Min. Lav., interpello del 31 agosto 2026, n. 1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un interpello emesso in risposta a un quesito di Assodelivery ha chiarito quattro aspetti fondamentali inerenti all’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider autonomi (occasionali o a partita IVA) introdotto dal d. l. n. 62/2026 (convertito con l. n. 112/2026).
In primo luogo, l’obbligo di tenuta del LUL sorge dal 1° luglio 2026 (periodo di paga di luglio), mentre la proroga di 90 giorni disposta in sede di conversione rappresenta un differimento unicamente operativo, applicabile in via transitoria al solo prospetto di luglio 2026 per consentirne l’aggiornamento e la stampa, con il ripristino delle scadenze ordinarie per i mesi successivi. In secondo luogo, in caso di sfasamento temporale tra la prestazione e il compenso, le consegne vanno inserite nel LUL del mese in cui sono state concretamente eseguite, mentre gli importi erogati seguono il principio di cassa (mese di effettivo pagamento), raccomandando l’uso del campo “note” per indicare il periodo di competenza. In terzo luogo, per garantire la continuità documentale durante la vigenza del contratto autonomo, l’obbligo di elaborare il LUL non viene meno nei mesi di inattività, nei quali il committente dovrà generare il documento indicando valori pari a zero per consegne e compensi. Infine, per gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e luogo, la registrazione deve basarsi sul sistema tariffario applicato: gli ordini saranno conteggiati come consegne distinte se remunerati con tariffe separate, oppure accorpati come un’unica consegna se remunerati con un compenso unitario complessivo.
Non è assorbibile il superminimo se il mancato assorbimento diventa uso aziendale
/in GiurisprudenzaCass. 21 luglio 2026, n. 23704
La Cassazione ha stabilito che il superminimo individuale non può essere assorbito dai successivi aumenti contrattuali se, nel tempo, l’azienda ha ripetutamente evitato di assorbirlo in occasione di vari rinnovi del CCNL. Questo comportamento reiterato e generalizzato costituisce un uso aziendale che vincola il datore di lavoro, il quale può sottrarsi solo con una manifestazione chiara e univoca.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva percepito il superminimo dal 1993 senza che fosse mai stato assorbito. La Corte d’Appello aveva già riconosciuto la non assorbibilità, e la Cassazione ha confermato, rigettando il ricorso della società.
Il c.d. Decreto PA interviene in materia di divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego
/in Senza categoriaD. lgs. 7 agosto 2026, n. 144
L’art. 1, commi 1 e 2, del c.d. decreto PA ha modificato la disciplina sulla monetizzazione delle ferie non godute riallineandola sia ai rilievi della Commissione Ue che alla giurisprudenza della Corte di giustizia. La nuova normativa attenua il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro, procedimentalizzando l’obbligo del datore di lavoro (il dirigente o altro soggetto responsabile ad autorizzare o negare le ferie) – già enucleato dalla giurisprudenza – di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per evitare il pagamento sostitutivo delle ferie, la PA deve ora invitare formalmente il dipendente a fruirne e informarlo tempestivamente che il mancato utilizzo entro i termini comporta la perdita definitiva del diritto e dell’indennità. La monetizzazione viene infatti negata unicamente se la mancata fruizione deriva da una scelta libera e consapevole del lavoratore, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di provare di averlo formalmente messo nelle condizioni di esercitare tale diritto.
Chiarimenti sull’obbligo di tenuta del LUL per i rider autonomi prevista dal decreto Lavoro
/in PrassiMin. Lav., interpello del 31 agosto 2026, n. 1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un interpello emesso in risposta a un quesito di Assodelivery ha chiarito quattro aspetti fondamentali inerenti all’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider autonomi (occasionali o a partita IVA) introdotto dal d. l. n. 62/2026 (convertito con l. n. 112/2026).
In primo luogo, l’obbligo di tenuta del LUL sorge dal 1° luglio 2026 (periodo di paga di luglio), mentre la proroga di 90 giorni disposta in sede di conversione rappresenta un differimento unicamente operativo, applicabile in via transitoria al solo prospetto di luglio 2026 per consentirne l’aggiornamento e la stampa, con il ripristino delle scadenze ordinarie per i mesi successivi. In secondo luogo, in caso di sfasamento temporale tra la prestazione e il compenso, le consegne vanno inserite nel LUL del mese in cui sono state concretamente eseguite, mentre gli importi erogati seguono il principio di cassa (mese di effettivo pagamento), raccomandando l’uso del campo “note” per indicare il periodo di competenza. In terzo luogo, per garantire la continuità documentale durante la vigenza del contratto autonomo, l’obbligo di elaborare il LUL non viene meno nei mesi di inattività, nei quali il committente dovrà generare il documento indicando valori pari a zero per consegne e compensi. Infine, per gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e luogo, la registrazione deve basarsi sul sistema tariffario applicato: gli ordini saranno conteggiati come consegne distinte se remunerati con tariffe separate, oppure accorpati come un’unica consegna se remunerati con un compenso unitario complessivo.
