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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Sull’impugnativa stragiudiziale del licenziamento trasmessa a mezzo pec

8 Maggio 2021da admin

Con l’ordinanza dell’8 aprile 2021 il Tribunale di Monza ha ritenuto valida l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal lavoratore.

Il Giudice, rivedendo la propria posizione, ha affermato che tale impugnazione è valida e idonea a impedire la decadenza ai sensi dell’art. 6 della l. 604/1966, integrando pienamente il requisito della forma scritta.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiara illegittimo il licenziamento collettivo impugnato per inosservanza del termine di sette giorni nell’espletamento delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991.

Il testo dell'ordinanza

  • Trib. Monza 8 aprile 2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_233586848_39HjhoXApWrqXrQsNBv0upavhiec8l21-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-08 17:43:242021-05-08 17:43:24Sull'impugnativa stragiudiziale del licenziamento trasmessa a mezzo pec
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta e legittimazione ad agire

8 Maggio 2021da admin

Con la sentenza n. 9828 del 14 aprile 2021 la Cassazione ha affermato che l’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione.

La Corte ha infatti precisato che l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell’annullabilità ex art. 1441, comma 1, c.c. e non in quello della nullità, talché l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse ma soltanto da parte dei titolari dell’interesse di diritto sostanziale.

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento collettivo intimatole, deducendo la violazione dei criteri di scelta poiché, tra di essi, quello relativo alle esigenze aziendali aveva fatto riferimento unicamente all’appartenenza o non al reparto soppresso.

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell’interesse ad agire posto che, anche se tra le esigenze aziendali fossero stati valorizzatati altri indicatori, la ricorrente, a fronte della breve anzianità di servizio e dell’assenza di carichi di famiglia, non ne sarebbe stata avvantaggiata.

La sentenza

  • Cass.n. 9828:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-08 17:36:512021-05-08 17:36:51Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta e legittimazione ad agire
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il d.l. n. 52/2021 fra ripresa delle attività, certificazioni verdi Covid-19 e proroga del lavoro agile

28 Aprile 2021da admin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.

Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).

I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all’articolo  22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL).

Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 52:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/hand-unrecognizable-woman-with_1098-20666.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-28 08:10:062021-04-28 08:10:06Il d.l. n. 52/2021 fra ripresa delle attività, certificazioni verdi Covid-19 e proroga del lavoro agile
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti

28 Aprile 2021da admin

Con la decisione del 19 aprile 2021, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in merito all’applicabilità ai dirigenti del blocco dei licenziamenti introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) con una decisione di segno opposto rispetto a quella dello scorso 26 febbraio.

Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che il dato letterale dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco: si è stabilito infatti che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, l. n. 604/1966.

Tale disposizione, afferma la decisione, pacificamente non si applica i dirigenti sia per espressa previsione normativa (cfr. il successivo art. 10 l. n. 604/1966) sia per consolidato principio giurisprudenziale (per tutte Cass. n. 23894/2018 e Cass. n. 27199/2018).

In secondo luogo, l’esclusione della figura del dirigente convenzionale dal blocco dei licenziamenti risulta coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione, che ha portato ad un pressoché generalizzato ricorso agli ammortizzatori sociali, attraverso i quali il costo del lavoro è posto a carico della collettività.

Conseguentemente, secondo la decisione, laddove il blocco dei licenziamenti fosse esteso anche ai dirigenti, il datore di lavoro non sarebbe in grado di adottare una soluzione alternativa idonea a garantire, come per tutti gli altri dipendenti, reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi.

Si determinerebbe così una «incoerenza costituzionale» tra estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti e il principio di libertà economica sancito dall’art. 41 della Costituzione.

La sentenza

  • Tribunale di Roma 19 aprile 2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-28 07:59:492021-04-28 07:59:49Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative

28 Aprile 2021da admin

Con la sentenza del 13 aprile 2021 n. 9647 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare solo se: a) l’attività prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; b) quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).

In relazione al caso di specie la Corte ha affermato che il lavoratore, cui sia stata diagnosticata una “patologia di natura neurologica” può svolgere attività extralavorative (attività ricreative) durante la malattia senza che questo comporti un legittimo licenziamento.

Il testo della sentenza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/240_F_78621451_cyPcor3sdhwoBQFanALkNwC4hXhcobyG.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-28 07:50:032021-04-28 08:11:33Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento orale e onere probatorio

27 Aprile 2021da admin

Con la decisione del 1 aprile 2021, n. 9108 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere. La controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 comma 2 c.c. (v. Cass. 17/6/2016 n.12586).

In particolare, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.13195).

Il testo della sentenza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:32:212021-04-27 08:32:34Licenziamento orale e onere probatorio
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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