D.l. 26 giugno 2026, n. 107
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
Nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il d. l. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tale decreto reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. In particolare, l’articolo 6 del d. l. n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.
L’INPS, con il messaggio del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione di tali misure.
Per i settori edile, lapideo ed escavazione, è previsto l’accesso alla integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili senza che i periodi autorizzati siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile. Rimangono, inoltre, confermati l’esonero dal contributo addizionale e la non applicazione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti interessati.
Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorate ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, inoltre, definite le nuove causali per la presentazione delle domande e le relative modalità operative.
Tra i poteri dispositivi dell’ITL anche quello di imporre la stipula di un accordo aziendale
/in Contrattazione collettivaConsiglio di Stato, 22 giugno 2026, n. 4969
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riformando la precedente decisione del T.A.R. Veneto. La controversia nasceva da un verbale di disposizione con cui l’ITL di Verona richiedeva a una società che opera nel settore commercio e applica il CCNL Commercio, di stipulare un contratto aziendale per prevedere un’indennità di esposizione al freddo destinata ai lavoratori operanti nelle celle frigorifere, prendendo a parametro quella prevista nel CCNL Alimentari.
La società aveva impugnato il verbale ottenendone l’annullamento in primo grado, poiché il T.A.R. riteneva che il potere di disposizione ex art. 14, d.lgs. n. 124/2004 potesse applicarsi solo in caso di violazione di obblighi già posti dalla legge o dal CCNL di riferimento, senza poter imporre integrazioni analogiche da altri settori. Di contro, il Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata previsione di un’adeguata tutela economica per i compiti particolarmente disagevoli a contatto con il freddo configura un’inadeguatezza della retribuzione rispetto all’art. 36 Cost.. Secondo il Collegio tale inadeguatezza retributiva rientra nel concetto ampio di “irregolarità […] in materia di lavoro e legislazione sociale” che l’ITL può legittimamente rilevare per sollecitare l’adeguamento delle tutele tramite contrattazione aziendale, senza con ciò violare l’autonomia datoriale ex art. 39 e art. 41 Cost., ma agendo in ottica equitativa, collaborativa e deflattiva del contenzioso. Di conseguenza, il ricorso originario dell’impresa è stato definitivamente respinto.
Rappresentatività sindacale: nuove adesioni alle convenzioni INPS
/in Contrattazione collettivaINPS, 14 agosto 2026, messaggi n. 2621 e n. 2622
Il 14 agosto 2026, con i messaggi n. 2621 e n. 2622, l’INPS ha comunicato nuove adesioni alle convenzioni utilizzate per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Il messaggio n. 2621 riguarda la convenzione che coinvolge INPS, INL, alcune Regioni e Province autonome, Confindustria, CGIL, CISL e UIL; il messaggio n. 2622 riguarda quella stipulata con CONFAPI, CGIL, CISL e UIL. Si amplia quindi il perimetro operativo delle organizzazioni che aderiscono ai meccanismi di rilevazione. La misurazione della rappresentanza continua ad assumere crescente importanza nella selezione dei soggetti negoziali e nella ricostruzione della contrattazione collettiva effettivamente rappresentativa.
È valido il patto di prova se le mansioni emergono dal contesto precontrattuale
/in GiurisprudenzaTrib. Milano, 15 giugno 2026
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova. Il dipendente, assunto con inquadramento nel I Livello del CCNL Commercio come “Sales Manager”, sosteneva la nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni, oltre a eccepirne l’invalidità funzionale per l’assegnazione di compiti eterogenei e il positivo superamento della prova stessa.
Il profilo di maggior rilievo della pronuncia consiste nella statuizione che il patto di prova è pienamente valido in quanto la dizione contrattuale (“Sales Manager, in particolare addetto allo sviluppo commerciale, gestione clienti e gestione del team di sales & account”) e la documentazione precontrattuale – inclusi l’annuncio su LinkedIn, il curriculum vitae e le email del lavoratore – identificavano chiaramente le mansioni previste. L’interpretazione del patto di prova, secondo la giudice, va infatti compiuta non soltanto alla luce dell’intero testo negoziale ma anche della comune intenzione delle parti come desumibile dal loro comportamento, anche valorizzando il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum nonché il tenore delle comunicazioni in fase precontrattuale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la presunta divergenza di mansioni, evidenziando che le attività collaterali svolte (partecipazione a fiere e pubblicazione di post) rientravano nei compiti tipici del ruolo e che non è stato dimostrato un impatto negativo sulla prova derivante da altre mansioni operative.
Al via le misure di integrazione salariale straordinaria per eventi climatici eccezionali
/in Normativa, PrassiD.l. 26 giugno 2026, n. 107
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
Nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il d. l. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tale decreto reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. In particolare, l’articolo 6 del d. l. n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.
L’INPS, con il messaggio del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione di tali misure.
Per i settori edile, lapideo ed escavazione, è previsto l’accesso alla integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili senza che i periodi autorizzati siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile. Rimangono, inoltre, confermati l’esonero dal contributo addizionale e la non applicazione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti interessati.
Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorate ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, inoltre, definite le nuove causali per la presentazione delle domande e le relative modalità operative.
Le prime due sentenze sulla partecipazione gestionale nel vigore della l. n. 76/2025
/in GiurisprudenzaTrib. Roma, 14 luglio 2026
Trib. Rieti, 22 luglio 2026
Il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso presentato da una organizzazione sindacale, ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta su un caso di partecipazione gestionale. La controversia originava infatti dall’unica esperienza partecipativa nell’ordinamento italiano, in cui sia stata prevista l’inserzione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione della società. Nel caso di specie si tratta di una società a controllo pubblico del Comune di Rieti che aveva già introdotto unilateralmente, con una mera modifica statutaria, tale forma di partecipazione organica prima dell’approvazione della legge n. 76/2025. Entrata in vigore la legge sulla partecipazione dei lavoratori la società ha introdotto un regolamento elettorale in accordo solo con alcune organizzazioni sindacali. Sui potenziali profili di discriminatorietà dei requisiti per l’elettorato passivo (anzianità, permessi, distacco, pensionamento nel corso del mandato etc.) fissati da tale regolamento si è concentrato il ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 presentato dal sindacato, che è stato rigettato dal giudice di Roma, il quale ha escluso la sussistenza del carattere discriminatorio dei suddetti limiti del regolamento elettorale.
Il Tribunale di Rieti invece, sempre con riferimento alla medesima vicenda, ha accolto un ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dichiarando l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella determinazione unilaterale del già citato regolamento elettorale, non fatto oggetto di contrattazione collettiva – come invece è previsto dall’art. 4, c. 2 della legge cit. – ma soltanto inviato dalla società alle categorie delle organizzazioni sindacali con la mera richiesta di pareri e osservazioni.
NASpI anche per i detenuti che abbiano svolto attività lavorativa negli Istituti penitenziari
/in PrassiINPS, circolare 16 luglio 2026, n. 74
L’INPS, con la circolare n. 74/2026, recepisce l’orientamento della Cassazione e riconosce che il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria ha natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato, con conseguente possibilità di accesso alla NASpI quando la cessazione dell’attività avvenga per cause non imputabili al lavoratore.
L’Istituto individua come ipotesi di disoccupazione involontaria la scarcerazione per fine pena, la conclusione del progetto lavorativo, il trasferimento ad altro istituto e l’ammissione a misure alternative. Rimane invece esclusa la NASpI nei periodi di inattività dovuti alla rotazione del lavoro penitenziario, che comportano solo una sospensione del rapporto.
Sul piano contributivo, la circolare chiarisce che, nei casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto teorico alla prestazione, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del ticket NASpI.