Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Videoconferenza sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche

12 Maggio 2020da admin

Il prossimo 9 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, terrò una videoconferenza in diretta dedicata ai rapporti di lavoro nelle società pubbliche.

Il corso ha l’obiettivo di esaminare l’evoluzione normativa che ha portato all’approvazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che regolano il reclutamento del personale, la cui centralità ha ricadute e riflessi importanti sull’intera disciplina del rapporto di lavoro.

Una particolare attenzione sarà quindi dedicata alle tecniche di redazione del regolamento per il reclutamento del personale e degli avvisi per le procedure selettive.

Approfondirò le questioni attinenti ai vincoli assunzionali e retributivi nonchè ai limiti in tema di inquadramento professionale.

Fornirò inoltre chiarimenti in materia di trasferimento d’azienda, appalto, somministrazione di lavoro e ricorso ai contratti a termine.

Illustrerò altresì le conseguenze sanzionatorie previste in caso di licenziamento illegittimo.

Fornirò infine suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Il corso è destinato a Direttori e dirigenti di Aziende partecipate, Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio, Università ed altri Enti territoriali e Liberi professionisti interessati alla materia.

L’evento è organizzato da Formazione Maggioli. Il partecipante riceverà una e-mail contenente il link per accedere all’aula virtuale.

La brochure e la scheda di iscrizione

  • I rapporti di lavoro nelle società pubbliche
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/FOTO.p-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-12 18:32:282020-05-12 18:32:28Videoconferenza sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche
News ed Eventi in News ed Eventi

Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi

8 Maggio 2020da admin

Con ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19.

In particolare il Presidente della Giunta Regionale, dopo aver confermato le categorie di soggetti individuati dalle ordinanze n.23/2020 e n. 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, ha ordinato di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica:

  • contatti stretti di casi positivi;
  • studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • medici ed infermieri operanti come libero professionisti;
  • odontoiatri libero professionisti;
  • tabaccherie;
  • i magistrati ed il personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico;
  • operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti;
  • maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività.

E’ stato altresì confermato quanto statuito dalle ordinanze n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia.

Ed è stato disposto che – sempre esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia –  il test potrà essere effettuato anche:
  • al fine di individuare i “paucisintomatici infettanti”, a soggetti che hanno avuto un qualsiasi sintomo, anche lieve, correlabile all’infezione, almeno 10 giorni prima, qualora, ovviamente, la sintomatologia non sia evoluta in un maggior impegno clinico;
  • al fine di individuare i passati “paucisintomatici infettanti”, a soggetti individuati dal MMG o dal Pediatra di Famiglia, tra i propri pazienti, che abbiano avuto una sintomatologia simil- influenzale nelle precedenti settimane;
  • a soggetti, per i quali è prevista l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l’Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
  • a soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone.

A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si deve procedere per l’esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.

Qualora l’esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino è invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell’esito del test molecolare entro 24 ore dall’effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività.

Il Presidente della Giunta Regionale ha inoltre ordinato di consentire l’effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l’attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall’inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico.

L’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell’accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.

Anche in questo caso, al fine dell’attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, è prevista la tracciabilità dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l’obbligo dell’utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale.

Ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti sono forniti i consigli organizzativi, di cui all’allegato A.

Il testo dell'ordinanza e i consigli organizzativi per i datori di lavoro

  • All. A. Consigli datori di lavoro
  • Ordinanza n.54:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/provette-per-analisi-del-sangue-tubi-d-esame-dell-analisi-del-sangue-della-scienziata-senior-alla-sua-prova-del-dna-del-laboratorio_159160-927.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-08 12:53:242020-05-08 12:53:24Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi
Normativa in Normativa

Ministero dell’Interno: la circolare sul DPCM 26 aprile 2020

3 Maggio 2020da admin

Con la circolare del 2 maggio 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite le indicazioni operative relative al DPCM 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le misure adottate con il DPCM del 26 aprile 2020 sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

In particolare, è stato chiarito che la lettera b) dell’art. 1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.

Con riguardo allo svolgimento di attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate nei codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

Il comma 6 del citato articolo 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20  marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La violazione delle prescrizioni contenute nei tre citati protocolli comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. n. 81/2008.

L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il testo della circolare

  • Circolare Ministero dell’Interno
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-03 21:23:432020-05-03 21:23:43Ministero dell'Interno: la circolare sul DPCM 26 aprile 2020
Prassi in Prassi

Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro

3 Maggio 2020da admin

Con ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.

Le disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
  3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
  4. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
  6. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Per gli esercizi commerciali e per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela è previsto:

  1.  L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
  2. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  3. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
  4. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
  5. L’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.

Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020.

Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui alla presente ordinanza.

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti- contagio.

Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 19/2020.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.48 del 3-05-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/una-donna-d-affari-in-una-maschera-medica-si-disinfetta-le-mani-con-un-agente-antibatterico-a-base-alcolica-alla-sua-scrivania_112337-2068.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-05-03 21:23:292020-05-03 21:23:29Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
Normativa in Normativa

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura Italia

30 Aprile 2020da admin

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Diventano quindi definitive le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali, congedi, smart working e licenziamenti.

In particolare, si ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario “con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale ( art. 14 d.lgs. n. 148/2015) e dei termini procedimentali (art. 15, comma 2 e art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015.

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (art. 19).

L’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.

In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la  necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (art. 22).

Per quanto concerne i permessi retribuiti  ex art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992  –  aumentati di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 – il nuovo art. 24 precisa che per il personale sanitario, delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

E’ stato ampliato fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo durante il quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).

In materia di licenziamenti si ricorda che resta ferma la sospensione dei licenziamenti per g.m.o. e dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46).

Si ricorda infine che sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 settembre 2020, è prevista la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.

La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile (art. 87, comma 4 bis).

Il testo della legge di conversione

  • l. 24 aprile 2020, n. 27
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/mano-maschio-del-chimico-nella-tenuta-blu-dei-guanti-protettivi_151013-4789.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-30 14:00:152020-04-30 14:00:15Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura Italia
Normativa in Normativa

Il diritto allo smart working per i lavoratori disabili

28 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 23 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato ad una società che aveva negato l’autorizzazione allo smart working ad una lavoratrice invalida al 60%, di assegnarla a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali.

Nel caso di specie, l’azienda stava utilizzando la modalità di smart working per alcuni dei dipendenti dell’ufficio fiscale al quale è addetta la ricorrente, mentre non aveva accolto la richiesta prontamente presentata dalla lavoratrice, invalida e convivente con figlia con handicap grave accertato e documentato.

Il Tribunale ha affermato che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente (Art. 1, comma 7, DPCM 3 marzo 2020 e art. 4 DPCM 1 marzo 2020).

In particolare, l’art. 39, d.l. n. 18/2020 dispone che “Fino alla data del 30 aprile 2020, i  lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui  all’articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalità sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione”.

Mentre al comma 2 stabilisce che “Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie  con  ridotta  capacità lavorativa è  riconosciuta   la priorità  nell’accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento  delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.

 

Il testo del decreto

  • Decreto Trib. Bologna 23.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/ritagliata-vista-della-donna-di-affari-lavora-al-computer-portatile_1262-2269.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-28 17:53:242020-04-30 14:00:32Il diritto allo smart working per i lavoratori disabili
Pagina 122 di 221«‹120121122123124›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto