Corte cost. 7 ottobre 2025, n. 144
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 63, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, assumendo come contraria al principio di uguaglianza la differenziazione – da tale norma prevista – della base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso.
La Consulta ha infatti ritenuto che l’intento sotteso alla novella dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è da individuarsi nell’armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.
La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, “fornisce quindi un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo aliunde perceptum”.
La mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS o del TFS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, secondo la Corte non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell’indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.
Primo contratto integrativo in McDonald’s Italia
/in Contrattazione collettivaIl 20 ottobre 2025, i rappresentanti aziendali di McDonald’s Italia e le OO.SS. nazionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, hanno siglato un accordo aziendale applicabile ai circa 3600 dipendenti diretti dell’azienda all’interno del territorio nazionale.
Si tratta del primo accordo aziendale stipulato da McDonald’s Italia nella sua quarantennale attività all’interno del nostro paese: il primo ristorante in Italia fu infatti inaugurato nel 1986. Ma la portata effettiva dell’accordo è potenzialmente molto più ampia. L’azienda, infatti, si impegna a promuovere la conoscenza dell’accordo nei confronti di tutti i suoi licenziatari, i quali potranno sottoscrivere l’accordo per adesione. I lavoratori a cui potrà potenzialmente essere applicato il nuovo accordo – in quanto dipendenti dei più di 700 esercizi commerciali in franchising che utilizzano il marchio McDonald’s in Italia – sono dunque circa 31 mila.
I punti qualificanti dell’accordo riguardano l’organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il consolidamento degli orari di lavoro per i part-time e welfare. E ancora novità positive sulla tutela della salute e la sicurezza, contro le violenze e le molestie nel luogo di lavoro e le pari opportunità, ma anche sulle relazioni sindacali, attraverso la previsione di incontri a cadenza semestrale a livello nazionale e locale per lo scambio di informazioni relativamente all’andamento aziendale.
L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti
/in GiurisprudenzaCorte cost. 7 ottobre 2025, n. 144
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 63, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, assumendo come contraria al principio di uguaglianza la differenziazione – da tale norma prevista – della base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso.
La Consulta ha infatti ritenuto che l’intento sotteso alla novella dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è da individuarsi nell’armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.
La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, “fornisce quindi un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo aliunde perceptum”.
La mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS o del TFS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, secondo la Corte non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell’indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.
Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.
/in Contrattazione collettivaL’ARAN, in data 3 novembre, ha firmato, con CISL, UIL e CSA, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.
Il contratto prevede incrementi retributivi di circa 140 euro mensili lordi.
Tre le principali novità emergono l’introduzione, in via sperimentale e su base volontaria, della settimana di 4 giorni e il riconoscimento del buono pasto anche per il personale in lavoro agile.
Rinnovato il CCNL del comparto Sanità
/in Contrattazione collettivaIl 27 ottobre l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.
Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normativo ed economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.
Nuove misure per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro
/in NormativaD.l. 31 ottobre 2025, n. 159
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025, il d.l. n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Tra le varie misure rilevanti in materia di lavoro può sottolinearsi anzitutto l’obbligo, per tutte le imprese in appalto e subappalto, di adottare il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione: le modalità tecniche e operative per l’attuazione di questo sistema saranno definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali, sentite le parti sociali.
Il decreto prevede inoltre un potenziamento delle attività di vigilanza nei rapporti di appalto e subappalto, stabilendo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro concentri i controlli sulle imprese che operano con tali modalità contrattuali, al fine di assicurare il rispetto uniforme delle norme di sicurezza lungo l’intera catena produttiva.
Il provvedimento prevede inoltre agevolazioni contributive volte a favorire lo sviluppo di comportamenti virtuosi e a ridurre i rischi sui luoghi di lavoro, da cui restano escluse le aziende che abbiano riportato, nei 2 anni precedenti, condanne definitive per violazioni gravi in materia di sicurezza.
Infine viene disposto il divieto per scuole e imprese di prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Licenziamenti nelle piccole imprese: prime “personalizzazioni” del risarcimento in applicazione del recente dictum della Consulta.
/in GiurisprudenzaTribunale della Spezia, sentenza 3 ottobre 2025, n. 241
In caso di licenziamento illegittimo di una dipendente di una piccola impresa, il Tribunale di La Spezia ha calato nel caso di specie i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2021, n. 118, che, dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 9, c.1, d. lgs. n. 23/2015, ha eliminato il tetto all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.
Il giudice di merito ha quindi, nel caso di specie, ai fini della determinazione dell’indennità, valorizzato l’apprezzabile anzianità di servizio – quasi cinque anni – la dimensione dell’impresa – che, seppur sotto soglia, nel tempo ha avuto quasi sempre, tenendo conto dei rapporti a part time, un numero di dipendenti prossimo ai quindici (mediamente, oscillante da undici a quattordici) e più punti vendita – e la specialità del caso – caratterizzata da una situazione certamente di sopravvenuta ostilità verso la ricorrente, per fatti nemmeno a lei direttamente riconducibili – arrivando a riconoscere quindi un risarcimento basato su otto mensilità di retribuzione.