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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Ancora conferme sulla reintegrazione in caso di mancata contestazione dell’addebito disciplinare

27 Novembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 11 novembre 2024, n. 28927

Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione ribadisce un proprio principio che sembra ormai consolidato in tema di conseguenze sanzionatorie per l’omissione della contestazione prima dell’intimazione del licenziamento disciplinare. L’art. 18, co. 6, dello Statuto dei lavoratori prevede, in caso di violazione del requisito di motivazione del licenziamento o della procedura disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto, la sola sanzione indennitaria nella forma attenuata, trattandosi, secondo il legislatore, di vizi formali che non incidono sulla giustificatezza sostanziale del provvedimento. La Cassazione tuttavia, da tempo, nell’ipotesi di radicale difetto di contestazione dell’infrazione disciplinare applica la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, co. 4, dal momento che in tale situazione si determina l’insussistenza dell’intero procedimento disciplinare, e non la mera violazione delle sue disposizioni. Nel ragionamento della Suprema Corte, infatti, la contestazione del fatto rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione della illegittimità del recesso e la sua mancanza, pertanto, viene assimilata all’«insussistenza del fatto contestato» che legittima la reintegrazione a norma del comma 4. È evidente che, oggi, questo modo di ragionare trova delle rispondenze nelle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/ai-generated-8866839_640.jpg 320 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-27 11:47:392024-11-27 11:47:39Ancora conferme sulla reintegrazione in caso di mancata contestazione dell’addebito disciplinare
Giurisprudenza in Giurisprudenza

L’opzione per il sistema contributivo dopo la riforma delle pensioni

27 Novembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 19 novembre 2024, n. 29768

La Cassazione, con la pronuncia in oggetto, chiarisce gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il sistema contributivo effettuata dopo l’entrata in vigore del d.l. 201/2011, c.d. riforma Fornero del sistema pensionistico. Si ricorda, a tale proposito, che il co. 23 dell’art. 1 della l. 335/1995 (c.d. riforma Dini) aveva previsto, per i lavoratori la cui pensione sarebbe soggetta al sistema retributivo o a quello misto, la possibilità di optare per l’applicazione integrale del sistema contributivo. Originariamente, l’opzione comportava anche l’applicazione dei requisiti per l’accesso a pensione previsti nel sistema contributivo puro dalla stessa legge 335/1995. Con la riforma Fornero, tuttavia, l’inciso che conteneva tale ultima previsione è stato abrogato.

La pronuncia è stata resa su ricorso dell’INPS contro le sentenze di merito che avevano riconosciuto ad una lavoratrice il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia secondo i requisiti pensionistici previsti prima del 2011, pur avendo esercitato l’opzione solo nel corso del 2013. La Cassazione ha accolto il rilievo mosso dall’Ente secondo cui, così ragionando, si trasformerebbe l’opzione per il regime contributivo in uno strumento per conseguire ex post una deroga al regime del d.l. 201/2011.

Pertanto, chiarisce la Suprema Corte, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 l’opzione per il computo della pensione con il sistema contributivo non comporta più anche l’applicazione dei ben più favorevoli requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia previsti prima della riforma, ma soltanto l’applicazione integrale del criterio contributivo per il computo della pensione (con evidente restrizione a casi particolari dei benefici conseguenti all’esercizio dell’opzione).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/11/calculator-385506_640.jpg 377 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-27 11:39:562024-11-27 14:39:20L’opzione per il sistema contributivo dopo la riforma delle pensioni
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Si applica la responsabilità solidale in caso di appalti “atipici”?

4 Novembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 16 ottobre 2024, n. 26681

Nella grande distribuzione organizzata sono diffusi contratti commerciali che prevedono che alcuni reparti del supermercato (macellerie, pescherie, gastronomie etc.) vengano gestiti in concessione da operatori specializzati. La merce acquistata, per la quale il reparto emette autonomo scontrino fiscale, è però pagata dai clienti alle casse del supermercato stesso; la gestione del reparto è concessa a fronte del pagamento al supermercato di un canone annuo e di una percentuale sulle vendite.

Alcune operatrici addette ad un reparto pescheria gestito attraverso questo schema contrattuale convenivano la società datrice di lavoro (poi fallita) e il supermercato concedente, affinché fosse accertato che quest’ultimo era responsabile in via solidale per i crediti retributivi e contributivi ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003. La Corte di Appello, escludendo che il contratto potesse qualificarsi come appalto, riteneva inapplicabile la responsabilità solidale.

