D.l. 26 giugno 2026, n. 107
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
Nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il d. l. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tale decreto reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. In particolare, l’articolo 6 del d. l. n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.
L’INPS, con il messaggio del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione di tali misure.
Per i settori edile, lapideo ed escavazione, è previsto l’accesso alla integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili senza che i periodi autorizzati siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile. Rimangono, inoltre, confermati l’esonero dal contributo addizionale e la non applicazione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti interessati.
Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorate ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, inoltre, definite le nuove causali per la presentazione delle domande e le relative modalità operative.
È valido il patto di prova se le mansioni emergono dal contesto precontrattuale
/in GiurisprudenzaTrib. Milano, 15 giugno 2026
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova. Il dipendente, assunto con inquadramento nel I Livello del CCNL Commercio come “Sales Manager”, sosteneva la nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni, oltre a eccepirne l’invalidità funzionale per l’assegnazione di compiti eterogenei e il positivo superamento della prova stessa.
Il profilo di maggior rilievo della pronuncia consiste nella statuizione che il patto di prova è pienamente valido in quanto la dizione contrattuale (“Sales Manager, in particolare addetto allo sviluppo commerciale, gestione clienti e gestione del team di sales & account”) e la documentazione precontrattuale – inclusi l’annuncio su LinkedIn, il curriculum vitae e le email del lavoratore – identificavano chiaramente le mansioni previste. L’interpretazione del patto di prova, secondo la giudice, va infatti compiuta non soltanto alla luce dell’intero testo negoziale ma anche della comune intenzione delle parti come desumibile dal loro comportamento, anche valorizzando il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum nonché il tenore delle comunicazioni in fase precontrattuale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la presunta divergenza di mansioni, evidenziando che le attività collaterali svolte (partecipazione a fiere e pubblicazione di post) rientravano nei compiti tipici del ruolo e che non è stato dimostrato un impatto negativo sulla prova derivante da altre mansioni operative.
Al via le misure di integrazione salariale straordinaria per eventi climatici eccezionali
/in Normativa, PrassiD.l. 26 giugno 2026, n. 107
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
Nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il d. l. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tale decreto reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. In particolare, l’articolo 6 del d. l. n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.
L’INPS, con il messaggio del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione di tali misure.
Per i settori edile, lapideo ed escavazione, è previsto l’accesso alla integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili senza che i periodi autorizzati siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile. Rimangono, inoltre, confermati l’esonero dal contributo addizionale e la non applicazione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti interessati.
Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorate ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, inoltre, definite le nuove causali per la presentazione delle domande e le relative modalità operative.
Le prime due sentenze sulla partecipazione gestionale nel vigore della l. n. 76/2025
/in GiurisprudenzaTrib. Roma, 14 luglio 2026
Trib. Rieti, 22 luglio 2026
Il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso presentato da una organizzazione sindacale, ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta su un caso di partecipazione gestionale. La controversia originava infatti dall’unica esperienza partecipativa nell’ordinamento italiano, in cui sia stata prevista l’inserzione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione della società. Nel caso di specie si tratta di una società a controllo pubblico del Comune di Rieti che aveva già introdotto unilateralmente, con una mera modifica statutaria, tale forma di partecipazione organica prima dell’approvazione della legge n. 76/2025. Entrata in vigore la legge sulla partecipazione dei lavoratori la società ha introdotto un regolamento elettorale in accordo solo con alcune organizzazioni sindacali. Sui potenziali profili di discriminatorietà dei requisiti per l’elettorato passivo (anzianità, permessi, distacco, pensionamento nel corso del mandato etc.) fissati da tale regolamento si è concentrato il ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 presentato dal sindacato, che è stato rigettato dal giudice di Roma, il quale ha escluso la sussistenza del carattere discriminatorio dei suddetti limiti del regolamento elettorale.
Il Tribunale di Rieti invece, sempre con riferimento alla medesima vicenda, ha accolto un ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dichiarando l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella determinazione unilaterale del già citato regolamento elettorale, non fatto oggetto di contrattazione collettiva – come invece è previsto dall’art. 4, c. 2 della legge cit. – ma soltanto inviato dalla società alle categorie delle organizzazioni sindacali con la mera richiesta di pareri e osservazioni.
NASpI anche per i detenuti che abbiano svolto attività lavorativa negli Istituti penitenziari
/in PrassiINPS, circolare 16 luglio 2026, n. 74
L’INPS, con la circolare n. 74/2026, recepisce l’orientamento della Cassazione e riconosce che il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria ha natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato, con conseguente possibilità di accesso alla NASpI quando la cessazione dell’attività avvenga per cause non imputabili al lavoratore.
L’Istituto individua come ipotesi di disoccupazione involontaria la scarcerazione per fine pena, la conclusione del progetto lavorativo, il trasferimento ad altro istituto e l’ammissione a misure alternative. Rimane invece esclusa la NASpI nei periodi di inattività dovuti alla rotazione del lavoro penitenziario, che comportano solo una sospensione del rapporto.
Sul piano contributivo, la circolare chiarisce che, nei casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto teorico alla prestazione, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del ticket NASpI.
Licenziamenti nelle piccole imprese: inammissibile secondo la Consulta la questione di costituzionalità sul tetto all’indennità
/in GiurisprudenzaCorte cost., 17 luglio 2026, n. 131
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 131 depositata il 17 luglio 2026, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 9, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, nella parte in cui prevedeva il limite massimo di sei mensilità per l’indennità spettante in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.
La Corte ha rilevato che la questione – sollevata dal Tribunale di Padova – era ormai priva di oggetto, essendo il tetto risarcitorio già stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 118 del 2025. L’ordinanza conferma così gli effetti della precedente pronuncia, che ha eliminato il limite massimo per consentire al giudice di determinare un’indennità maggiormente adeguata alle peculiarità del caso concreto e alla funzione compensativa e deterrente della tutela.
Accordo di prossimità: condotta antisindacale se sottoscritto con un sindacato non comparativamente maggiormente rappresentativo
/in GiurisprudenzaTrib. Genova, 19 marzo 2026
Il Tribunale conferma anche nel giudizio di opposizione il decreto che aveva accolto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. relativo al caso di un’impresa che, durante la trattativa in corso con il sindacato ricorrente, e senza alcuna informazione preventiva, aveva deciso di applicare un diverso CCNL e aveva nel contempo sottoscritto con un altro sindacato un accordo integrativo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011. Premessa l’antisindacalità della più generale condotta tenuta dal datore di lavoro – e consistita nella totale estromissione del sindacato ricorrente dalla procedura di informazione, consultazione e confronto circa la decisione di sostituire il CCNL applicato – il Tribunale accerta anche che nel caso di specie il datore di lavoro non aveva provato il carattere comparativamente più rappresentativo di del sindacato con cui aveva sottoscritto l’accordo di prossimità (UGL) rispetto alle associazioni confederali di settore, in particolare rispetto alla Filcams, risultando anzi il contrario dai dati disponibili (a tal fine valorizza in particolare i dati risultanti dall’Archivio CNEL sulla contrattazione collettiva). L’avere sottoscritto con UGL un accordo qualificato di “prossimità”, riconoscendole un requisito di rappresentatività inesistente unicamente per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da un soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra secondo il giudice un’illegittima forma di sostegno ad un’organizzazione sindacale, vietata dall’art. 14 dello Stat. Lav. a tutela dell’indipendenza e della libertà sindacale.