In data 26 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (già approvato dalla Camera) di conversione in legge del d.l. n. 162/2019 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe).
Di seguito una sintesi dei principali interventi in materia di lavoro:
– viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data del 19 aprile 2016, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavoro e servizi.
– viene modificato l’art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 e disposto l’obbligo per le società a controllo pubblico di effettuare entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 una ricognizione del personale in servizio.
– viene prorogato da gennaio 2020 ad aprile 2020 il termine per l’applicazione del sistema UNIEMENS al settore agricolo.
– viene prevista la possibilità di prorogare di 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2010 dei suddetti trattamenti.
– viene disposto che per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale venga calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
– viene aumentato da 36 a 48 mesi il periodo massimo di operatività dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
– viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’art. 5, comma 3 bis, l. n. 68/1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione per i lavoratori disabili da inserire obbligatoriamente.
– viene disposta la proroga delle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA e per i dipendenti delle imprese del settore dei call center.
– vengono dettate nuove disposizioni per l’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma non professionale.
Un nuovo decreto-legge per fronteggiare l’emergenza
/in News ed EventiEcco il resoconto della seduta del Consiglio dei ministri in cui si opera una sintesi delle misure adottate.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste.
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:
Tra le altre misure:
Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.
Smart working in emergenza sull’intero territorio nazionale
/in News ed EventiFra le misure adottate dal Governo con il DPCM del 1° marzo 2020 si segnala la previsione in tema di smart working.
L’art. 4 del citato DPCM ha previsto, riproducendo la previsione del precedente provvedimento governativo, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
Nuove misure per l’emergenza Coronavirus con il DPCM 1.3.2020
/in News ed EventiCon il DPCM del 1° marzo 2020 il Governo interviene nuovamente sull’emergenza Coronavirus Covid-19 con nuove misure particolarmente rigorose.
Da notare la distinzione fra gli interventi da mettere in pratica nelle c.d. zone rosse (che sono ulteriormente individuate e definite negli allegati) e quelle da applicare sull’intero territorio nazionale.
Coronavirus Covid-19 e lavoro agile
/in News ed EventiÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 il testo del DPCM con le nuove disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnala che la precedente disposizione relativa al lavoro agile (art. 3 del DPCM del 23 febbraio 2020) è stata soppressa.
L’art. 2 del nuovo DPCM prevede ora che la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali è ora applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori.
Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
/in NormativaIn data 26 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (già approvato dalla Camera) di conversione in legge del d.l. n. 162/2019 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe).
Di seguito una sintesi dei principali interventi in materia di lavoro:
– viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data del 19 aprile 2016, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavoro e servizi.
– viene modificato l’art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 e disposto l’obbligo per le società a controllo pubblico di effettuare entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 una ricognizione del personale in servizio.
– viene prorogato da gennaio 2020 ad aprile 2020 il termine per l’applicazione del sistema UNIEMENS al settore agricolo.
– viene prevista la possibilità di prorogare di 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2010 dei suddetti trattamenti.
– viene disposto che per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale venga calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
– viene aumentato da 36 a 48 mesi il periodo massimo di operatività dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
– viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’art. 5, comma 3 bis, l. n. 68/1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione per i lavoratori disabili da inserire obbligatoriamente.
– viene disposta la proroga delle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA e per i dipendenti delle imprese del settore dei call center.
– vengono dettate nuove disposizioni per l’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma non professionale.
Coronavirus-Covid19: l’impatto sui rapporti di lavoro
/in News ed EventiIl Governo ha adottato misure straordinarie volte ad evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19.
Si segnala in particolare il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ha dato attuazione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sul piano giuslavoristico si segnala, anzitutto, l’art. 3 del citato D.P.C.M.: tale norma prevede che la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali.
Gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017 devono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si segnala inoltre che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., possono disporre:
– la sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorita’ competenti, puo’ individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita’ necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclobiologico di piante e animali;
– la sospensione dello svolgimento delle attivita’ lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da lComune o dall’area indicata.
Il Ministro del lavoro ha inoltre annunciato misure in tema di Cassa Integrazione Guadagni.
Le disposizioni di cui al decreto sono efficaci per 14 giorni a partire dal 23 febbraio 2020, salva diversa successiva disposizione.
Considerata la particolare delicatezza e l’urgenza del tema si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 contiene utili indicazioni operative per la prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19.
Importanti sono le implicazioni anche sul versante della prevenzione e della gestione del rischio in ambito lavorativo.
La Circolare contiene indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico e afferma che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, è necessario adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
– lavarsi frequentemente le mani;
– porre attenzione all’igiene delle superfici;
– evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
– adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
La situazione è in costante aggiornamento e il nostro studio è al lavoro per seguirne gli sviluppi dal punto di vista giuslavoristico.