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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Licenziamento collettivo e tutele crescenti

29 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con decisione del 4 novembre 2020, n. 259 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità concernenti le tutele applicabili al licenziamento collettivo dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta nel regime delineato dal d.lgs. n. 23/2015.

In particolare, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli, riguardavano l’art. 1, comma 7, legge 183/2014 e gli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23/2015 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 87/2018) in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 24 della Carta sociale europea.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, non avendo il giudice rimettente motivato adeguatamente la rilevanza delle questioni sollevate.

Secondo la Consulta, il giudice rimettente non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulle ragioni fondanti l’illegittimità del licenziamento collettivo e avrebbe trascurato di descrivere la fattispecie concreta nonchè di allegare elementi idonei a corroborare l’accoglimento dell’impugnazione del licenziamento in virtù di una violazione dei criteri di scelta.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-1040157.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:32:552020-12-29 15:32:55Licenziamento collettivo e tutele crescenti

Nullità del licenziamento e frode alla legge

29 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con la decisione 17 dicembre 2020, n. 29007 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo, perché in frode alla legge, il recesso datoriale intimato al dipendente dopo la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Il lavoratore, in seguito ad un primo licenziamento dichiarato illegittimo, era stato reintegrato in una sede per la quale la società datrice aveva già programmato una procedura di riduzione del personale.

La pronuncia in oggetto si segnala per aver sottolineato la sostanziale differenza tra frode alla legge e violazione di norme imperative.

La Corte ha, infatti, chiarito che la peculiarità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge “di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare”.

Di contro, si ha violazione di disposizioni imperative (art. 1343 c.c.) qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento “non già attraverso una combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura”.

Nel caso di specie, prima ancora che venisse disposto il trasferimento del lavoratore presso la sede triestina, nell’intento fittizio di ottemperare all’ordine di reintegrazione del giudice, era già noto alla società il dato della strutturale esuberanza della sede di destinazione, in perdita ormai da anni.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-29 15:32:082020-12-29 15:32:08Nullità del licenziamento e frode alla legge

Demansionamento e onere della prova

17 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 27078 del 26 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora da parte di un lavoratore venga dedotto un demansionamento – riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c. –  è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altra siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall’art. 1218 c.c., da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-1040157-1-e1621194428639.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-17 20:00:232020-12-17 20:00:23Demansionamento e onere della prova

Il rider è un lavoratore subordinato

2 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con decisione del 20 novembre 2020 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider di una nota piattaforma di food-delivery.

Il Giudice del Lavoro, in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza nazionale e internazionale in tema di lavoro tramite “piattaforme digitali”, ha qualificato il rapporto come subordinato alla stregua dell’art. 2094 c.c.

Nel caso di specie la prestazione risulta infatti “completamente eteroorganizzata e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione, non è reale ma fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare e ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio”.

“Egli inoltre per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura pari almeno al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev’essere  ritirata, poiché altrimenti l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse del lavoratore”.

Il Tribunale ha inoltre osservato che la circostanza che il punteggio del rider aumenti in modo premiale, in relazione allo svolgimento di attività in c.d. “alta domanda” del partner convenzionato, all’efficienza del lavoratore, al feedback dell’utente, all’esperienza del lavoratore e al feedback dei partner, non toglie affatto che il suo mancato aumento o la sua riduzione costituiscano delle vere e proprie sanzioni disciplinari atipiche, sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con una retrocessione nel punteggio e quindi nella possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose.

Il Giudice ha dunque riqualificato la cessazione della collaborazione, avvenuta per mancata riattivazione dell’account dopo una sospensione, alla stregua di un licenziamento orale e per fatti concludenti, ordinando la reintegrazione e condannando la società a corrispondere al lavoratore le differenze retributive derivanti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa al proprio personale (CCNL Terziario).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/riders_open-e1606923742329.jpg 374 600 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-02 19:37:492020-12-02 19:37:49Il rider è un lavoratore subordinato

Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso

2 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in l. n. 27/2020 e successive integrazioni.

In particolare, il Tribunale ha affermato che dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.

La società datrice è stata dunque condannata alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento in suo favore della retribuzione dalla data di licenziamento fino alla riammissione in servizio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-02 19:33:272020-12-02 19:33:27Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società appaltante, benché formalmente assunto dalla società appaltatrice.

L’ordinanza in oggetto rammenta il principo in base al quale in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presuzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, c. 1, l. n. 1369/1960 solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Tale presunzione è stata oggetto di abrogazione, come afferma la Cassazione, ad opera del d.lgs. n. 276/2003 pur se, nel nuovo quadro legale (oggi rappresentato dal d.lgs. n. 81/2015) viene conservata una particolare attenzione al tema dell’organizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore.

Pertanto, in caso di appalto c.d. “leggero”, che cioè abbia ad oggetto attività che si risolvano prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, ai fini della genuinità dell’appalto, è sufficiente che l’appaltatore provveda alla effettiva gestione dei dipendenti, nonostante l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà del committente.

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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