Corte costituzionale 30 aprile 2026, n. 60
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
La Consulta ha chiarito che, pur non potendo la tutela della concorrenza giustificare un’automatica sottrazione di qualsiasi materia alla competenza legislativa regionale, nel settore dei contratti pubblici l’uniformità della disciplina costituisce un requisito essenziale, poiché normative regionali differenziate rischierebbero di creare dislivelli regolatori e barriere territoriali. Sebbene la materia intersechi interessi quali la protezione sociale, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il bilanciamento tra concorrenza e altri interessi pubblici. Nel caso esaminato, il modello del rinvio alla contrattazione collettiva qualificata previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) rappresenta l’equilibrio attuale voluto dal legislatore statale. La disposizione regionale toscana quindi, introducendo un criterio premiale in grado di influenzare l’esito delle gare e la partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, risultando pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Stress lavorativo, mobbing, straining: il punto sulla giurisprudenza
/in News ed EventiIl prossimo 29 maggio parteciperò al convegno “Stress lavorativo, mobbing, straining: il punto sulla giurisprudenza” organizzato dall’AGI e dall’Ordine degli Avvocati di Livorno.
Il convegno si svolgerà su piattaforma Zoom.
Il confronto prenderà le mosse dalle sentenze n. 31367, 31371 e 31372 della Corte di Cassazione.
Legittimazione ad agire del sindacato per le dichiarazioni discriminatorie del datore di lavoro
/in GiurisprudenzaTrib. Trento 27 aprile 2026
Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso proposto da una organizzazione sindacale che chiedeva l’accertamento del carattere discriminatorio di una serie di dichiarazioni pubbliche rese attraverso social network e alcuni media da un noto chef stellato e aventi ad oggetto l’orientamento politico e sessuale dei lavoratori impiegati nel settore della ristorazione, anche con riguardo a criteri discriminatori utilizzati ai fini dell’assunzione.
In via preliminare ha accertato la sussistenza della contestata legittimazione attiva del sindacato a proporre un ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 per domandare l’accertamento del carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro. Ad avviso del Giudice infatti, il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione attiva in tali controversie in materia di discriminazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza – come nel caso di specie – di discriminazioni collettive ai danni di soggetti non individuabili in modo diretto ed immediato.
Nel merito, il Giudice ha qualificato le dichiarazioni come discriminazione indiretta dotata di effetto dissuasivo all’accesso al mercato del lavoro, indipendentemente dall’esistenza di una procedura selettiva in corso, in conformità alla giurisprudenza della CGUE. La libertà di espressione del datore di lavoro non è assoluta e trova un limite nella parità di trattamento in materia di occupazione. Il Tribunale ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento di un risarcimento al sindacato e alla pubblicazione a proprie spese del provvedimento su un quotidiano nazionale.
Le principali novità del c.d. Decreto Lavoro
/in NormativaD.l. 30 aprile 2026, n. 62
In data 30 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” entrato in vigore il 1° maggio 2026.
Il provvedimento introduce, tra l’altro, un articolato sistema di esoneri contributivi per favorire l’occupazione stabile di donne svantaggiate e giovani under 35, nonché per le assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno e per la stabilizzazione di rapporti a termine.
Ma è l’art. 7 in particolare ad ancorare l’individuazione del salario giusto al trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mentre le disposizioni successive prevedono meccanismi di monitoraggio retributivo e di adeguamento automatico in caso di mancato rinnovo contrattuale entro dodici mesi.
In materia di contrasto al caporalato digitale, l’art. 15 del decreto impone invece obblighi di trasparenza algoritmica alle piattaforme digitali, introduce tutele specifiche per i rider, quali il divieto di cessione dell’account e l’obbligo di formazione base sulla sicurezza, e prevede la conservazione quinquennale dei dati relativi ad accessi, assegnazioni e corrispettivi a disposizione delle autorità ispettive.
La Consulta dichiara incostituzionale la legge toscana sul salario minimo negli appalti pubblici
/in GiurisprudenzaCorte costituzionale 30 aprile 2026, n. 60
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
La Consulta ha chiarito che, pur non potendo la tutela della concorrenza giustificare un’automatica sottrazione di qualsiasi materia alla competenza legislativa regionale, nel settore dei contratti pubblici l’uniformità della disciplina costituisce un requisito essenziale, poiché normative regionali differenziate rischierebbero di creare dislivelli regolatori e barriere territoriali. Sebbene la materia intersechi interessi quali la protezione sociale, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il bilanciamento tra concorrenza e altri interessi pubblici. Nel caso esaminato, il modello del rinvio alla contrattazione collettiva qualificata previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) rappresenta l’equilibrio attuale voluto dal legislatore statale. La disposizione regionale toscana quindi, introducendo un criterio premiale in grado di influenzare l’esito delle gare e la partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, risultando pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Non è abusiva la reiterazione delle missioni se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione
/in GiurisprudenzaTrib. Brescia, 14 aprile 2026
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2026, ha integralmente rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato a tempo indeterminato presso un’agenzia, il quale aveva svolto missioni continuative presso la stessa azienda utilizzatrice per oltre tre anni e chiedeva l’accertamento della nullità della somministrazione per mancanza del requisito di temporaneità e la costituzione di un rapporto di lavoro diretto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
Il giudice ha accolto l’eccezione di decadenza parziale sollevata dalla società convenuta, rilevando che il lavoratore aveva impugnato solo l’ultimo contratto con una comunicazione del 28 febbraio 2025, senza tempestivamente contestare i contratti precedenti ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010.
Tuttavia, valutando comunque l’intera sequenza contrattuale per verificare un eventuale abuso, ha ritenuto legittima la somministrazione alla luce del regime transitorio vigente fino al 30 giugno 2025, che escludeva dal computo dei 24 mesi massimi le missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia precedenti al 12 gennaio 2025, circostanza che impediva di trasformare il rapporto in un’assunzione diretta.
È ritorsivo il licenziamento del lavoratore che si oppone al lavoro straordinario
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13711
Un lavoratore era stato licenziato per presunta negligenza, insubordinazione e scarsa disponibilità alla flessibilità oraria, ma i giudici di merito avevano accertato che la contestazione disciplinare era del tutto generica e priva di condotte specifiche, mentre era emerso che l’azienda faceva un uso eccessivo del lavoro straordinario per esigenze continuative, in violazione del contratto collettivo. Il lavoratore si era legittimamente opposto a tali richieste e, in seguito alle sue rimostranze, era stato licenziato. La Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni operato dalla Corte territoriale per dimostrare l’intento ritorsivo, osservando che la genericità della contestazione, l’insussistenza dei fatti addebitati e l’insofferenza datoriale verso le legittime pretese del dipendente costituivano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ai fini dell’accertamento della ritorsività del recesso e alla conseguente dichiarazione di nullità.