Il 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Dignità, recante misure volte a contrastare il precariato, la delocalizzazione, la ludopatia e ad assicurare la semplificazione in materia fiscale.
Si susseguono varie versioni del testo normativo ma ovviamente si avranno elementi di certezza sulla nuova disciplina solo con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Sul piano lavoristico rivestono particolare importanza le disposizioni contenute all’interno del titolo I (“Misure per il contrasto al precariato”), in quanto introducono rilevanti modifiche alle discipline del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e del licenziamento.
Contratto a tempo determinato
Il nuovo decreto prevede che per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (ed inferiore al limite massimo di trentasei mesi) debbano sussistere specifiche esigenze di tipo oggettivo, caratterizzate da temporaneità.
Tali esigenze devono sussistere anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Inoltre, il numero massimo delle proroghe viene ridotto a quattro, mentre il termine entro cui impugnare il contratto viene aumentato a duecentosettanta giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Viene altresì incrementata la contribuzione per il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Somministrazione di lavoro
Il nuovo provvedimento prevede che, in caso di somministrazione a tempo determinato, al rapporto tra somministratore e lavoratore si applichino le previsioni relative al rapporto di lavoro a tempo determinato, compresa la disciplina in materia di proroghe e rinnovi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 81/2015.
Nel testo da ultimo licenziato, l’Esecutivo ha stralciato le disposizioni – contenute nella bozza di decreto – che prevedano l’abrogazione della disciplina della somministrazione a tempo indeterminato.
Indennità di licenziamento ingiustificato
L’indennità prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 viene ad essere innalzata prevedendosi un minimo di sei mensilità e un massimo di trentasei mensilità.
Rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica ammininistrazione
Le disposizioni in tema di contratto a tempo determinato, somministrazione e licenziamento non si applicano “ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione” per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto.
Ecco il decreto dignità
0 Commenti-da adminIl 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Dignità, recante misure volte a contrastare il precariato, la delocalizzazione, la ludopatia e ad assicurare la semplificazione in materia fiscale.
Si susseguono varie versioni del testo normativo ma ovviamente si avranno elementi di certezza sulla nuova disciplina solo con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Sul piano lavoristico rivestono particolare importanza le disposizioni contenute all’interno del titolo I (“Misure per il contrasto al precariato”), in quanto introducono rilevanti modifiche alle discipline del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e del licenziamento.
Contratto a tempo determinato
Il nuovo decreto prevede che per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (ed inferiore al limite massimo di trentasei mesi) debbano sussistere specifiche esigenze di tipo oggettivo, caratterizzate da temporaneità.
Tali esigenze devono sussistere anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Inoltre, il numero massimo delle proroghe viene ridotto a quattro, mentre il termine entro cui impugnare il contratto viene aumentato a duecentosettanta giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Viene altresì incrementata la contribuzione per il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Somministrazione di lavoro
Il nuovo provvedimento prevede che, in caso di somministrazione a tempo determinato, al rapporto tra somministratore e lavoratore si applichino le previsioni relative al rapporto di lavoro a tempo determinato, compresa la disciplina in materia di proroghe e rinnovi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 81/2015.
Nel testo da ultimo licenziato, l’Esecutivo ha stralciato le disposizioni – contenute nella bozza di decreto – che prevedano l’abrogazione della disciplina della somministrazione a tempo indeterminato.
Indennità di licenziamento ingiustificato
L’indennità prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 viene ad essere innalzata prevedendosi un minimo di sei mensilità e un massimo di trentasei mensilità.
Rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica ammininistrazione
Le disposizioni in tema di contratto a tempo determinato, somministrazione e licenziamento non si applicano “ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione” per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto.
Luci sul lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 7 luglio parteciperò all’incontro su “Innovazione tecnologica, crescita delle competenze e futuro del lavoro”, nell’ambito del festival Luci sul lavoro, che si terrà a Montepulciano il 5, 6 e 7 luglio.
L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Eidos e dal Comune di Montepulciano, è nata come un festival creativo di cortometraggi, divenendo fin da subito un momento di analisi, riflessione e approfondimento sulle politiche attive del lavoro.
Summer School of Integrity
0 Commenti-da adminIl prossimo 11 luglio terrò una lezione dal titolo “Profili giuslavoristici nella tutela del Whistleblower” alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
L’incontro si inserisce nell’ambito della Summer School of Integrity, organizzata dalla Scuola Sant’Anna in collaborazione con A.N.A.C. e Transparency International – Italia.
Le società pubbliche dopo il d.lgs. n. 175/2016
0 Commenti-da adminIl prossimo 11 luglio, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, si terrà un convegno dal titolo “Le Società a partecipazione pubblica dopo il d.lgs. n. 175/2016”.
Ne discuteranno il Pres. Dott. Manfredo Atzeni, il Cons. Dott. Massimiliano Atelli e il Prof. Avv. Pasqualino Albi.
Interverrà, inoltre, il Dott. Giuliano Amato.
Il dibattito sarà introdotto e coordinato dal Prof. Avv. Paolo Carrozza.
Sarà l’occasione per presentare il Manuale delle società a partecipazione pubblica alla presenza dei coautori Prof. Niccolò Abriani e Dott. Alfredo De Girolamo.
Decreto dignità: prime indicazioni
0 Commenti-da adminIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prossimo all’approvazione del c.d. Decreto Dignità, un provvedimento che, tra le altre cose, si pone come obiettivo quello di delineare misure di contrasto al lavoro precario, modificando alcune previsioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015.
In particolare, si cerca di incidere sui rapporti di lavoro precari, restringendo il campo di applicazione dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione.
Tra le misure individuate dalla bozza di decreto sono ricomprese: la reintroduzione della causale in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, l’abolizione del c.d. staff leasing e la modifica dei limiti quantitativi all’utilizzo del lavoro somministrato.
Autorizzazioni ex art. 4 stat. lav.: indicazioni operative
0 Commenti-da adminCon lettera circolare 18 giugno 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970.
L’INL ha precisato che nel caso di richieste di autorizzazione, motivate da generiche esigenze di sicurezza del lavoro, devono essere puntualmente evidenziate ed adeguatamente documentate le motivazioni di natura prevenzionistica poste a fondamento dell’installazione degli impianti audiovisivi.
Inoltre, tali esigenze di natura prevenzionistica devono trovare adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi formalizzata nel DVR.