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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Corte di Giustizia Europea: distacco transnazionale e minimi retributivi

26 Agosto 2021/in Giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-125/2020 e C-218/2020, ha dichiarato non derogabile la disposizione che prevede l’applicazione dei minimi retributivi del Paese in cui si svolge abitualmente l’attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un distacco transnazionale.

La Corte, in particolare, ha affermato che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che, qualora la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro sia stata scelta dalle parti di tale contratto e sia diversa da quella applicabile in forza dei paragrafi 2, 3 o 4 di tale articolo, si deve escludere l’applicazione di quest’ultima, ad eccezione delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» secondo la stessa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, fra le quali possono rientrare, in linea di principio, le norme relative alla retribuzione minima.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/bandiere-dell-ue-di-fronte-alla-commissione-europea_163782-5238.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-26 18:25:232021-08-26 18:25:23Corte di Giustizia Europea: distacco transnazionale e minimi retributivi

Mancato rientro dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute e licenziamento

26 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenta sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.

La decisione, in particolare, ha richiamato l’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è preceduto dalla visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.

La Suprema Corte ha quindi affermato che è obbligo del datore effettuare la visita di controllo preventivo circa la idoneità alla mansione e, contemporaneamente, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in azienda se il datore lo invita a recarsi sul posto di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/240_F_78621451_cyPcor3sdhwoBQFanALkNwC4hXhcobyG.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-26 18:24:462021-08-26 18:24:46Mancato rientro dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute e licenziamento

Plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento

26 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 22930 del 16 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato la proponibilità, a determinate condizioni, di due distinti giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto di licenziamento riguardante la stessa persona.

La Corte, in particolare, ha affermato che non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento.

Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso.

Nel caso di specie, il lavoratore ha presentato due ricorsi per vedere dichiarata l’illegittimità del suo licenziamento (nel primo ha chiesto il pagamento della somma concordata per la risoluzione consensuale, nel secondo il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare) senza, però, allegare alcun interesse oggettivo alla proposizione di due distinti giudizi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_66778551_WbRKwq8ySVVra0Crm9exhtJ13kWHlYG8.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-26 18:24:152021-08-26 18:24:15Plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento

Corte EDU: no alla sospensione dell’obbligo vaccinale

26 Agosto 2021/in Giurisprudenza

La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da 672 vigili del fuoco contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19.

In particolare, con il ricorso si chiedeva “di sospendere l’obbligo vaccinale”, o in alternativa “di sospendere l’impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”.

La Corte ha rigettato la richiesta delle misure urgenti, non sussistendo i presupposti che determinano un’azione immediata.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/different-types-covid-19-vaccine-glass-vial-bottles-with-different-storage-temperature-condition-label_53876-96038.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-26 18:23:192021-08-26 18:23:19Corte EDU: no alla sospensione dell’obbligo vaccinale

Critiche su facebook e licenziamento disciplinare

19 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza del 26 luglio 2021 il Tribunale di Taranto ha affermato che il comportamento del lavoratore che con un post su facebook attacca genericamente ed indirettamente le precedenti gestioni della società datrice non può avere rilevanza disciplinare e, quindi, non può legittimare il licenziamento.

Nel caso di specie, il dipendente aveva accusato i produttori di una fiction televisiva di non aver avuto il coraggio di indicare, quali responsabili della morte di un bambino, i proprietari dell’azienda presso cui lo stesso lavorava, ma che all’epoca dei fatti erano diversi dai suoi attuali datori.

Il Tribunale, in via preliminare, ha precisato che anche una condotta extra-lavorativa, quale la pubblicazione di un post denigratorio della proprietà aziendale sul profilo facebook personale, può avere una rilevanza disciplinare.

A tal fine, è necessario che il post non solo contenga affermazioni gravemente offensive esorbitanti dal diritto di critica, ma che faccia un riferimento intenzionale e diretto alla società.

Circostanza, questa, assente nel caso di specie, ove le parole denigratorie erano rivolte alla diversa compagine societaria che possedeva l’azienda nei primi anni 2000.

Il Tribunale di Taranto ha quindi accolto il ricorso del lavoratore condannando la società alla reintegrazione a fronte dell’insussistenza del fatto contestatogli.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/lavorare-sul-computer-portatile_1426-706.jpg 413 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-19 10:38:472021-08-19 10:40:35Critiche su facebook e licenziamento disciplinare

Part time e discriminazione indiretta

6 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza 29 luglio 2021 n. 21801 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’attribuzione di un punteggio proporzionato al regime orario (part time o tempo pieno) ai fini di una promozione può costituire una forma di discriminazione indiretta se, nella sua concreta applicazione, colpisce solo una categoria di dipendenti (quelle di sesso femminile).

Nel caso di specie, una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in occasione di un concorso interno bandito per attribuire una progressione economica, era risultata penalizzata dal fatto di essere una dipendente part-time, essendo stata prevista nel bando l’assegnazione di un punteggio relativo alla “esperienza di servizio” riproporzionato per i lavoratori part time, in ragione del minore orario di lavoro svolto.

La Suprema Corte, in riforma della sentenza di merito, ha precisato che in coerenza con la definizione di discriminazione indiretta contenuta nelle fonti interne ed internazionali, l’articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 198/2006 ravvisa una discriminazione indiretta di genere «quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso…».

La sentenza impugnata – dopo avere erroneamente valorizzato il fatto che il criterio di selezione colpiva tutti i lavoratori part time, indipendentemente dal genere – ha verificato l’«effetto discriminatorio», con il criterio dei dati statistici ma all’interno della sola categoria dei dipendenti part-time, giungendo ad affermare che, tra i dipendenti part time, le donne non erano state svantaggiate rispetto agli uomini dal criterio di selezione.

Una volta individuati tutti i destinatari della disposizione denunciata, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere con il metodo comparativo, tenendo conto che i lavoratori «colpiti» dalla disposizione erano tutti i lavoratori part time, ai quali veniva ridotto il punteggio riconosciuto dal bando per ciascun anno di servizio, in proporzione alla riduzione della prestazione oraria.

Per applicare correttamente il metodo di comparazione il giudice avrebbe dovuto, dunque, individuare, nell’ambito dei destinatari della disposizione in quale percentuale dei lavoratori di sesso maschile vi erano soggetti colpiti (in quanto part time) o non colpiti (in quanto full time) dalla disposizione ed in quale percentuale delle lavoratrici di sesso femminile vi erano dipendenti colpite (part time) o non colpite (full time) dalla disposizione.

All’esito del raffronto tra le rispettive percentuali, l’effetto discriminatorio emergerebbe se i dipendenti part time colpiti dal criterio di selezione fossero costituti in percentuale significativamente prevalente da donne.

In detta eventualità, spetterebbe al datore di lavoro provare la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall’articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 198/2006 ovvero: che la disposizione adottata riguardava requisiti essenziali allo svolgimento della attività lavorativa; che essa rispondeva ad un obiettivo legittimo; che i mezzi impiegati per il suo conseguimento erano appropriati e necessari.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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