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La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto

17 Novembre 2020da admin

Con ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società appaltante, benché formalmente assunto dalla società appaltatrice.

L’ordinanza in oggetto rammenta il principo in base al quale in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presuzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, c. 1, l. n. 1369/1960 solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Tale presunzione è stata oggetto di abrogazione, come afferma la Cassazione, ad opera del d.lgs. n. 276/2003 pur se, nel nuovo quadro legale (oggi rappresentato dal d.lgs. n. 81/2015) viene conservata una particolare attenzione al tema dell’organizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore.

Pertanto, in caso di appalto c.d. “leggero”, che cioè abbia ad oggetto attività che si risolvano prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, ai fini della genuinità dell’appalto, è sufficiente che l’appaltatore provveda alla effettiva gestione dei dipendenti, nonostante l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà del committente.

 

Il testo della decisione

  • Cass. 23615-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-nel-concetto-di-lavoro-di-squadra-con-le-ruote-dentate_85869-6427.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:53:362020-11-17 07:59:20La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego

17 Novembre 2020da admin

Con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.

Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.

A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.

Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.

Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.

Ciò premesso, la Corte ha  colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.

Il testo della decisione

  • Cass. 22985-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/11/pexels-photo-3874513-scaled.jpeg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:512020-11-17 07:50:51Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Demansionamento e risarcimento del danno

17 Novembre 2020da admin

Con ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da demansionamento.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio non ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui aveva rigettato la pretesa risarcitoria formulata dal dipendente per mancata deduzione e allegazione delle circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immaigne etc) quale conseguenza del demansionamento subito.

La Corte ha precisato che in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio subito dal lavoratore non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo.

Pertanto, non basta dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma ai fini risarcitori occorre sempre provare la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso di causalità intercorrente tra quest’ultimo e il comportamento inadempiente del datore di lavoro.

Il testo della decisione

  • Cass. 23144-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/06/bow-tie-businessman-fashion-man.jpg 1253 1880 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:022020-11-17 11:04:24Demansionamento e risarcimento del danno
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL

17 Novembre 2020da admin

Con la nota 5 novembre 2020, n. 963 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire ulteriori indicazioni circa le modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del d.l. n. 104/2020, nonché dal d.l. n. 137/2020.

In particolare, la nota si pronuncia in tema di:

  • proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione (art. 8 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020)
  • proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020)
  • nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non rihiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 d.l. n. 137/2020)
  • sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13 d.l. n. 137/2020)
  • disposizioni in tema di lavoro agile.

 

Il testo della nota

  • inl-nota-963-del-5-11-2020-legislazione-emergenziale
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/donna-anonima-potata-di-affari-che-controlla-accordo-prima-della-firma_1098-18907.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:46:472020-11-17 07:46:47Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL
Prassi in Prassi

Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis

17 Novembre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.

Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.

  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
    • L’art. 11, comma 1, dispone che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 d.l. n. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 di cui al decreto; tale sospensione però non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
    • L’art. 11, comma 2, prevede inoltre la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 3 novembre 2020 e appartenenti ai settori indicati nell’allegato 2 del decreto).
    • Ai sensi dell’art. 11, comma 4, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a massimo quattro rate); la prima rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021.
  • MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
    • L’art. 12 reca, invece, ulteriori misure in materia di integrazione salariale: in particolare, sono stati prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi; inoltre, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 d.l. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
  • CONGEDI STRAORDINARI
    • L’art. 13 riconosce (alternativamente) ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del presente decreto. La facoltà di astensione dal lavoro è possibile per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
    • Per tali periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2001 (ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23). Tali periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.
    • Il beneficio del congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • BONUS BABY SITTING
    • L’art. 14 riconosce, invece, ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione sociale obbligatoria, il diritto a fruire di uno o più bonus baby sitting (nel limite complessivo di 1000 euro) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori che non possano svolgere la prestazione in modalità agile. Resta inteso che nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
    • Tale beneficio si applica anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’art.4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il testo del decreto legge

  • G.U. 279-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:45:242020-11-17 07:45:24Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis
News ed Eventi, Normativa in News ed Eventi, Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Ristori

29 Ottobre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il testo del decreto legge n. 137/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Tra le principali misure introdotte si segnala:

Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Proroga della cassa integrazione e del blocco licenziamenti

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223 e restano   altresì  sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23 febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già impiegato nell’appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

 Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono state previste:

  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

 Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 137:2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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