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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage

23 Marzo 2021da admin

Con la decisione del 22 febbraio 2021, n. 4673, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

Esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all’interno dell’azienda significa, se non invertire sostanzialmente l’onere della prova (che – invece – l’art. 5 legge n. 604 del 1966 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno introdurre una divaricazione fra onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra.

Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (Cfr. ex aliís, Cass. n. 21847 del 2014).

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 4673_2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/iStock-618963806-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-23 18:26:442021-03-23 18:28:38Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Blocco dei licenziamenti e sopravvenuta inidoneità alla mansione

16 Marzo 2021da admin

Con la decisione dello scorso 7 gennaio il Tribunale di Ravenna ha affermato che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive, introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), deve estendersi anche al licenziamento adottato per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Il Giudice ha ricordato che l’inidoneità fisica sopravvenuta costituisce “per giurisprudenza e dottrina consolidate” un motivo oggettivo di licenziamento, categoria “frammentaria e che comprende tutto ciò che non è disciplinare” (Cass. 21 maggio 2019, n. 13649; Cass. 22 gennaio 2019, n. 6678; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29250; Cass. 4 ottobre 2016, n. 19774).

Per il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta valgono, in concreto, le stesse ragioni di tutela economica e sociale che stanno alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per g.m.o. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento viene infatti sistematicamente considerato come extrema ratio, evitabile adottando misure organizzative in grado di consentire al dipendente di continuare a lavorare presso lo stesso datore di lavoro, anche svolgendo mansioni inferiori.

Tali misure – precisa il Tribunale – presuppongono, però, il superamento della crisi, rimandando alla fase successiva all’emergenza ogni valutazione aziendale anche con riguardo al ripescaggio del lavoratore.

Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato la nullità del licenziamento con condanna della società alla reintegrazione del lavoratore.

Il testo della sentenza

  • Trib. di Ravenna 7.1.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-16 07:01:042021-03-16 07:01:04Blocco dei licenziamenti e sopravvenuta inidoneità alla mansione
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il Jobs Act di nuovo davanti alla Consulta

16 Marzo 2021da admin

Con ordinanza del 24 febbraio, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui fissa una soglia massima di sei  mensilità per il risarcimento spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.

Il Giudice ha ritenuto l’indennizzo troppo esiguo e non dissuasivo nei confronti dei comportamenti illegittimi dei datori di lavoro.

Il Tribunale ha inoltre osservato, da un lato, che l’originaria tutela c.d. “obbligatoria” contenuta nell’art. 8 l. n. 604/1966 prevede, ancora oggi quando applicabile, una tutela costituita dalla riassunzione in servizio o, in mancanza, dal pagamento di un’indennità variabile fra 2,5 e un massimo di 14 mensilità; dall’altro che, considerati gli attuali modelli organizzativi ed economici, il criterio del numero dei dipendenti non è più adeguato, in relazione alle esigenze di tutela espresse dalla disciplina dei licenziamenti, rispetto ad altri criteri come quello della dimensione economica dell’attività di impresa.

Nel rinviare la questione alla Corte, il Giudice ha richiamato la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali “CGIL v. Italy” dell’11 febbraio 2020 con la quale il regime del licenziamento previsto dal d.lgs. n. 23/2015 è stato dichiarato contrario agli standard fissati dalla Carta sociale Europea.

Il testo dell'ordinanza

  • Trib. di Roma 24.2.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_331900960_6dGzutEgjBdDQumc90VDS6mWupBbFXSC-2.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-16 06:57:202021-03-16 06:57:20Il Jobs Act di nuovo davanti alla Consulta
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

6 Marzo 2021da admin

La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (l. n. 92/2012), nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.

In attesa del deposito della sentenza, l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha comunicato che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.

Il comunicato stampa

  • Corte Cost. comunicato 24.2.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_331900960_6dGzutEgjBdDQumc90VDS6mWupBbFXSC-2.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-06 11:53:342021-03-06 11:53:34Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti

6 Marzo 2021da admin

Con l’ordinanza del 26 febbraio il Tribunale di Roma ha affermato che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e art. 80 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.

Il Giudice del lavoro, in particolare, ha affermato che la ratio di tale “blocco” deve ravvisarsi nell’esigenza di ordine pubblico di evitare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza si traducano nell’immediata soppressione di posti di lavoro.

Tale esigenza, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex artt. 2 e 4 della Cost., deve ritenersi comune anche ai dirigenti, la cui esclusione porrebbe anzitutto un problema di ragionevolezza in relazione all’art. 3 Cost.

Si è infine osservato che il richiamo fatto dalla norma limitativa dei licenziamenti al giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della l. 604/1966, deve intendersi comprensivo anche della “giustificatezza oggettiva” (inerente esclusivamente ai dirigenti), che con il giustificato motivo oggettivo condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.

Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato al dirigente, ordinando alla società datrice la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il testo dell'ordinanza

  • Trib. Roma ord. 26.2.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-03-06 11:51:462021-03-06 11:51:46Il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Gli autisti di Uber: la decisione della Corte Suprema del Regno Unito

23 Febbraio 2021da admin

Con la decisione del 19 febbraio 2021 la Corte Suprema del Regno Unito ha affermato che gli “autisti” che operano attraverso la piattaforma Uber sono lavoratori (“worker”) e non “contraenti indipendenti”.

In particolare, i Giudici hanno affermato che non vi è alcun elemento sostanziale per affermare che Uber London ha agito come agente per gli autisti (come, per esempio, nella prenotazione alberghiera tramite piattaforma che gestisce il servizio e il sistema di pagamento, trattenendo una “commissione di servizio”), come sostenuto dall’azienda.

Ad avviso della Corte gli autisti si trovavano in una posizione di dipendenza nei confronti di Uber, tale da avere scarsa o nessuna capacità di migliorare la loro posizione economica attraverso l’abilità professionale o imprenditoriale.

Il testo della sentenza

  • Corte Suprema Regno Unito 19 febbraio 2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/close-up-finger-pointing-phone-screen_23-2148264018.jpg 426 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-02-23 15:29:292021-02-23 15:32:51Gli autisti di Uber: la decisione della Corte Suprema del Regno Unito
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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