La Cassazione ha accolto il ricorso delle lavoratrici avverso tale statuizione. La responsabilità solidale, come già chiarito da Corte cost. n. 247/2017 in materia di subfornitura, risponde alla ratio di evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale: se l’operazione commerciale, come avveniva nel caso di specie, comporta un simile meccanismo di decentramento, la responsabilità solidale non può essere esclusa.

La Cassazione chiude affermando l’importanza, nella verifica da svolgere per verificare la sussistenza di un’operazione di decentramento produttivo, dell’individuazione dell’interesse economico concreto sotteso all’operazione, guardando alla sussistenza di situazioni di dipendenza economica e dell’esistenza di squilibri nei diritti e obblighi nella relazione contrattuale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/10/pexels-cottonbro-4543007.jpg 958 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-04 17:10:022024-11-04 17:10:02Si applica la responsabilità solidale in caso di appalti “atipici”?
Giurisprudenza in Giurisprudenza

C’è sempre la reintegra in caso di licenziamento disciplinare senza contestazione

4 Novembre 2024da Admin2

Trib. Roma, sez. lav., sent. 12 ottobre 2024, n. 10104

Quale tutela è applicabile in caso di licenziamento disciplinare intimato senza previa contestazione da un datore che non raggiunge i limiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto e al quale, quindi, si dovrebbe applicare l’art. 9 del d.lgs. 23/2015, con la sola tutela indennitaria ridotta?

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sul caso di un licenziamento in tronco che non era stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare, dopo aver ricordato l’orientamento di Cassazione secondo cui la totale omissione del procedimento disciplinare comporta l’applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato, anche nel regime delle c.d. tutele crescenti, ha proposto una soluzione: anche se il datore di lavoro non raggiunge i limiti dimensionali nel caso di totale omissione della contestazione si applica la reintegrazione perché l’atto è affetto da una radicale nullità, anche se «virtuale» e non nominata.

Così ragionando, si deve applicare la tutela reintegratoria «forte» di cui all’art. 2, co. 1, del d.lgs. 23/2015, per la quale non sono previste distinzioni di requisiti dimensionali: la limitazione della reintegrazione ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», infatti, è stata superata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2024.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/job-7580056_640.png 640 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-04 17:06:532024-11-04 17:06:53C’è sempre la reintegra in caso di licenziamento disciplinare senza contestazione
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il superamento del comporto è escluso dal blocco dei licenziamenti durante il Covid 19

4 Novembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 14 ottobre 2024, n. 26634

Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento ricevuto ritenendo che il c.d. blocco dei licenziamenti, previsto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 durante la fase più acuta della pandemia del Covid 19 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dovesse applicarsi anche ai licenziamenti per superamento del comporto, quale il suo, intimati durante il periodo di vigenza di tale temporanea causa di nullità dei recessi. La Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto legittimo il licenziamento dal momento che la norma che istituiva il blocco dei licenziamenti ha natura speciale, non potendo quindi essere interpretata in via analogica al di là dei casi previsti del licenziamento collettivo e del licenziamento per g.m.o.

La Corte ha approfittato dell’occasione per ribadire che il superamento del comporto rappresenta una causale giustificatrice autonoma rispetto a quelle generali di giusta causa e giustificato motivo, soggetta soltanto alle regole dell’art. 2110 c.c., speciali rispetto a quelle sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/05/Lottemperanza-al-giudicato.-La-giustizia-nellamministrazione.jpg 640 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-04 17:05:392024-11-04 17:05:39Il superamento del comporto è escluso dal blocco dei licenziamenti durante il Covid 19
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Cambio appalto: quali «elementi di discontinuità» escludono il trasferimento d’azienda?

4 Novembre 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 24 ottobre 2024, n. 27607

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione relativa ai casi in cui il passaggio nella gestione di un appalto integra anche i requisiti del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., comportando il passaggio dei rapporti di lavoro al nuovo appaltatore senza soluzione di continuità.

Secondo la Cassazione, la formulazione attuale del co. 3 dell’art. 29, d.lgs. 276/2003, a norma del quale l’acquisizione di personale precedentemente impiegato nell’appalto da parte del nuovo appaltatore non costituisce trasferimento d’azienda a condizione che «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa», fa sì che in caso di cambio appalto operi una sorta di presunzione di operatività del trasferimento d’azienda, con inversione dell’onere della prova della presenza degli elementi di discontinuità (che quindi, di norma, sarà interesse dell’appaltatore subentrante dimostrare).

La continuità sussiste, secondo la Corte, quando i mezzi, i beni e i rapporti giuridici passati al nuovo appaltatore sono idonei ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa, senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante. Solo quando le innovazioni organizzative e produttive introdotte siano tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà fra il complesso organizzato e l’attività svolta precedentemente sussistente, il trasferimento d’azienda potrà essere escluso.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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