Circ. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Convegno a Livorno sul Jobs Act il 30.1.15
0 Commenti-da adminEcco la locandina del convegno sul Jobs Act, che si terrà a Livorno il prossimo 30 gennaio, cui parteciperò come relatore.
convegnolivorno
On line il nuovo sito dello Studio Legale Albi
0 Commenti-da adminÈ on line il nuovo sito dello Studio Legale Albi, con sede a Pisa, che offre consulenza, assistenza e formazione su ogni profilo del diritto del lavoro: in particolare, rapporto individuale di lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali, diritto della previdenza sociale.
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Selezione nuove figure professionali
0 Commenti-da adminLo Studio Legale Albi sta selezionando un/una professionista da inserire nella propria organizzazione.
La candidatura ideale è quella di un/una giovane avvocato/a, laureato/a con lode, che abbia maturato esperienza in studi legali specializzati in diritto del lavoro e che abbia pubblicazioni in materia di diritto del lavoro.
È apprezzata l’attitudine allo studio e alla ricerca.
Per sottoporre la propria candidatura inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: segreteria@studiolegalealbi.com
Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
0 Commenti-da adminLavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
Corte di Giustizia UE 19 luglio 2017 C-143/16
La Corte di giustizia Ue ha affermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente contenuta all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al raggiungimento di detto limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore.
“PrestO” e Libretto Famiglia: le istruzioni operative
0 Commenti-da adminCirc. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Licenziamento per inidoneità e visita collegiale
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 28.4.2017, n. 10576 – Illegittimità del licenziamento per inidoneità alle mansioni
Con una pronuncia del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha rimarcato, con riferimento al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro“.
Tale iter, secondo la Suprema Corte, non può essere surrogato da una mera valutazione di inidoneità alla mansione espressa dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.