Lo scorso 5 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato. Sono rafforzate, in particolare le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro. In riferimento alle candidature, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione. Per i lavoratori già in servizio il decreto riconosce loro un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Viene stabilito che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario.
Corso di alta formazione 2026: aperte le iscrizioni
/in News ed EventiEcco il programma della tredicesima edizione del Corso di alta formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il link per iscriversi.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 9 marzo 2026.
Il percorso formativo specialistico è finalizzato ad offrire uno slancio qualitativo nella gestione delle risorse umane nei luoghi di lavoro e, anche attraverso la modalità della videoconferenza, intende rafforzare la sua vocazione a laboratorio di idee e di confronto fra operatori pubblici e privati su scala nazionale.
Il corso esaminerà – in 7 lezioni da 4 ore ciascuna tenute da illustri relatori – gli snodi più importanti per affrontare il profondo e radicale processo di trasformazione del diritto del lavoro. Fra i temi oggetto di analisi quelli che sono maggiormente al centro degli interessi degli operatori: dalle evoluzioni in materia di licenziamenti fino agli accomodamenti ragionevoli e alla gestione dei lavoratori fragili; dal tema dell’ambiente di lavoro e del benessere organizzativo fino a quello, cui sarà dedicato uno specifico modulo, dei controlli a distanza e della protezione dei dati personali nella transizione digitale. Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo dell’AI nella gestione del rapporto, per proseguire con l’analisi delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva e concludere con un focus specifico sui rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica.
Le lezioni inizieranno il 10 aprile e termineranno il 29 maggio 2026. Il corso si concluderà il 19 giugno con una giornata dedicata alla presentazione dei project work elaborati dagli iscritti.
Il decreto di recepimento della direttiva UE su parità e trasparenza salariale
/in NormativaLo scorso 5 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Il provvedimento introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato. Sono rafforzate, in particolare le misure di trasparenza retributiva sia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro. In riferimento alle candidature, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione. Per i lavoratori già in servizio il decreto riconosce loro un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Viene stabilito che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario.
Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619
Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.
La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche
/in GiurisprudenzaCorte di Giustizia dell’Unione europea, 29 gennaio 2026, causa n. C-668/24
La CGUE, pronunciandosi su una questione sollevata dal Tribunale di Milano e relativa a una controversia avviata da una ballerina del Teatro della Scala, ha ritenuto compatibile con il diritto unionale l’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana, con cui è stato escluso nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche che in caso ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato la sanzione sia quella della conversione del rapporto e che ha invece ammesso, in alternativa, un ristoro risarcitorio (anche fondato su presunzioni) e misure di responsabilità dei dirigenti. Ciò è ammesso, secondo la Corte di Giustizia, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.
Le obbligazioni nella prospettiva giuslavoristica
/in News ed EventiIl prossimo 16 febbraio avranno inizio le lezioni di Dottorato dedicate al tema delle obbligazioni nella prospettiva giuslavoristica, prendendo spunto dalle opere di Umberto Breccia. Gli incontri si terranno sempre a Pisa nell’Aula Seminari di Palazzo Ricci (Dipartimento di Giurisprudenza).
Di seguito il calendario degli incontri:
Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro. Introduzione alle opere di Umberto Breccia
Prof. Oronzo Mazzotta e Prof. Pasqualino Albi
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro fra inadempimento e danno
Prof. Pasqualino Albi
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione ed il licenziamento. Malattia, infortunio, genitorialità
Prof. Raffaele Galardi
La mora del creditore nel rapporto di lavoro
Dott. Simone D’Ascola
Inadempimento e responsabilità per colpa del prestatore di lavoro
Dott.ssa Caterina Pareo
Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2281
La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Ai fini di detta prova rilevano una pluralità di elementi, quali la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione. La valutazione complessiva di tali elementi spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.