Cass. civ., Sez. Un., 18.7.2026, n. 23486
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966. L’ordinanza di remissione censurava in particolare la disposizione citata, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della sentenza della Consulta n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
È antisindacale anche lo spostamento interno all’unità produttiva del dirigente sindacale
/in GiurisprudenzaTrib. Roma, 29 aprile 2026
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto che anche un semplice spostamento interno di un dirigente sindacale – pur non configurando un trasferimento ai sensi dell’art. 22 St. lav. – può integrare condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. quando ostacola in concreto l’esercizio dell’attività sindacale.
Nel caso esaminato, il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva spostato una dirigente sindacale dal Gabinetto alla sede dell’Amministrazione centrale, all’interno della stessa struttura amministrativa. Il Giudice ha escluso che si trattasse di un vero “trasferimento” in senso tecnico (non essendovi cambio di unità produttiva) e quindi altresì che fosse necessario il preventivo nullaosta del sindacato ex art. 22 Stat. Lav., ma ha ritenuto che lo spostamento avesse comunque inciso negativamente sull’attività sindacale: la dirigente era l’unica RSU del sindacato cui aderiva nel Gabinetto, l’accesso agli uffici richiedeva autorizzazioni, e il nuovo assetto rendeva più difficile il contatto con il personale rappresentato.
Da ciò la conclusione: anche un trasferimento interno può essere censurato ex art. 28 St. lav. se comporta un ostacolo – anche solo potenziale – all’attività sindacale.
In caso di reintegrazione sorge il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso
/in GiurisprudenzaCass., 28 giugno 2026, n. 22187
Nel giudizio di opposizione al precetto relativo alla parte non corrisposta dell’indennità risarcitoria dovuta in forza di una sentenza di condanna alla reintegrazione, la società datrice aveva sostenuto che l’importo richiesto dal lavoratore corrispondesse all’indennità sostitutiva del preavviso già versata al momento del licenziamento, da opporre quindi in compensazione. I giudici di merito avevano respinto tale tesi, ritenendo che il controcredito avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e che, essendo relativo a un fatto precedente alla formazione del titolo esecutivo, non potesse incidere su di esso in quanto non opponibile a causa della preclusione del giudicato.
La Cassazione chiarisce invece che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e risulta incompatibile con la sua riattivazione mediante reintegrazione. È proprio la reintegrazione, e la ricostituzione del rapporto di cui è causa, a far sorgere il diritto del datore alla restituzione dell’indennità di preavviso, sicché tale credito – essendo logicamente e temporalmente successivo alla formazione del titolo che ha ricostruito il rapporto – può essere fatto valere anche in compensazione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione forzata promossa dal lavoratore.
Se manca la contestazione dell’illecito disciplinare si applica la tutela reintegratoria
/in GiurisprudenzaCass., 1° giugno 2026, n. 17208
La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano disposto la reintegrazione del lavoratore, chiarisce che un licenziamento disciplinare intimato senza alcuna preventiva contestazione degli addebiti non integra una semplice violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori – che, nel regime del d. lgs. n. 23/2015, condurrebbe all’applicazione della sola tutela indennitaria – bensì determina l’assoluta inesistenza del procedimento disciplinare. Nel ribadire tale suo consolidato orientamento, sviluppato però principalmente con riguardo all’art. 18 Stat. Lav., la Corte rileva che la mancanza, accertata in fatto nel giudizio di merito, della contestazione equivale per analogia alla inesistenza del fatto contestato e dell’intero procedimento – e non solo alla violazione delle norme che lo disciplinano – con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista ex art. 3, c. 2, d. lgs. n. 23/2015.
Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni
/in GiurisprudenzaCass. civ., Sez. Un., 18.7.2026, n. 23486
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966. L’ordinanza di remissione censurava in particolare la disposizione citata, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della sentenza della Consulta n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Retribuzione giusta e trasparenza salariale: un seminario di aggiornamento
/in News ed EventiMartedì 14 luglio 2026, dalle 10.00 alle 13.00, Ti Forma organizza il seminario di aggiornamento:
“La trasparenza salariale e la retribuzione giusta: il punto sulle recenti riforme”
Un’occasione per fare il punto sulle novità introdotte in materia di trasparenza retributiva, contrasto ai divari salariali di genere e salario giusto, con particolare attenzione alle ricadute operative per imprese, enti, uffici HR, amministrazione del personale, funzioni legali e compliance.
Il seminario affronterà, tra gli altri temi:
– obblighi informativi prima e durante il rapporto di lavoro;
– criteri retributivi e progressioni economiche;
– reporting e valutazione congiunta delle retribuzioni;
– ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione del salario giusto;
– adeguamento di contratti, informative e sistemi di classificazione;
– coordinamento con privacy, relazioni sindacali e compliance.
Relatore: Prof. Avv. Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Pisa e Avvocato giuslavorista.
L’evento si svolgerà in videoconferenza su Zoom.
ETUC Seminar on Occupational Heat and Climate Change
/in News ed EventiIl surriscaldamento globale e l’esposizione al calore nei luoghi di lavoro sono al centro dell’ETUC Seminar on Occupational Heat and Climate Change, organizzato dalla European Trade Union Confederation — ETUC, Confederazione europea dei sindacati — il 29 e 30 giugno 2026 a Palermo, presso la Fondazione Falcone.
L’evento, cofinanziato dall’Unione europea, riunisce accademici, esperti, parti sociali e policy maker per discutere l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Il Prof. Avv. Pasqualino Albi prenderà parte al convegno il 29 giugno, intervenendo nel panel “Migrant workers and exposure to occupational heat”. La sessione sarà dedicata alle tutele giuridiche e alle misure di prevenzione necessarie per proteggere le categorie di lavoratori più vulnerabili e maggiormente esposte alle temperature estreme.