E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il testo del decreto legge n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Tra le principali misure introdotte si segnala:
Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).
Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Proroga della cassa integrazione e del blocco licenziamenti
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono state previste:
- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
- l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
- per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto
da adminCon ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società appaltante, benché formalmente assunto dalla società appaltatrice.
L’ordinanza in oggetto rammenta il principo in base al quale in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presuzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, c. 1, l. n. 1369/1960 solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
Tale presunzione è stata oggetto di abrogazione, come afferma la Cassazione, ad opera del d.lgs. n. 276/2003 pur se, nel nuovo quadro legale (oggi rappresentato dal d.lgs. n. 81/2015) viene conservata una particolare attenzione al tema dell’organizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore.
Pertanto, in caso di appalto c.d. “leggero”, che cioè abbia ad oggetto attività che si risolvano prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, ai fini della genuinità dell’appalto, è sufficiente che l’appaltatore provveda alla effettiva gestione dei dipendenti, nonostante l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà del committente.
Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego
da adminCon ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.
Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.
A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.
Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.
Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.
Ciò premesso, la Corte ha colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.
Demansionamento e risarcimento del danno
da adminCon ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da demansionamento.
Nel caso di specie, il Supremo Collegio non ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui aveva rigettato la pretesa risarcitoria formulata dal dipendente per mancata deduzione e allegazione delle circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immaigne etc) quale conseguenza del demansionamento subito.
La Corte ha precisato che in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio subito dal lavoratore non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo.
Pertanto, non basta dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma ai fini risarcitori occorre sempre provare la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso di causalità intercorrente tra quest’ultimo e il comportamento inadempiente del datore di lavoro.
Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL
da adminCon la nota 5 novembre 2020, n. 963 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire ulteriori indicazioni circa le modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del d.l. n. 104/2020, nonché dal d.l. n. 137/2020.
In particolare, la nota si pronuncia in tema di:
Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.
Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Ristori
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il testo del decreto legge n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Tra le principali misure introdotte si segnala:
Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).
Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Proroga della cassa integrazione e del blocco licenziamenti
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono state previste:
Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni: