CORTE COSTITUZIONALE N. 78/2015, DEPOSITATA IL 13 MAGGIO 2015: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 51, 1° COMMA, N. 4) COD. PROC. CIV. E 1, COMMA 51, L. N. 92 DEL 2012, SOLLEVATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 depositata lo scorso 13 maggio, ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione, contenuta nella legge n. 92 del 2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamento, tra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa.
La Consulta osserva infatti che “il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.
È dunque da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1, numero 4) cod. proc. civ. e 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Milano, nella parte in cui non prevedono nell’ambito del rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla Legge Fornero, l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del potere del giudizio di opposizione, pur trattandosi dello stesso giudice che, a conclusione della precedente fase sommaria, ha pronunciato l’ordinanza opposta.
Secondo la Corte, la fase dell’opposizione non costituisce un diverso grado di giudizio bensì solo la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Con tale pronuncia, i Giudici costituzionali hanno dunque risolto la disputa che aveva dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a letture della normativa assai contrastanti.
La Consulta ha pertanto avvalorato l’interpretazione che ritiene ammissibile l’attribuzione della cd. fase di opposizione del giudizio di impugnazione del licenziamento allo stesso magistrato che ha già conosciuto e deciso la prima fase di tale giudizio.
Secondo un articolato iter logico, i Giudici costituzionali sono quindi giunti a concludere che tali due fasi, la prima e quella di opposizione, costituiscano un unico grado di giudizio nell’ambito del quale, pertanto, la fase di opposizione non rappresenta un “grado d’impugnazione”.
Sulla prova in via presuntiva del danno da dequalificazione
0 Commenti-da adminCon sentenza del 18 agosto 2015, n. 16896, la Corte di Cassazione ha statuito che il danno da dequalificazione professionale può essere provato in giudizio anche in via presuntiva, sulla base della precisa indicazione e prova di fatti significativi quali la durata, le modalità e l’intensità della dequalificazione, tenuto conto del livello di professionalità coinvolto.
Jobs Act: parere parlamentare su schema decreto politiche attive
0 Commenti-da adminLe Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177).
Licenziamento per giusta causa e divieto di fumare
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 14481 del 10 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che non aveva rispettato il divieto di fumare in un’area dello stabilimento con alta potenzialità di rischio incendio
Danno alla persona e rapporto di lavoro
0 Commenti-da adminUN CONVEGNO IL PROSSIMO 2 LUGLIO A FIRENZE
Le norme recentemente approvate e quelle in corso di promulgazione riconducibili al c.d. Jobs Act imprimono una svolta profonda al diritto del lavoro. Si tratta di una riforma che, muovendo dal piano di regolazione del rapporto, va a incidere sul modello protettivo nel suo complesso, provocando inevitabilmente una riflessione sui rimedi esperibili dal lavoratore in caso di inadempimenti contrattuali del datore di lavoro.
La tendenza fortemente recessiva della tutela reintegratoria e la ridefinizione della tutela della professionalità consentono di ipotizzare che il piano rimediale sul quale andrà a svilupparsi il futuro contenzioso sarà prevalentemente quello risarcitorio.
Sembra dunque opportuno riprendere il tema del danno alla persona nel rapporto di lavoro, molto dibattuto dai giuslavoristi nell’ultimo decennio e accantonato nella più recente stagione riformatrice.
Fondazione Giuseppe Pera
0 Commenti-da adminIl prossimo 26 giugno si terrà a Lucca un convegno sulle recenti riforme del mercato del lavoro.
Il convegno è promosso ed organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera.
RITO FORNERO: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
0 Commenti-da adminCORTE COSTITUZIONALE N. 78/2015, DEPOSITATA IL 13 MAGGIO 2015: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 51, 1° COMMA, N. 4) COD. PROC. CIV. E 1, COMMA 51, L. N. 92 DEL 2012, SOLLEVATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 depositata lo scorso 13 maggio, ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione, contenuta nella legge n. 92 del 2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamento, tra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa.
La Consulta osserva infatti che “il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.
È dunque da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1, numero 4) cod. proc. civ. e 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Milano, nella parte in cui non prevedono nell’ambito del rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla Legge Fornero, l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del potere del giudizio di opposizione, pur trattandosi dello stesso giudice che, a conclusione della precedente fase sommaria, ha pronunciato l’ordinanza opposta.
Secondo la Corte, la fase dell’opposizione non costituisce un diverso grado di giudizio bensì solo la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Con tale pronuncia, i Giudici costituzionali hanno dunque risolto la disputa che aveva dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a letture della normativa assai contrastanti.
La Consulta ha pertanto avvalorato l’interpretazione che ritiene ammissibile l’attribuzione della cd. fase di opposizione del giudizio di impugnazione del licenziamento allo stesso magistrato che ha già conosciuto e deciso la prima fase di tale giudizio.
Secondo un articolato iter logico, i Giudici costituzionali sono quindi giunti a concludere che tali due fasi, la prima e quella di opposizione, costituiscano un unico grado di giudizio nell’ambito del quale, pertanto, la fase di opposizione non rappresenta un “grado d’impugnazione”.