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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Utilizzo delle e-mail inviate dal dipendente a fini disciplinari

6 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza 31 maggio 2021 n. 15161 la Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo a fini disciplinari delle e-mail dal contenuto offensivo, inviate da un dipendente in una mailing list e conosciute dalla società a seguito di una segnalazione esterna, non integra una violazione del codice della privacy, a condizione che il datore utilizzi i relativi dati solo per finalità disciplinari e non anche per indagare sulle opinioni del lavoratore.

La Cassazione, confermando la sentenza di merito, in via preliminare, ha osservato che la dichiarazione resa da una persona in una conversazione è un elemento identificativo e, come tale, deve essere trattata alla stregua di un dato personale.

L’acquisizione di un dato personale del genere tuttavia non può risultare illecita allorquando non sia stata raccolta direttamente dal soggetto che la utilizza, ma provenga da un terzo che ne ha avuta diretta conoscenza.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, il trattamento dei dati contenuti all’interno di un e-mail -seppur in ipotesi configurabili come “sensibili” – non richiede il consenso dell’interessato, quando sia necessario per adempiere ad un obbligo imposto o consentito dalla legge, come l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_233586848_39HjhoXApWrqXrQsNBv0upavhiec8l21-1.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-06 18:14:402021-08-06 18:14:40Utilizzo delle e-mail inviate dal dipendente a fini disciplinari

È legittima la sospensione senza retribuzione del dipendente che rifiuta di vaccinarsi?

3 Agosto 2021/in Giurisprudenza

Si susseguono in giurisprudenza gli interventi sul tema della legittimità della sospensione dal lavoro del dipendente che rifiuta la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2/Covid-19.

Le due decisioni che riportiamo si sono pronunciate per la legittimità della sospensione ma, come è evidente, il tema è molto complesso e delicato.

Il Tribunale di Roma, con la decisione 18441 del 2021, ha ritenuto legittima la sospensione ex art. 42 d.lgs. n. 81/2008 di una dipendente ritenuta inidonea dal medico competente perchè si era rifiutata di sottoporsi al vaccino  contro il virus Sars-Cov-2. Ad avviso del Giudice la sospensione è senza diritto alla retribuzione giacchè “se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione”.

Con ordinanza del 19 maggio 2021, il Tribunale di Modena (peraltro citata dalla decisione del Tribunale di Roma sopra richiamata) ha affermato la legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA nei confronti di due addetti con mansioni sanitarie che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il virus.

Il Tribunale, in particolare, ha osservato che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs.  n. 81/2008 il prestatore di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, è tenuto a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto.

Tale disposizione ha natura precettiva, con conseguente sanzionabilità giuridica di comportamenti difformi dalla medesima.

Allo stesso tempo l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è obbligato a garantire la salute e la sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi.

Datore di lavoro e prestatore di lavoro sono quindi tenuti a collaborare fattivamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro: il tutto per garantire il soddisfacimento e la tutela di beni di primaria rilevanza costituzionale (artt. 32 e 41 Cost.).

Il Giudice del Lavoro ha inoltre osservato che all’epoca dei fatti, l’obbligatorietà della sottoposizione al vaccino contro il virus Sars – Cov-2 non era prevista da alcuna espressa norma di legge.

Tuttavia il d.l. n. 44/2021, sopravvenuto nelle more del processo, deve considerarsi elemento esegetico utile ai fini della definizione della controversia.

Il rifiuto della vaccinazione, quindi, se pur non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni.

Verificata l’impossibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi, il Tribunale ha pertanto ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/preventive-coronavirus-vaccine-bottle-assortment_23-2148920198.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-03 16:07:232021-08-03 16:45:23È legittima la sospensione senza retribuzione del dipendente che rifiuta di vaccinarsi?

Corte di Giustizia: legittimo vietare l’uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione

29 Luglio 2021/in Giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-804/2016 e C-341/2019, ha affermato che sul posto di lavoro può essere vietato l’uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione.

La Corte, in particolare, ha affermato che la norma interna dell’impresa che pone un tale divieto non costituisce, nei confronti dei lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in applicazione di precetti religiosi, una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, ove tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata.

Una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti, a condizione che tale politica risponda ad un’esigenza reale di detto datore di lavoro.

Un divieto che, invece, si limiti all’uso di segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose vistosi e di grandi dimensioni è tale da costituire una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, che non può in ogni caso essere giustificata.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/bandiere-dell-ue-di-fronte-alla-commissione-europea_163782-5238.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-29 21:54:352021-07-29 21:54:35Corte di Giustizia: legittimo vietare l’uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione

Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

22 Luglio 2021/in Giurisprudenza

Con l’ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di trasferimento del lavoratore, ha ribadito che il datore il lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento di trasferimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.

In tale caso la parte datoriale ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria di controparte.

In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell’art. 2103 c.c., deve essere effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/l-uomo-in-tuta-firma-contratto_23-2147711015.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:42:262021-07-22 10:42:26Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori

22 Luglio 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza n. 19585 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso un illecito per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.

Nel caso di specie la lavoratrice, su richiesta dei responsabili del punto vendita in cui era addetta, aveva omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.

La Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha stabilito che la condotta del dipendente che si limita ad “assecondare” le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto. 

Laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve quindi essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:41:312021-07-22 10:41:31Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori

Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute

22 Luglio 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza dell’8 luglio 2021 il Tribunale di Trento ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio adducendo difficoltà respiratorie.

Il Tribunale, in particolare, ha osservato che la condotta del lavoratore che nell’attuale contesto emergenziale rifiuta di indossare la mascherina risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.

Tale comportamento risulta grave in primis sotto il punto di vista oggettivo, dal momento in cui le mascherine vengono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, d.l. n. 18/2020) ed il persistente rifiuto da parte del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.

Detto rifiuto appare censurabile anche da un punto di vista soggettivo in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_415480136_0nm0gshvkddxSAZgrYC0SCD2CC4fJEAA.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:40:412021-07-22 10:40:41Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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