Con ordinanza n. 63 dell’8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.
In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:
-Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica.
E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza.
All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60.
-Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche.
Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche devono essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.
Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere
/in NormativaCon ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.
In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:
–Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.
A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione deve essere effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.
–Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
A decorrere dal 13 giugno possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per le le sagre.
E’ stata confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc. Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.
–Disposizioni per aree giochi per bambini.
Le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per stabilimenti balneari.
In deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 2 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020.
Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Coronavirus Toscana: ulteriori misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
/in NormativaCon ordinanza n. 62 dell’ 8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le disposizioni si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi.
In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:
Per le attività di commercio al dettaglio sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale.
Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020.
Con la presente ordinanza cessa di avere efficacia l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3 maggio 2020.
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza
/in NormativaCon ordinanza n. 63 dell’8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.
In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:
-Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica.
E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza.
All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60.
-Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche.
Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche devono essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.
Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Un mio contributo su qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile
/in PubblicazioniVideoconferenza su Smart working e organizzazione agile del lavoro
/in News ed EventiIl prossimo 15 giugno terrò una videoconferenza in diretta su Smart working e organizzazione agile del lavoro.
Il corso ha l’obiettivo di ricostruire ed esaminare la normativa vigente in materia di smart working: le regole ordinarie e straordinarie, l’accordo con il lavoratore, il recesso dall’accordo, i percorsi formativi, l’informativa sulla sicurezza e gli obblighi di comunicazione.
Verranno altresì esaminate le implicazioni dello smart working sul piano organizzativo: gli obblighi di risultato e l’organizzazione del tempo di lavoro, il controllo a distanza, l’esercizio del potere disciplinare, l’armonizzazione del lavoro con le esigenze personali dello smart worker, il diritto alla disconnessione.
L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
La conversione in legge del decreto Liquidità
/in NormativaE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In materia di lavoro, il nuovo testo conferma la previsione che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).
E’ stata altresì confermata la proroga fino al 30 giugno della validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).
Viene differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).
In sede di conversione, è stato introdotto l’art. 29 bis che prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e ss.mm.ii., e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.