Cass. civ., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23876
Le Sezioni unite si sono pronunciate in materia di obbligo restitutivo dell’indennità di disoccupazione in caso di conversione, con efficacia retroattiva, del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato, risolvendo così un latente contrasto giurisprudenziale. Confermando la decisione di appello, nelle motivazioni le Sezioni unite valorizzano soprattutto il dettato costituzionale e il suo sostanziarsi nella legislazione ordinaria di tutela contro la disoccupazione, in particolare la garanzia alla somministrazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore prevista dall’art. 38 Cost., che si riflette nel sostegno al reddito che, attraverso l’indennità di disoccupazione, viene riconosciuto al lavoratore. Per quanto riguarda il caso di specie, le Sezioni unite ribadiscono la netta distinzione tra il rapporto previdenziale, entro cui si colloca la tutela contro la disoccupazione, e quello di lavoro. Se quest’ultimo, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi mai estinto per effetto di una conversione ex tunc del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nondimeno la prestazione di disoccupazione erogata al lavoratore non può venire meno, in quanto condizionata a una situazione di fatto – la situazione di bisogno dovuta alla mancanza di lavoro e retribuzione – che la conversione giudiziale del rapporto non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività. Infine la Corte precisa che l’indennità nella misura di 12 mensilità prevista dall’art. 32, l.n. 183 del 2010, riconosciuta al lavoratore al momento della pronuncia che ha dichiarato la conversione del rapporto, ha natura risarcitoria e non previdenziale. Tale indennità è volta infatti a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore a fronte dell’illegittima apposizione del termine, integrando più in generale la tutela del lavoratore precario: attiene quindi al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale, perciò il suo riconoscimento non può impedire la fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Sindacato comparativamente più rappresentativo e costituzione della RSA
/in GiurisprudenzaTrib. Roma, sez. lav., decreto 14 agosto 2025
Il Tribunale ha accolto il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. proposto dalla FLC Cgil per contestare il negato riconoscimento della RSA, motivato dal fatto che il sindacato non fosse firmatario del nuovo CCNL applicato dalla resistente. Il giudice, nel motivare la decisione di ordinare alla società resistente di riconoscere la RSA costituita dalla FLC Cgil, ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 legge 300/1970, alla luce della quale deve equipararsi al dissenso espresso da una organizzazione rappresentativa all’interno di una trattativa alla quale è stata ammessa anche il suo presupposto fondamentale, ossia il diritto a partecipare alla stessa. L’avvio di un negoziato con un sindacato minoritario, operato attraverso la deliberata esclusione da parte della società resistente di un’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, sia dalla trattativa, sia dal diritto di nominare una RSA, ha favorito di fatto una organizzazione sindacale minoritaria, costituendo una manifesta violazione dell’art. 19 legge 300/1970, letto in forma costituzionalmente orientata con l’art. 39 Cost.
Indennità di disoccupazione e conversione ex tunc di contratti a termine
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23876
Le Sezioni unite si sono pronunciate in materia di obbligo restitutivo dell’indennità di disoccupazione in caso di conversione, con efficacia retroattiva, del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato, risolvendo così un latente contrasto giurisprudenziale. Confermando la decisione di appello, nelle motivazioni le Sezioni unite valorizzano soprattutto il dettato costituzionale e il suo sostanziarsi nella legislazione ordinaria di tutela contro la disoccupazione, in particolare la garanzia alla somministrazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore prevista dall’art. 38 Cost., che si riflette nel sostegno al reddito che, attraverso l’indennità di disoccupazione, viene riconosciuto al lavoratore. Per quanto riguarda il caso di specie, le Sezioni unite ribadiscono la netta distinzione tra il rapporto previdenziale, entro cui si colloca la tutela contro la disoccupazione, e quello di lavoro. Se quest’ultimo, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi mai estinto per effetto di una conversione ex tunc del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nondimeno la prestazione di disoccupazione erogata al lavoratore non può venire meno, in quanto condizionata a una situazione di fatto – la situazione di bisogno dovuta alla mancanza di lavoro e retribuzione – che la conversione giudiziale del rapporto non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività. Infine la Corte precisa che l’indennità nella misura di 12 mensilità prevista dall’art. 32, l.n. 183 del 2010, riconosciuta al lavoratore al momento della pronuncia che ha dichiarato la conversione del rapporto, ha natura risarcitoria e non previdenziale. Tale indennità è volta infatti a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore a fronte dell’illegittima apposizione del termine, integrando più in generale la tutela del lavoratore precario: attiene quindi al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale, perciò il suo riconoscimento non può impedire la fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Approvato in via definitiva il disegno di legge delega in tema di “salario minimo”
/in NormativaNella seduta del 23 settembre il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 957 recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.
Archiviata l’originale proposta di legge volta a introdurre un salario minimo legale, il testo approvato si limita a delegare il Governo, al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, ad adottare entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali e nell’interesse dei lavoratori e per contrastare il c.d. dumping contrattuale.
Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.
Legge sull’intelligenza artificiale: alcune disposizioni anche in materia di lavoro
/in NormativaLegge 23 settembre 2025, n. 132
Dal 10 ottobre entrerà in vigore la l. 23 settembre 2025, n. 132 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la materia lavoristica, vengono in rilievo tre disposizioni. L’art. 11, ribadendo le funzioni, i caratteri di sicurezza, affidabilità e trasparenza dell’uso dell’IA sul lavoro, nonché i limiti della riservatezza e più in generale dei diritti inviolabili del lavoratore, ribadisce i diritti di informazione diretta del lavoratore già introdotti con il decreto trasparenza del 2022 (d.lgs. n. 104/2022, che aveva riformato il quadro normativo in materia di obblighi informativi nel rapporto di lavoro, già disciplinati dal d.lgs. n. 152/1997). L’art. 12 istituisce invece un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’art. 13, infine, contiene alcune disposizioni relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
Esonero contributivo fino a 8.000 euro per il lavoro agile nei Comuni montani
/in NormativaLegge 12 settembre 2025, n. 131
Con la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e di favorirne l’integrazione economica e sociale, è stato previsto all’art. 26 il riconoscimento in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali. L’agevolazione è riconosciuta per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel quale abbia trasferito la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano. L’esonero contributivo totale è riconosciuto per gli anni 2026 e 2027 nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; negli anni 2028 e 2029 l’esonero scende al 50 per cento e con un limite massimo di 4.000 euro annui; per il 2030, infine, scende al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua.
Ministero del lavoro: è operativo AppLI
/in NormativaCon il comunicato del 16 settembre 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha informato dell’operatività di AppLI (Assistente Personale Per il Lavoro in Italia), il web coach virtuale sviluppato in via sperimentale dallo stesso Ministero in collaborazione con INPS e progettato per affiancare i giovani NEET in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. L’accesso è al momento riservato ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID e CIE.
Link al comunicato: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/parte-appli-il-web-coach-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali