Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del 24 febbraio scorso, ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica s.r.l. di trattare alcuni dei dati di 1.800 dipendenti di uno dei suoi stabilimenti italiani.
L’azienda raccoglieva infatti, su una piattaforma accessibile a molti dei manager e tramite dei colloqui svolti con i lavoratori in seguito alle assenze, informazioni sensibili: patologie sofferte (Crohn, ernie, pacemaker), adesione a scioperi, attività sindacali e vicende private (malattie di familiari e parenti, separazioni coniugali), conservandole fino a 10 anni.
È stata accertata la violazione del divieto legale di raccogliere dati non rilevanti per l’attitudine professionale.
Il Garante ha anche ordinato alla società di provvedere a verificare, dandone riscontro entro 7 giorni, presso tutti gli altri stabilimenti logistici che utilizzano la piattaforma in questione, la liceità dei trattamenti posti in essere e ha infine disposto lo stop alla videosorveglianza vicino ad alcune aree riservate (in particolare bagni e aree ristoro).
Obbligatorio l’accordo sindacale per i sistemi GPS delle guardie giurate
/in NormativaL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1511 del 16 febbraio scorso, ha chiarito che l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione in dotazione alle guardie giurate non può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 4, c. 2, Stat. Lav. e pertanto si dovrà seguire la procedura indicata dall’art. 4, c. 1, Stat. Lav. (accordo sindacale o autorizzazione).
Il parere dell’INL segue a un interpello presentato da un istituto di vigilanza, volto a chiarire se l’obbligatorietà della geolocalizzazione prevista dall’allegato A del D. M. n. 269/2010 possa comportare l’equiparazione dei sistemi Gps agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione”, con conseguente esclusione della procedura di autorizzazione sindacale o amministrativa.
L’Ispettorato dopo aver ricostruito il quadro normativo succitato, che impone agli istituti che operano in ambiti territoriali estesi di garantire “un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione)” rileva altresì che la stessa norma contempla a tale fine soluzioni alternative, come l’attivazione di centrali operative distaccate. Inoltre, il decreto ministeriale è fonte di rango secondario rispetto alla legge n. 300/1970. Per tali motivi, la normativa citata non è stata ritenuta sufficiente a superare l’obbligo di accordo sindacale previsto dall’articolo 4 Stat. Lav.
Il Garante della Privacy censura Amazon per la schedatura dei propri dipendenti
/in PrassiIl Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del 24 febbraio scorso, ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica s.r.l. di trattare alcuni dei dati di 1.800 dipendenti di uno dei suoi stabilimenti italiani.
L’azienda raccoglieva infatti, su una piattaforma accessibile a molti dei manager e tramite dei colloqui svolti con i lavoratori in seguito alle assenze, informazioni sensibili: patologie sofferte (Crohn, ernie, pacemaker), adesione a scioperi, attività sindacali e vicende private (malattie di familiari e parenti, separazioni coniugali), conservandole fino a 10 anni.
È stata accertata la violazione del divieto legale di raccogliere dati non rilevanti per l’attitudine professionale.
Il Garante ha anche ordinato alla società di provvedere a verificare, dandone riscontro entro 7 giorni, presso tutti gli altri stabilimenti logistici che utilizzano la piattaforma in questione, la liceità dei trattamenti posti in essere e ha infine disposto lo stop alla videosorveglianza vicino ad alcune aree riservate (in particolare bagni e aree ristoro).
Rinnovato il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024
/in Contrattazione collettivaIl rinnovo, sottoscritto il 23 febbraio 2026, prevede aumenti medi di 136,76 euro lordi mensili (5,78%). Introduce la sperimentazione della settimana corta (4 giorni) e il buono pasto anche in smart working. Proroga al 2026 le progressioni tra aree e innalza a 22.000 euro il massimale delle retribuzioni di posizione per le Elevate Qualificazioni. Potenzia l’Organismo Paritetico sull’innovazione (IA inclusa) e rafforza le tutele: patrocinio legale per aggressioni, esclusione delle terapie salva-vita dal comporto e maggiori permessi per i lavoratori fragili. Congloba parzialmente l’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
In Gazzetta ufficiale dell’Ue il pacchetto Omnibus I
/in NormativaLa Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 febbraio 2026 ha pubblicato la direttiva (UE) 2026/470, che introduce sostanziali modifiche alle normative precedenti in materia di sostenibilità ambientale e sociale delle imprese (direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760), riducendo l’ambito applicativo della disciplina e flessibilizzando molti istituti per alleggerire gli oneri imposti alle imprese.
La semplificazione dei requisiti di rendicontazione di sostenibilità (Csrd) e di due diligence (Csddd), operata dal pacchetto Omnibus I, restringe gli obblighi di rendicontazione della CRSD ora solo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e fatturato superiore a 450 milioni di euro. Per le imprese extra-UE, vale se la casa madre supera i 450 milioni di fatturato nell’Unione. Sono escluse inoltre le PMI quotate, soppressi gli standard settoriali e introdotto un limite alle richieste informative verso i piccoli fornitori.
Per la CSDDD, l’ambito si restringe alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi. L’analisi dei rischi può essere mirata, è eliminato l’obbligo del piano di transizione climatica e soppresso il regime di responsabilità civile armonizzato. Le sanzioni restano di competenza nazionale, con tetto massimo del 3% del fatturato mondiale. Il recepimento della CSDDD è posticipato al 26 luglio 2028, con obbligo di conformità per le imprese entro luglio 2029.
Rileggendo Giuseppe Pera – Conversazioni sul lavoro Fondazione Giuseppe Pera
/in News ed EventiDal 10 al 12 aprile 2026 a Lucca, presso la Casa Diocesiana di Arliano, si svolgerà un’edizione delle Conversazioni sul lavoro dal titolo “Rileggendo Giuseppe Pera. Il gusto del diritto del lavoro”
L’evento è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera e dedicato dai suoi allievi al Maestro.
Il Prof. Pasqualino Albi interverrà sabato 11 aprile dalle 14:30, rileggendo “Le rinunce e le transazioni del lavoratore”, Giuffrè, 1990 e dialogando con la Prof.ssa Mariella Magnani e la giudice Daniela Paliaga.
Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619
Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.