Pubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Manovra Correttiva 2017: in G.U. la legge di conversione
0 Commenti-da adminPubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Trasferimento del lavoratore e legge n. 104/1992
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 19.5.2017, n. 12729 – Trasferimento del lavoratore che fruisce della l. n. 104/1992
Con la sentenza n. 12729/2017, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, nel caso in cui sia accertata la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
Secondo la Corte, “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, ritenendo che la Corte di Appello, pur avendo tenuto conto della situazione personale, avesse correttamente accertato il venir meno del posto in cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, per sussistenti ed effettive esigenze aziendali.
Garanzia giovani: il rapporto Anpal
0 Commenti-da adminRapporto ANPAL – I dati relativi alla Garanzia Giovani al 31 dicembre 2016
In data 3 maggio 2017, è stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, un rapporto che presenta “i dati al 31 dicembre 2016 relativi agli interventi finanziari della Garanzia Giovani e rivolti ai 15-29enni che non lavorano, non studiano e non si formano (NEET)”.
Il NEET, si ricorda, è un bonus occupazione, che premia con sconti contributivi i datori di lavoro che assumono giovani tra i sedici e i ventinove anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non studiano e non lavorano.
Detto rapporto contiene informazioni sulla partecipazione al programma, sui servizi e le politiche attive offerte ai giovani, in particolare sull’inserimento lavorativo di questi ultimi, e contiene un focus sul bonus occupazionale, con un allegato statistico contenente i dati di attuazione.
La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
0 Commenti-da adminNewsletter del Garante della privacy n. 427 del 21 aprile 2017 – La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
Nella Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017 pubblicata sul sito ufficiale del Garante della privacy, l’Autorità ha ricordato i propri orientamenti in materia di geolocalizzazione, richiamando una propria decisione, resa nel provvedimento n. 138/2017.
A seguito di una richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che offre servizi idrici e assistenza, il Garante ha esaminato il tema della localizzazione dei veicoli utilizzati dai dipendenti; nel caso di specie, la società aveva intenzione di installare un GPS su tali mezzi, al fine di ottimizzare le richieste di intervento o delle emergenze, di innalzare le condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, di gestire incidenti stradali e di tutelare il patrimonio aziendale.
Il Garante della privacy ha riconosciuto la liceità delle finalità perseguite dalla parte datoriale; tuttavia ha rimarcato la necessità di un previo accordo sindacale, o, in mancanza, di un’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, stat. lav.
In ogni caso, il Garante esclude che sia consentito, alla società, monitorare i tracciati percorsi dai lavoratori, salva la possibilità di trattare i dati in forma anonima o in forma aggregata per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Sarà altresì necessario che la società provveda a trasmettere ai propri dipendenti un’informativa ex art. 4, comma 3, stat. lav. sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a inviare la relativa notificazione al Garante.
Il bonus asilo nido
0 Commenti-da adminPubblicato in G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 – Bonus asilo nido
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 aprile u.s., il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016, un bonus asilo nido.
Tale decreto stabilisce altresì un buono per l’assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche .
Si ricorda, in particolare, che il genitore richiedente deve essere residente in Italia; quest’ultimo dev’essere, inoltre, cittadino italiano, oppure di uno Stato membro UE.
Il cittadino extracomunitario, invece, per poter fruire del contributo, dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il beneficio consiste in un buono annuo pari a 1.000 euro, parametrato su undici mensilità.
In particolare, il contributo per la frequenza dell’asilo nido è erogato, con cadenza mensile, dall’INPS, “fino a concorrenza dell’importo massimo della quota mensile”, dietro presentazione, da parte del genitore richiedente, della documentazione attestante “l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto”. Invece, per quanto concerne il buono “per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche”, detto contributo sarà corrisposto al genitore richiedente dietro la presentazione di quest’ultimo di un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità per il minore di frequentare l’asilo nido in ragione del proprio stato di malattia.
Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche: Pisa, 21.4.17
0 Commenti-da adminCorso di Alta Formazione in Diritto Del Lavoro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì 21 aprile 2017
ore 10:00-14:00
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa
Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica
Relazioni
Dr. Aldolfo Spaziani
Senior Advisor Utilitalia
Dr. Paola Giuliani
Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali, Utilitalia
Introduce e coordina
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa
Il modulo può essere seguito in videoconferenza da Firenze, via Paisiello, 8, sede di Ti Forma.
Per iscriversi
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Cristina Bartolini – Scuola Superiore Sant’Anna – c.bartolini@santannapisa.it – tel. 050/882659
Veronica Maestrini – Ti Forma – vmaestrini@tiforma.it – tel. 055/210755 (tasto 2)