INPS: le istruzioni per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi l. n. 104/1992

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).

In particolare, l’INPS ha chiarito che il nuovo congedo COVID-19 garantisce ai genitori maggiori tutele rispetto a quelle di cui possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale.

Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:

– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;

– la tutela oltre i massimali ordinari.

Il nuovo congedo COVID-19, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione (contro l’indennità pari al 30% riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali).

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è inoltre riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del d.lgs n. 151/2001) e ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (seppur senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa).

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

L’INPS  ha precisato che nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

I datori di lavoro comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8 della presente circolare.

In ordine ai permessi di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992, la circolare ha precisato che in base all’art. 24 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del d.l. n. 18/2020 così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

 

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INPS: le prime indicazioni operative per le domande di CIGO e assegno ordinario

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l’INPS con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e di assegno ordinario previsti dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).

Nello specifico, l’INPS ha chiarito che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, accedendo al portale INPS (https://www.inps.it) ed utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, l’Istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.

Pertanto il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e del 23 marzo 2020 è neutralizzato.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà invece le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS ha inoltre riepilogato le novità introdotte dal Decreto Cura Italia ricordando che:
  • le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

Concludendo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causaleCOVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

 

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Decretata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle giudicate rilevanti per la produzione nazionale (indicate nell’allegato 1), e di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi pubblici essenziali.

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico  di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Le attività produttive che sarebbero sospese in virtù del decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Non sono sospese le attività professionali in relazione alle quali restano ferme le raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.

Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

A tutte le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

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Videoconferenza sul Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Il prossimo 26 marzo, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrò un seminario dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.

Il seminario ha l’obiettivo di esaminare le conseguenze sul piano lavoristico derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus).

Nello specifico, analizzerò le fonti normative adottate per affrontare la situazione di emergenza ed illustrerò gli strumenti giuslavoristici introdotti dal c.d. Decreto Cura Italia.

Fornirò quindi chiarimenti e suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello smart-working e dei congedi, permessi e assenze per malattia.

Approfondirò  inoltre le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali e dei licenziamenti.

Il seminario è destinato a Direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili e operatori dell’Ufficio Legale.

L’evento è organizzato da TiForma e la videoconferenza si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.

Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.

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Cassa integrazione in deroga: l’accordo quadro della Regione Toscana

La Regione Toscana, al fine di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sottoscritto con le Parti Sociali presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tripartita l’accordo quadro in merito all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22, d.l. n. 18/2020.

Per l’operatività della Cassa Integrazione in deroga è però necessario attendere il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale (art. 22, comma 3, d.l. n. 18/2020).

In allegato il testo dell’accordo.

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Nuove sfide, oltre la paura

Gentili Clienti,

l’attuale situazione emergenziale ci consente di sperimentare in forma integrale lo svolgimento in remoto delle nostre attività di consulenza, assistenza e formazione.

Oltre alle conferenze telefoniche segnaliamo che è possibile fissare incontri, appuntamenti e momenti formativi in videoconferenza ed abbiamo anche in programma la promozione di webinar dedicati.

Con l’impegno e l’attenzione che ci contraddistingue Vi affiancheremo non solo per le ordinarie attività ma anche per gestire e fronteggiare le eccezionali problematiche causate da un evento senza precedenti.

Per qualsiasi necessità potete contattarci al nostro recapito telefonico e ai nostri indirizzi di posta elettronica.

Continuate a seguirci anche sul nostro sito web e sui nostri profili social.

Sono certo che insieme riusciremo a superare questo difficile momento.

Cordialità

Prof. Avv. Pasqualino Albi

Il coraggio è una dote del carattere ma anche dell’intelligenza: esso consiste fra l’altro nella capacità di entrare in un rapporto razionale ed equilibrato con il pericolo e il rischio, gestendoli nei limiti in cui questo è possibile.
(Gianrico Carofiglio)