La rappresentatività comparativa si misura con riferimento al settore in cui i lavoratori operano
/in GiurisprudenzaTrib. Civitavecchia, 27 agosto 2026
Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso proposto da un’organizzazione sindacale ex art. 28 Stat. Lav. contro una società operante nel settore della sicurezza aeroportuale per presunta condotta antisindacale legata al diniego di costituzione di una RSA. Il Giudice, applicando il principio della ragione più liquida, ha superato le questioni preliminari sulla legittimazione passiva per valutare direttamente la sussistenza del diritto vantato alla luce dell’art. 19 Stat. Lav., come ridefinito dalla sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale che ha esteso il riconoscimento del diritto alla costituzione di RSA anche alle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel merito la Giudice ha chiarito che il parametro della rappresentatività comparata a livello nazionale, per come recentemente innestato dalla Consulta nell’art. 19 Stat. Lav., deve essere declinato con specifico riferimento al settore e alla categoria professionale di appartenenza – identificata nel caso di specie nella gestione della sicurezza aeroportuale – sulla base delle attività concretamente svolte dai lavoratori e dell’impresa, secondo le indicazioni normative in materia.
Sulla base di tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che il sindacato ricorrente non abbia fornito prove sufficienti ad attestare una maggiore forza rappresentativa nello specifico settore aereo e della sicurezza aeroportuale. Di conseguenza, il mancato riconoscimento del diritto alla costituzione della RSA esclude la natura antisindacale del diniego opposto dal datore di lavoro.
Tra i poteri dispositivi dell’ITL anche quello di imporre la stipula di un accordo aziendale
/in Contrattazione collettivaConsiglio di Stato, 22 giugno 2026, n. 4969
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riformando la precedente decisione del T.A.R. Veneto. La controversia nasceva da un verbale di disposizione con cui l’ITL di Verona richiedeva a una società che opera nel settore commercio e applica il CCNL Commercio, di stipulare un contratto aziendale per prevedere un’indennità di esposizione al freddo destinata ai lavoratori operanti nelle celle frigorifere, prendendo a parametro quella prevista nel CCNL Alimentari.
La società aveva impugnato il verbale ottenendone l’annullamento in primo grado, poiché il T.A.R. riteneva che il potere di disposizione ex art. 14, d.lgs. n. 124/2004 potesse applicarsi solo in caso di violazione di obblighi già posti dalla legge o dal CCNL di riferimento, senza poter imporre integrazioni analogiche da altri settori. Di contro, il Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata previsione di un’adeguata tutela economica per i compiti particolarmente disagevoli a contatto con il freddo configura un’inadeguatezza della retribuzione rispetto all’art. 36 Cost.. Secondo il Collegio tale inadeguatezza retributiva rientra nel concetto ampio di “irregolarità […] in materia di lavoro e legislazione sociale” che l’ITL può legittimamente rilevare per sollecitare l’adeguamento delle tutele tramite contrattazione aziendale, senza con ciò violare l’autonomia datoriale ex art. 39 e art. 41 Cost., ma agendo in ottica equitativa, collaborativa e deflattiva del contenzioso. Di conseguenza, il ricorso originario dell’impresa è stato definitivamente respinto.
Rappresentatività sindacale: nuove adesioni alle convenzioni INPS
/in Contrattazione collettivaINPS, 14 agosto 2026, messaggi n. 2621 e n. 2622
Il 14 agosto 2026, con i messaggi n. 2621 e n. 2622, l’INPS ha comunicato nuove adesioni alle convenzioni utilizzate per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Il messaggio n. 2621 riguarda la convenzione che coinvolge INPS, INL, alcune Regioni e Province autonome, Confindustria, CGIL, CISL e UIL; il messaggio n. 2622 riguarda quella stipulata con CONFAPI, CGIL, CISL e UIL. Si amplia quindi il perimetro operativo delle organizzazioni che aderiscono ai meccanismi di rilevazione. La misurazione della rappresentanza continua ad assumere crescente importanza nella selezione dei soggetti negoziali e nella ricostruzione della contrattazione collettiva effettivamente rappresentativa.