia ha calato nel caso di specie i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2021, n. 118, che, dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 9, c.1, d. lgs. n. 23/2015, ha eliminato il tetto all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.

Il giudice di merito ha quindi, nel caso di specie, ai fini della determinazione dell’indennità, valorizzato l’apprezzabile anzianità di servizio – quasi cinque anni – la dimensione dell’impresa – che, seppur sotto soglia, nel tempo ha avuto quasi sempre, tenendo conto dei rapporti a part time, un numero di dipendenti prossimo ai quindici (mediamente, oscillante da undici a quattordici) e più punti vendita – e la specialità del caso – caratterizzata da una situazione certamente di sopravvenuta ostilità verso la ricorrente, per fatti nemmeno a lei direttamente riconducibili – arrivando a riconoscere quindi un risarcimento basato su otto mensilità di retribuzione.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/7.jpg 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:04:322025-11-04 12:04:32Licenziamenti nelle piccole imprese: prime “personalizzazioni” del risarcimento in applicazione del recente dictum della Consulta.

Il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento è perentorio e decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento, non dalla successiva comunicazione della gravidanza

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sentenza 7 ottobre 2025, n. 26954

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere nel caso di specie la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, respinto la domanda della ricorrente di nullità del licenziamento in quanto intimato nei confronti di una lavoratrice in stato di gravidanza. La Corte di Appello aveva infatti accertato la tempestività della revoca del suddetto licenziamento, seppur comunicato oltre il termine previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015, e l’illegittimità del rifiuto della stessa di riprendere il servizio, tale da determinare un fondato motivo di licenziamento per giusta causa dovuta ad assenza ingiustificata.

La Corte ha invece affermato il principio di diritto secondo cui, anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall’art. 5 del d.lgs. n. 23 del 2015 decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l’esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/5.jpg 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:04:212025-11-04 12:04:21Il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento è perentorio e decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento, non dalla successiva comunicazione della gravidanza
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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