IL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Somministrazione di lavoro e p.a.
/in GiurisprudenzaResponsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.
Distacco europeo e dumping sociale
/in NormativaIL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Il rinnovo del CCNL Area Meccanica
/in Contrattazione collettivaIl 24 aprile 2018 le associazioni datoriali artigiane di concerto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl, UILM-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di Area Meccanica del 16 giugno 2011 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica.
L’ipotesi di accordo, oltre a prevedere nuovi aumenti retributivi, contiene ulteriori importanti interventi; in particolare, modifica la previsione in materia di licenziamento per mancanze, inserisce nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato ed introduce un diverso regime di flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Trasferte e licenziamento
/in GiurisprudenzaCon la decisione 20 marzo 2018, n. 6896 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva rifiutato di effettuare trasferte senza addurre valide giustificazioni.
Il Supremo Collegio ha ribadito che la trasferta si distingue dal trasferimento poiché consiste in un’assegnazione temporanea del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale; tale assegnazione, peraltro, è disposta nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro. Dunque è irrilevante che il lavoratore manifesti la propria disponibilità, così come non rileva il fatto che il dipendente svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l’abituale sede di lavoro.
La risarcibilità del danno da demansionamento
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 330 del 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di demansionamento sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al dipendente.
In particolare, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, da intendersi come impoverimento della capacità professionale del lavoratore e pregiudizio subito dalla perdita di chance.
Il demansionamento è, inoltre, potenzialmente idoneo a determinare un pregiudizio di natura non patrimoniale, anche ulteriore rispetto al danno arrecato alla salute, “atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.
Responsabilità solidale e subfornitura
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276 del 2003 anche alle ipotesi di responsabilità solidale nei contratti di subfornitura, statuendo che “il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.”.
La Consulta ha rilevato che “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.