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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti

28 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione del 19 aprile 2021, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in merito all’applicabilità ai dirigenti del blocco dei licenziamenti introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) con una decisione di segno opposto rispetto a quella dello scorso 26 febbraio.

Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che il dato letterale dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco: si è stabilito infatti che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, l. n. 604/1966.

Tale disposizione, afferma la decisione, pacificamente non si applica i dirigenti sia per espressa previsione normativa (cfr. il successivo art. 10 l. n. 604/1966) sia per consolidato principio giurisprudenziale (per tutte Cass. n. 23894/2018 e Cass. n. 27199/2018).

In secondo luogo, l’esclusione della figura del dirigente convenzionale dal blocco dei licenziamenti risulta coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione, che ha portato ad un pressoché generalizzato ricorso agli ammortizzatori sociali, attraverso i quali il costo del lavoro è posto a carico della collettività.

Conseguentemente, secondo la decisione, laddove il blocco dei licenziamenti fosse esteso anche ai dirigenti, il datore di lavoro non sarebbe in grado di adottare una soluzione alternativa idonea a garantire, come per tutti gli altri dipendenti, reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi.

Si determinerebbe così una «incoerenza costituzionale» tra estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti e il principio di libertà economica sancito dall’art. 41 della Costituzione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-28 07:59:492021-04-28 07:59:49Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti

Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative

28 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza del 13 aprile 2021 n. 9647 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare solo se: a) l’attività prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; b) quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).

In relazione al caso di specie la Corte ha affermato che il lavoratore, cui sia stata diagnosticata una “patologia di natura neurologica” può svolgere attività extralavorative (attività ricreative) durante la malattia senza che questo comporti un legittimo licenziamento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/240_F_78621451_cyPcor3sdhwoBQFanALkNwC4hXhcobyG.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-28 07:50:032021-04-28 08:11:33Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative

Licenziamento orale e onere probatorio

27 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione del 1 aprile 2021, n. 9108 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere. La controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 comma 2 c.c. (v. Cass. 17/6/2016 n.12586).

In particolare, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.13195).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:32:212021-04-27 08:32:34Licenziamento orale e onere probatorio

Blocco dei licenziamenti e mancato superamento del periodo di prova

27 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza del 25 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha affermato che è nullo per motivo illecito il licenziamento per asserito mancato superamento del periodo di prova, adottato per aggirare il divieto di licenziamento di cui all’art 46 del d.l. n. 18/2020.

Nel caso in esame, ad avviso del Giudice del Lavoro, esistono indubbiamente indizi gravi, precisi e concordanti, capaci di assurgere a rango di prova a conforto della tesi che il recesso è stato deciso dalla società per conclamati motivi economici piuttosto che per motivi legati all’espletamento della prova, avendo avuto tale società la necessità di eliminare una posizione di lavoro costosa.

L’estromissione dal contesto aziendale di una dipendente divenuta troppo onerosa in questo contesto storico trova un limite insormontabile nel disposto di cui all’art. 46 del d. l. n.18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) come modificato dall’art. 80 del d. l.  n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e successivi provvedimenti che, al fine di contenere gli esiti negativi della pandemia sui lavoratori, hanno disposto, almeno sino al 31 marzo 2021, il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazione dell’azienda e dal numero dei dipendenti.

Non può che conseguirne la nullità assoluta del recesso datoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c. c., essendo stato il reale motivo che ha giustificato il provvedimento espulsivo violativo dell’art. 46 d. l. n. 18/2020.

Tale conclusione – precisa il Tribunale – trova espressa conferma nell’orientamento della consolidata giurisprudenza secondo il quale un licenziamento è giustificato da motivo illecito ogniqualvolta il provvedimento datoriale è basato su una “finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere una norma imperativa” (in tal senso Cass. n. 10603/1993).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/l-uomo-d-affari-capo-smette-di-domino-che-cade-capo-forte-e-affidabile-difficolta-negli-affari_72572-814-e1618566925971.jpg 411 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-27 08:24:562021-04-27 08:24:56Blocco dei licenziamenti e mancato superamento del periodo di prova

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale

8 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione n. 59 depositata il 1° aprile 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, l. n. 300/1970 come modificato dalla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” la tutela reintegratoria.

Ad avviso dei Giudici della Consulta, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente.

Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.

Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali.

‘‘Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_331900960_6dGzutEgjBdDQumc90VDS6mWupBbFXSC-2.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-04-08 17:24:592021-04-08 17:26:31Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale

Condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati

8 Aprile 2021/in Giurisprudenza

Con il decreto dello scorso 28 marzo il Tribunale di Milano ha affermato che la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).

Ad avviso del Giudice del Lavoro, l’espressa menzione del datore di lavoro, di cui all’ art. 28 St. Lav. non costituisce argomento sufficiente per sottrarre alle organizzazioni, che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione, la tutela d’urgenza.

Questo proprio in forza del disposto di cui all’art. 2 d.gs n. 81/2015 ed alla sua estensione della disciplina del rapporto subordinato ai rapporti di collaborazione.

Secondo il Tribunale l’estensione non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale: circoscrivere l’area di applicazione alle sole norme sostanziali significa, infatti, operare una delimitazione che non trova alcun fondamento nella norma, e che creerebbe distonie e distorsioni nel sistema.

Nel caso di specie, è stata riconosciuta la condotta antisindacale di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi all’ unica organizzazione sindacale disponibile a siglare un accordo collettivo.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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