Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Non basta un trasferimento a notevole distanza geografica per il riconoscimento della NASpI

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10559

La Cassazione ha accolto il ricorso avverso una sentenza di appello che aveva ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. La sussistenza della giusta causa delle dimissioni – e quindi la conseguente natura involontaria dello stato di disoccupazione – è requisito essenziale ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 per il riconoscimento della NASpI.

La Corte ha cassato la sentenza precisando che ai fini della sussistenza della giusta causa delle dimissioni è richiesto l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza geografica conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 13:57:382026-04-28 13:57:38Non basta un trasferimento a notevole distanza geografica per il riconoscimento della NASpI

La CGUE censura le misure spagnole contro l’abuso di contratti a termine nel lavoro pubblico

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 14 aprile 2026, causa C-418/24

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la normativa spagnola in tema di abuso da successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico è contraria alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), perché mantiene una situazione di precarietà senza sanzionare adeguatamente l’abuso né rimuoverne le conseguenze. Tale disciplina prevede la trasformazione del rapporto a termine in un “rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato”. La Corte ha inoltre chiarito che non costituiscono misure sufficienti per prevenire e sanzionare l’abuso del ricorso al contratto a termine né il versamento di indennità forfettarie con doppio massimale, né un regime di responsabilità delle amministrazioni pubbliche di carattere ambiguo e astratto, né procedure di selezione che, pur valorizzando l’esperienza pregressa, non limitino tale vantaggio ai soli lavoratori vittime dell’abuso, qualora tali misure non consentano di sanzionare effettivamente l’abuso e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/7.png 332 330 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-04-28 13:54:572026-04-28 13:54:57La CGUE censura le misure spagnole contro l’abuso di contratti a termine nel lavoro pubblico

Prorogate le iscrizioni al Corso di Alta Formazione “Diritto del lavoro in trasformazione”

10 Marzo 2026/in News ed Eventi

C’è tempo fino al 17 marzo per iscriversi alla XIII edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro “Diritto del lavoro in trasformazione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma.

Il percorso formativo, che si svolgerà in videoconferenza tra aprile e maggio 2026, affronta alcuni dei temi più rilevanti e attuali del diritto del lavoro: dalla disciplina dei licenziamenti agli accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con disabilità, dal benessere organizzativo ai controlli a distanza, fino all’intelligenza artificiale nella gestione del rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.

Il corso, inserito nell’eccellenza dell’alta formazione della Scuola Sant’Anna di Pisa, è rivolto prevalentemente ai responsabili delle risorse umane, a funzionari pubblici, a professionisti, avvocati, consulenti del lavoro, interessati ad approfondire le trasformazioni del diritto del lavoro con un approccio pratico e orientato alla giurisprudenza più recente.

📅 Scadenza iscrizioni: 17 marzo 2026
💻 Modalità: videoconferenza
ℹ️ Informazioni e iscrizioni:
https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione/diritto-del-lavoro-trasformazione-XII

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/02/santanna-2.jpg 933 1400 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-10 15:06:192026-03-12 11:50:37Prorogate le iscrizioni al Corso di Alta Formazione “Diritto del lavoro in trasformazione”

Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della lavoratrice giustificato dalla nocività dell’ambiente di lavoro

12 Marzo 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2026, n. 3145

Il caso prende avvio dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice per presunta assenza ingiustificata, che la stessa ricorrente aveva invece giustificato per la nocività dell’ambiente dovuta a motivi climatici (temperatura molto fredda) e igienico-sanitari in cui era costretta a rendere la sua prestazione (servizi igienici inadeguati, perché visibili dall’esterno). La stessa lavoratrice era peraltro già stata licenziata per giustificato motivo oggettivo e tale licenziamento era già stato dichiarato ritorsivo.

Con riguardo all’ultimo recesso, in entrambi i giudizi di merito era stata dichiarata la nullità del licenziamento perché ritorsivo, rilevando che l’assenza della ricorrente costituisse una reazione legittima all’inadempimento del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. di tutela della salute e della dignità, e condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice ex art. 2, c. 1, d. lgs. 23/2015.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso datoriale e confermare la decisione impugnata, ha affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento datoriale, mentre grava sul datore la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di rischio, e che tale criterio opera anche quando venga dedotta una situazione di mera “nocività” o pericolo dell’ambiente di lavoro, senza che si sia ancora verificato un danno alla salute, spettando al datore dimostrare l’assenza di condizioni lesive oltre la soglia del concreto pericolo.

La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della violazione dell’art. 2087 c.c. svolto dalla Corte d’Appello e ha ribadito che tale violazione legittima il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., ove proporzionato e rende ingiustificato il licenziamento fondato sull’assenza.

Infine, la stessa natura ritorsiva del recesso può essere ricavata dal complessivo contesto fattuale, e quindi anche dalla strategia messa in atto dal datore la cui persistente condotta inadempiente, dopo l’accertamento della nullità del primo licenziamento, era intesa a costringere la lavoratrice a rendersi a sua volta inadempiente al contratto (con la propria assenza) per poi imputarle lo stesso inadempimento e sanzionarlo.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/3.jpg 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 12:04:322026-03-12 12:04:32Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della lavoratrice giustificato dalla nocività dell’ambiente di lavoro

Trasparenza retributiva e parità salariale: seminario di Ti Forma del 23 marzo 2026

12 Marzo 2026/in News ed Eventi

Il seminario, tenuto dal Prof. Avv. Pasqualino Albi, si concentrerà sull’analisi dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2023/970, approvato in via preliminare lo scorso 5 febbraio dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

L’evento formativo rappresenta un appuntamento essenziale per chi si occupa della gestione delle risorse umane nel settore privato, nelle PA e nelle società a partecipazione pubblica, offrendo indicazioni operative aggiornate per un efficace adeguamento organizzativo ai nuovi obblighi e alle trasformazioni culturali imposte alle aziende dal provvedimento in esame.

L’evento si terrà in videoconferenza (ZOOM) dalle 10:00 alle 13:00.

Nella brochure e sul sito www.tiforma.it tutte le informazioni per iscriversi.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/1.jpg 768 1408 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 11:50:102026-03-12 11:50:10Trasparenza retributiva e parità salariale: seminario di Ti Forma del 23 marzo 2026

Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

12 Marzo 2026/in Giurisprudenza

Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2026

Decidendo sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti, il Tribunale di Brescia ha aderito alla tesi (già fatta propria da Trib. Bergamo, 9 ottobre 2025 e Trib. Ravenna, 11 dicembre 2025, contra Trib. Milano, 11 novembre 2025) secondo cui la deroga in peius al periodo di 15 giorni di assenza del dipendente per l’integrazione dell’ipotesi di cd. dimissioni per fatti concludenti – consentita alle parti sociali – deve essere specifica, per poter operare.

In altri termini, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine. Tale interpretazione è più in linea con il tenore letterale della disposizione, che in alcun modo appare riferirsi ai termini cd. disciplinari, cioè a quelli che generalmente la contrattazione collettiva individua come limite minimo di assenza oltre il quale è giustificato il licenziamento del lavoratore.

È quindi esclusa l’applicazione analogica dei termini più brevi pattuiti per il licenziamento disciplinare, data la diversa natura e ratio degli istituti. Pertanto, è inefficace la comunicazione risolutiva inviata dal datore prima della scadenza legale in assenza di specifica norma contrattuale; ne deriva la continuità giuridica del rapporto e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/03/4.jpeg 321 656 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-03-12 12:01:462026-03-12 12:01:46Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata
Pagina 5 di 230«‹34567›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto