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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Covid19: licenziamento nullo se alla cessazione dell’attività non si affianca la messa in liquidazione della società

15 Giugno 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione n. 2362 del 12 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha affermato che il licenziamento irrogato durante il periodo di vigenza del divieto posto dalla normativa emergenziale è nullo se il datore non prova anche la messa in liquidazione della società. 

Il Giudice del Lavoro dopo aver rilevato che tra le eccezioni al divieto generalizzato di licenziamenti per motivi oggettivi di cui ai decreti legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), n. 104/2020 e n. 137/2020 rientra la possibilità di irrogare il licenziamento in ipotesi di cessazione definitiva dell’attività di impresa, ha precisato che in tal caso, il datore – come richiesto dalla citata normativa emergenziale – non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività, ma deve provare che l’esercizio dell’impresa è cessato in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società.

Nel caso di specie, non avendo la società assolto detto onere, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità del licenziamento impugnato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-15 09:56:242021-06-15 09:56:24Covid19: licenziamento nullo se alla cessazione dell’attività non si affianca la messa in liquidazione della società

Demansionamento e cessione di azienda

7 Giugno 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, pur permanendo di diritto l’originario rapporto subordinato del lavoratore con l’impresa cedente, si ha l’instaurazione, in via di fatto, di un nuovo e diverso rapporto con il soggetto già e non più cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici ed, in particolare, la nascita di obblighi in capo al soggetto che concretamente ha utilizzato la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, tra cui l’esclusiva responsabilità per l’eventuale adibizione del lavoratore ceduto a mansioni inferiori.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/diversi-partner-commerciali-che-leggono-insieme-il-contratto_74855-2736.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-07 16:39:202021-06-07 16:39:20Demansionamento e cessione di azienda

Licenziamento collettivo e intenzione di licenziare ex art 7 l. n. 604/1966

7 Giugno 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione 31 maggio 2021, n. 15118 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’avvio di molteplici procedure ex art. 7 l. n. 604/1966 non è rilevante ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi che impone l’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, la Corte ha osservato che l’espressione “intenda licenziare” di cui all’art. 24 l. n. 223\1991 è una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all’iter procedimentale di legge, mentre cosa ben diversa è l’espressione “deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo” ai sensi del novellato art. 7 l. n. 604\1966, che è invece imposta al fine dì intraprendere la nuova procedura di compensazione (o conciliazione) dinanzi alla DTL, e non può quindi ritenersi di persé un licenziamento.

Deve poi osservarsi che alla luce di una corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 (concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), rientra nella nozione dì «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto dì lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, anche su richiesta del lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14, p.tí da 50 a 54); una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, comporta il superamento della precedente in merito all’art. 24 l. n.223/1991, anche alla luce del d.lgs. n.151/1997 di attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi di licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore di lavoro (Cass. n.15401\20, Cass. n. 1334\07).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/uomo-d-affari-o-avvocato-che-legge-e-firma-sulla-carta-del-contratto_28629-339.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-07 16:39:012021-06-07 16:39:01Licenziamento collettivo e intenzione di licenziare ex art 7 l. n. 604/1966

Licenziamento disciplinare: la tutela reintegratoria solo in caso di condotte tipizzate dal CCNL è irragionevole

7 Giugno 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza interlocutoria del 27 maggio 2021 n. 14777 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ha disposto la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro affermando che l’orientamento assunto dalla stessa Corte circa l’interpretazione dell’art. 18, comma 4, presenta profili di irragionevolezza là dove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria di cui al comma 4 e quella indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18, in base al dato della coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa.

Nello specifico, il Collegio ha affermato che in presenza di fattispecie punite con misure conservative e descritte attraverso clausole generali, l’attività compiuta dal giudice ha ad oggetto l’interpretazione della fonte negoziale e la sussumibilità del fatto contestato nella disposizione contrattuale ed implica un giudizio di diritto che compete al giudice di merito e, in modo diretto, a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 40/2006, anche al giudice di legittimità.

Il vizio di sussunzione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. è ipotizzabile anche nel caso di norme (pure contrattuali) che contengano clausole generali o concetti giuridici indeterminati

Da ciò consegue che l’attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione ed applicazione della norma contrattuale, rimanendo nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Il giudice non compie una autonoma valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto, ma interpreta il contratto collettivo e lo applica alla fattispecie concreta. Il suo compito è stabilire, ad esempio, se una determinata condotta sia sussumibile nella nozione giuridica di negligenza lieve e non decidere se per la condotta di negligenza lieve sia proporzionata la sanzione conservativa o quella espulsiva.

La circostanza che alcune condotte non risultino tipizzate dai contratti collettivi come suscettibili di sanzioni conservative, specie in presenza di formule generali o aperte oppure di norme di chiusura, non può costituire un indice significativo e plausibile della volontà delle parti sociali di escludere tali condotte dal novero di quelle meritevoli delle sanzioni disciplinari più blande, cioè conservative.

Anzitutto, perché la tipizzazione di alcune condotte non è concepita dalle parti sociali in vista e in funzione della distinzione che l’art. 18 pone, ai commi 4 e 5, tra le due forme di tutela.

Inoltre, perché quella tipizzazione non è realizzata secondo un criterio idoneo a dare ragione del fatto per cui solo alcuni illeciti disciplinari, e non altri, meritino la tutela reintegratoria: quella tipizzazione, cioè, non ha un nesso eziologico e valoriale rispetto alla funzione di discrimine che viene ad essa attribuita.

Con la conseguenza, irragionevole, di far ricadere sui lavoratori le lacune e la approssimazione della disciplina contrattuale collettiva.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-07 16:38:212021-06-07 16:38:21Licenziamento disciplinare: la tutela reintegratoria solo in caso di condotte tipizzate dal CCNL è irragionevole

Demansionamento e dimostrazione del danno

25 Maggio 2021/in Giurisprudenza

Con l’ordinanza 18 maggio 2021 n. 13536, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato, atteso che non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Grava, quindi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_66778551_WbRKwq8ySVVra0Crm9exhtJ13kWHlYG8.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-25 15:52:372021-05-25 15:52:37Demansionamento e dimostrazione del danno

Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali

25 Maggio 2021/in Giurisprudenza

Con l’ordinanza del 17 maggio 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il blocco dei licenziamenti introdotto dal d.l. n. 18/20202 e prorogato per effetto del d.l. n. 104/2020, si applica anche ai datori di lavoro che non abbiano fruito degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

Ad avviso del Giudice, invero, se si escludessero dall’ambito soggettivo del divieto i datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi hanno fatto ricorso, si farebbe dipendere l’ambito del divieto da una decisione unilaterale dell’azienda, disancorandola da elementi obiettivi.

Allo stesso modo, se si escludessero anche solo i datori di lavoro che non hanno utilizzato la cassa integrazione di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 perché non hanno patito sospensioni o riduzioni di attività causa Covid (presupposto di legge per la fruizione della Cassa Integrazione di cui all’art. 1), si creerebbe anche in questo caso la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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