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Fase 2: il nuovo DPCM

17 Maggio 2020da admin

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono dettate le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, è stabilito che:

a) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

b) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, d.l. n.33/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

c) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

d) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Le Regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

e) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

f) L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

g) Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7.

h) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

i) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

l) Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

m) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.

n) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

o) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

p) Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

q) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art.1).

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 2).

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

A tali fini possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (art. 3).

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Il testo del DPCM con gli allegati

  • DPCM 17 maggio 2020
  • Allegati DPCM 17 maggio 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/rule-word-written-wooden-cubes_23-2148101453-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-17 23:42:192020-05-17 23:42:19Fase 2: il nuovo DPCM
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Fase 2: L’Ordinanza della Regione Toscana

17 Maggio 2020da admin

Con ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020, il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha ordinato ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella fase due.

Il Presidente della Regione ha dichiarato di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, riservandosi – visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza – la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni.

In particolare, è stato confermato:

  • il rispetto della distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
  • l’utilizzo obbligatorio, in presenza di più persone, della mascherina, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
  • l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
  • che le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina;
  • di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
  • quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020, n. 48 del 3.5.2020, n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, con esclusione dell’obbligo di consentire l’ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali;
  • relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 33/2020, che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.

E’ stato inoltre disposto:

  • la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
  • che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
  • che l’attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;
  • di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;
  • la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt’ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020. Si conferma anche in questo caso l’applicazione delle citate Linee guida regionali nonché, ove previsto, la limitazione ai soli associati;
  • che nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto nei protocolli o nelle linee guida.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio devono applicare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o la ripresa.

A decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni.

L’ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

E’ confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020 con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6 maggio 2020.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.57 del 17.5.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-17 23:41:582020-05-17 23:41:58Fase 2: L'Ordinanza della Regione Toscana
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Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti

16 Maggio 2020da admin

E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.

Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione  Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento  adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legge

  • D.L. 16 maggio 2020 n. 33
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/240_F_348793124_yB1WOgaFb5OiLRwDTwci7TfOxY1JAW2z.jpg 240 360 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-16 16:55:522020-05-16 22:26:34Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti
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Le linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive

16 Maggio 2020da admin

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente redatte (che potranno essere eventualmente integrate) riguardano i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione
  • Attività turistiche (balneazione)
  • Strutture ricettive
  • Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
  • Commercio al dettaglio
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Le linee guida

  • Fase 2 – Linee di indirizzo
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gente-di-affari-che-firma-un-contratto_1098-21026.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-16 17:00:362020-05-16 17:00:36Le linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive
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Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio

13 Maggio 2020da admin

Con delibera n. 595 dell’11 maggio 2020, la Giunta Regionale Toscana ha ripristinato la modalità di trasmissione tramite indirizzo e-mail, introdotta dall’ordinanza 38/2020, oltre alla nuova modalità di compilazione on line introdotta dall’ordinanza 48/2020.

E’ stata altresì prorogata la scadenza per la trasmissione dei protocolli, con la finalità di agevolare il massimo rispetto dell’applicazione delle procedure anti-contagio.

Pertanto il protocollo anti-contagio, di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso alla Regione Toscana con le seguenti modalità:

– compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;

– trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione.

Non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.

Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:

– Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;

– Allegato 2: Format per attività commerciali;

– Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.

Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite e-mail, all’indirizzo e-mail sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020.

Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l’applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio.

Il testo della delibera e i format per la trasmissione del protocollo anti-contagio

  • A – Delibera n.595:2020
  • B – Allegato 1
  • C – Allegato 2
  • D – Allegato 3
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/uomo-d-affari-che-esamina-carte-a-tavola_1262-3706.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-13 08:13:142020-05-13 08:13:14Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio
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Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana

13 Maggio 2020da admin

Con la Delibera 11 maggio n. 594 la Regione Toscana ha introdotto importanti modifiche alla precedente disciplina regionale in materia di sicurezza nei cantieri.

In particolare, tale delibera ha disposto il superamento – ad opera delle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – delle previsioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri.

La Giunta Regionale ha dunque disposto:

– l’obbligo di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, all’interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;

– il mantenimento, ove possibile, della distanza interpersonale di un 1,8 m;

– l’obbligo di sottoporre il personale, prima dell’accesso al cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso al cantiere.

I cantieri in corso dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera.

Il testo della Delibera

  • Delibera_n.594_del_11-05-2020_cantieri
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/cantiere-707x471-1.jpeg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-13 08:12:282020-05-13 08:14:06Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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