Cass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”
Le obbligazioni nella prospettiva giuslavoristica
/in News ed EventiIl prossimo 16 febbraio avranno inizio le lezioni di Dottorato dedicate al tema delle obbligazioni nella prospettiva giuslavoristica, prendendo spunto dalle opere di Umberto Breccia. Gli incontri si terranno sempre a Pisa nell’Aula Seminari di Palazzo Ricci (Dipartimento di Giurisprudenza).
Di seguito il calendario degli incontri:
Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro. Introduzione alle opere di Umberto Breccia
Prof. Oronzo Mazzotta e Prof. Pasqualino Albi
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro fra inadempimento e danno
Prof. Pasqualino Albi
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione ed il licenziamento. Malattia, infortunio, genitorialità
Prof. Raffaele Galardi
La mora del creditore nel rapporto di lavoro
Dott. Simone D’Ascola
Inadempimento e responsabilità per colpa del prestatore di lavoro
Dott.ssa Caterina Pareo
Corso di alta formazione 2026: aperte le iscrizioni
/in News ed EventiEcco il programma della tredicesima edizione del Corso di alta formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il link per iscriversi.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 9 marzo 2026.
Il percorso formativo specialistico è finalizzato ad offrire uno slancio qualitativo nella gestione delle risorse umane nei luoghi di lavoro e, anche attraverso la modalità della videoconferenza, intende rafforzare la sua vocazione a laboratorio di idee e di confronto fra operatori pubblici e privati su scala nazionale.
Il corso esaminerà – in 7 lezioni da 4 ore ciascuna tenute da illustri relatori – gli snodi più importanti per affrontare il profondo e radicale processo di trasformazione del diritto del lavoro. Fra i temi oggetto di analisi quelli che sono maggiormente al centro degli interessi degli operatori: dalle evoluzioni in materia di licenziamenti fino agli accomodamenti ragionevoli e alla gestione dei lavoratori fragili; dal tema dell’ambiente di lavoro e del benessere organizzativo fino a quello, cui sarà dedicato uno specifico modulo, dei controlli a distanza e della protezione dei dati personali nella transizione digitale. Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo dell’AI nella gestione del rapporto, per proseguire con l’analisi delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva e concludere con un focus specifico sui rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica.
Le lezioni inizieranno il 10 aprile e termineranno il 29 maggio 2026. Il corso si concluderà il 19 giugno con una giornata dedicata alla presentazione dei project work elaborati dagli iscritti.
Ancora sulla presunzione di gratuità del lavoro subordinato in caso di convivenza more uxorio
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2026, n. 2281
La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Ai fini di detta prova rilevano una pluralità di elementi, quali la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione. La valutazione complessiva di tali elementi spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.
Il licenziamento discriminatorio nell’ordinamento multilivello – 30 gennaio 2026, Firenze
/in News ed EventiIl 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00 presso l’Auditorium “Adone Zoli” del Palazzo di Giustizia di Firenze, il Prof. Albi sarà relatore in un evento formativo di magistrati e avvocati e dal titolo “Il licenziamento discriminatorio nell’ordinamento multilivello”. Le relazioni approfondiranno i profili sistematici, processuali e giurisprudenziali di maggiore attualità del tema scelto.
Il confronto vedrà la partecipazione in qualità di relatori anche del Dott. Dario Bernardi (Giudice del lavoro, Tribunale di Ravenna) e del Cons. Dott. Roberto Riverso (Corte Suprema di Cassazione), chiamati ad analizzare il dialogo tra le Corti, l’evoluzione dell’onere della prova e il quadro multilivello delle tutele.
I lavori saranno aperti dalla Dott.ssa Sara Maffei – Referente Distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura – settore civile e dall’Avv. Edoardo Magnini – Consigliere della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
Sono previsti gli interventi degli Avv.ti Elisa Giraudo e Alessandro Failla e dei Dott. Giorgio De Girolamo e Stefano Vuoto.
Un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento scientifico, inserita nel percorso di formazione continua delle professioni legali.
Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”
RSA e maggiore rappresentatività comparata: una prima applicazione della sentenza 156/2025
/in GiurisprudenzaTrib. Perugia, 16 gennaio 2025, n. 125
Il Tribunale di Perugia, rigettando il ricorso per condotta antisindacale, afferma che, alla luce della recente sentenza della Consulta n. 156/2025, la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali è estesa alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, ma richiede la prova della effettiva rappresentatività settoriale, non essendo sufficiente la mera adesione a una confederazione rappresentativa sul piano nazionale (dato anche il chiarimento della stessa Corte che ha precisato che il nuovo criterio integrativo dell’art. 19 individuato, non costituisce una riedizione dell’abrogata lett. a dell’art. 19). Essendo quindi necessario “per rivendicare la prerogativa di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”, e difettandone la dimostrazione nel caso di specie, il Giudice dichiara insussistente il diritto alle prerogative di cui all’art. 19 St. lav.