Corte di giustizia dell’Ue, 4 giugno 2026, C-907/24
Le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di Giustizia traggono origine da una controversia avviata da un gruppo di lavoratori dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con ricorso volto a far valere l’illegittimità del trasferimento loro imposto – e al cui rifiuto di accettarlo erano seguiti i licenziamenti. Secondo i lavoratori poiché il trasferimento doveva essere considerato equivalente ad un licenziamento, il trasferimento doveva essere preceduto, a causa del numero di lavoratori interessati, dalla procedura di consultazione sindacale, conformemente all’articolo 4 della legge n. 223/1991.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del trasferimento e dei licenziamenti e ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel rispettivo posto di lavoro, con la motivazione che la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59. In seguito la Corte d’appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione della nozione di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59.
La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione.
Soprattutto La Corte di Giustizia ha dichiarato che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, c. 1, lettera a), della direttiva 98/59, la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione deve essere presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati, tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva.
È licenziamento collettivo indiretto quello intimato per il rifiuto opposto dai lavoratori al trasferimento
/in GiurisprudenzaCorte di giustizia dell’Ue, 4 giugno 2026, C-907/24
Le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di Giustizia traggono origine da una controversia avviata da un gruppo di lavoratori dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con ricorso volto a far valere l’illegittimità del trasferimento loro imposto – e al cui rifiuto di accettarlo erano seguiti i licenziamenti. Secondo i lavoratori poiché il trasferimento doveva essere considerato equivalente ad un licenziamento, il trasferimento doveva essere preceduto, a causa del numero di lavoratori interessati, dalla procedura di consultazione sindacale, conformemente all’articolo 4 della legge n. 223/1991.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del trasferimento e dei licenziamenti e ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel rispettivo posto di lavoro, con la motivazione che la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59. In seguito la Corte d’appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione della nozione di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59.
La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione.
Soprattutto La Corte di Giustizia ha dichiarato che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, c. 1, lettera a), della direttiva 98/59, la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione deve essere presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati, tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva.
Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali
/in GiurisprudenzaTribunale di Bologna, 4 giugno 2026
Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto ex art. 28 Stat. Lav. da una organizzazione sindacale con cui veniva chiesto al giudice di accertare l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nell’aver comunicato, nel corso delle trattative sindacali, direttamente con i lavoratori attraverso alcuni comunicati in cui erano chiarite le posizioni dell’azienda nelle trattative.
Il giudice, nel rigettare il ricorso del sindacato, rileva come non vi sia un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori. Secondo il Tribunale infatti, tale diritto deve essere riconosciuto anche alla parte datoriale che deve poter manifestare la propria posizione ed i propri intendimenti, essendo ciò funzionale a che i lavoratori prendano conoscenza delle diverse e contrapposte visioni in gioco e maturino liberamente un proprio convincimento su ogni questione oggetto del dibattito sindacale.
L’esercizio di tale facoltà, in concreto, deve essere esercitato in maniera conforme al principio di buona fede e correttezza. Ciò che rileva, pertanto, è che tali comunicazioni siano avvenute – come ha accertato essere avvenute il giudice nel caso di specie – nel rispetto del principio di correttezza, senza ostacolare il regolare svolgimento delle trattative o recare pregiudizio o discredito alla parte sindacale.
È sufficiente la comunicazione whatsapp della malattia oncologica per l’applicazione del comporto lungo
/in GiurisprudenzaTribunale di Gorizia, 28 maggio 2026
Il Tribunale ha accolto il ricorso di un lavoratore affetto da malattia oncologica che aveva impugnato il licenziamento ricevuto per superamento del periodo di comporto di 180 giorni.
Il datore di lavoro sosteneva che il dipendente non avesse mai comunicato ufficialmente la gravità della propria malattia e che, di conseguenza, non potesse beneficiare del periodo di comporto prolungato di 12 mesi previsto dal CCNL per le patologie oncologiche gravi e documentate.
Il giudice ha però ritenuto infondata questa tesi: il datore di lavoro era stato informato della natura della malattia attraverso messaggi WhatsApp scambiati con il direttore e con l’addetta all’ufficio paghe, oltre che tramite certificazioni mediche che indicavano una condizione patologica collegata a un’invalidità riconosciuta.
Accertata quindi la conoscenza aziendale della patologia, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con la condanna della società alla reintegrazione del lavoratore.
Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027
/in Contrattazione collettivaL’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2025‑2027, siglata il 9 giugno 2026, riguarda circa duecentomila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici e prevede aumenti medi pari a circa 160 euro lordi mensili, con una forbice che va da 126,60 euro per gli operatori fino a oltre 220 euro per le elevate professionalità.
L’intesa introduce inoltre una serie di novità rilevanti: l’uniformazione delle ferie per tutti i lavoratori, compresi i neoassunti; nuovi permessi per screening oncologici; maggiori tutele per i lavoratori fragili anche attraverso il ricorso al lavoro agile; una disciplina specifica sull’uso dell’intelligenza artificiale che esclude decisioni automatizzate sul rapporto di lavoro senza controllo umano e impone obblighi informativi sull’impiego di algoritmi; l’istituzione del “patentino delle competenze” per valorizzare la formazione; il rafforzamento delle relazioni sindacali e il recepimento della direttiva europea sulla trasparenza salariale.
L’accordo è considerato significativo anche perché raggiunto all’inizio del triennio di riferimento, garantendo così una più tempestiva applicazione degli incrementi retributivi e una maggiore tutela del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici.
La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 8 giugno 2026, n. 18529
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un macchinista che chiedeva l’inclusione, nella retribuzione feriale di due particolari indennità previste dalla contrattazione collettiva applicatagli. La Corte ha confermato che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia invocata dal lavoratore, durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare effetti dissuasivi alla fruizione del riposo e che, quindi, vanno computate in tale quantum anche le voci variabili che siano connesse allo svolgimento delle mansioni affidategli, pur restando determinante l’accertamento in ordine al possibile effetto dissuasivo derivante dalla differenza delle retribuzioni.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato infatti che le due indennità incidevano solo per il 3,37% sulla retribuzione complessiva: una quota troppo bassa per costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. Questo accertamento di merito è ritenuto corretto e insindacabile. Di conseguenza, non sussiste il diritto all’inclusione di tali voci nella retribuzione feriale
25 giugno 2026 – Tavola rotonda “La rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura: istituzioni ed associazioni forensi”
/in News ed EventiIl Prof. Avv. Pasqualino Albi prenderà parte alla tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Pisa dedicato al tema “La rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura: istituzioni ed associazioni forensi”, portando la prospettiva di una delle principali associazioni giuslavoristiche, l’AIDLaSS Forense, di cui è referente per la Toscana.
L’evento – che prevede la partecipazione anche di numerosi rappresentanti delle associazioni forensi del territorio – si terrà il prossimo 25 giugno 2026 alle ore 15.00 nell’ambito della formazione continua in materia deontologica e sarà ospitato alle Officine Garibaldi di Pisa (Sala Kinzica).