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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.

13 Febbraio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619

Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/4.jpeg 752 1440 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-02-13 21:02:342026-02-13 21:02:34Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.

Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/01/messaggi-su-whatsapp-da-lavoro-e1769441479415.jpg 336 600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-01-27 10:25:272026-01-27 10:25:27Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp

RSA e maggiore rappresentatività comparata: una prima applicazione della sentenza 156/2025

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Perugia, 16 gennaio 2025, n. 125

Il Tribunale di Perugia, rigettando il ricorso per condotta antisindacale, afferma che, alla luce della recente sentenza della Consulta n. 156/2025, la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali è estesa alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, ma richiede la prova della effettiva rappresentatività settoriale, non essendo sufficiente la mera adesione a una confederazione rappresentativa sul piano nazionale (dato anche il chiarimento della stessa Corte che ha precisato che il nuovo criterio integrativo dell’art. 19 individuato, non costituisce una riedizione dell’abrogata lett. a dell’art. 19). Essendo quindi necessario “per rivendicare la prerogativa di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”, e difettandone la dimostrazione nel caso di specie, il Giudice dichiara insussistente il diritto alle prerogative di cui all’art. 19 St. lav.

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Illegittimo il licenziamento del lavoratore sottoposto al c.d. “test del carrello”: dichiarato anche discriminatorio per età

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Siena 5 gennaio 2026

Le vicende dei test del carrello effettuati ai cassieri della catena PAM hanno giustamente destato particolare clamore mediatico. Nel caso di specie deciso dal Tribunale di Siena, è stato dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa di un cassiere sottoposto a un “test del carrello” ritenuto artificiosamente predisposto dal datore di lavoro. La decisione valorizza l’assenza di obblighi di vigilanza nelle mansioni del lavoratore, l’ambiguità della formazione aziendale e il contesto di forte pressione psicologica indotto dal test, ritenuto idoneo a trarre in errore il dipendente. Il recesso è giudicato inoltre connotato da profili di discriminazione per età, inserendosi in pratiche dirette all’allontanamento dei lavoratori più anziani.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/01/2149565281-e1769422603844.jpg 200 300 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-01-27 10:24:492026-01-27 10:24:49Illegittimo il licenziamento del lavoratore sottoposto al c.d. “test del carrello”: dichiarato anche discriminatorio per età

Licenziamento con whatsapp e omessa contestazione disciplinare

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Trib. Napoli Nord, 13 novembre 2025

Il Giudice, con riferimento a un licenziamento intimato a mezzo Whatsapp, ha anzitutto riaffermato un orientamento già emerso anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa”.

Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la modalità utilizzata dal datore di lavoro fosse idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte.

Il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità del licenziamento, e ordinato al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato, per l’assenza di una previa contestazione dell’addebito disciplinare posto alla base del licenziamento intimato, rilevando che ciò non integri una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, bensì una vera e propria ipotesi di nullità per violazione di una norma imperativa e assistita quindi dalla tutela reintegratoria

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Quota 100, redditi da lavoro e violazione del divieto di cumulabilità

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Corte cost. 4 novembre 2025, n. 162

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in relazione all’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 (convertito in legge n. 26/2019), riguardante il divieto di cumulo tra la pensione anticipata “quota 100” e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

La Consulta ha rilevato, preliminarmente, che il Tribunale rimettente non ha assolto all’onere di interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. La Corte ha infatti evidenziato che la disposizione in questione non prevede testualmente le conseguenze della violazione e, quindi, lascia spazio a un’interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche limitando la sospensione del trattamento pensionistico ai soli mesi di effettiva attività lavorativa (e non a un’intera annualità di sospensione a fronte di un solo giorno lavorato, come era il caso del giudizio a quo).

Su tali presupposti, la Corte – nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni prospettate – ha rilevato che spetta ai giudici di merito esercitare, in prima istanza, l’attività di interpretazione costituzionalmente conforme.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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