Circ. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Selezione nuove figure professionali
/in News ed EventiLo Studio Legale Albi sta selezionando un/una professionista da inserire nella propria organizzazione.
La candidatura ideale è quella di un/una giovane avvocato/a, laureato/a con lode, che abbia maturato esperienza in studi legali specializzati in diritto del lavoro e che abbia pubblicazioni in materia di diritto del lavoro.
È apprezzata l’attitudine allo studio e alla ricerca.
Per sottoporre la propria candidatura inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: segreteria@studiolegalealbi.com
Sgravi contributivi e contratti aziendali
/in NormativaIl 12 settembre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno, di concerto, sottoscritto il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori che prevedono nei contratti collettivi aziendali istituti specifici di conciliazione della vita professionale e privata.
Il decreto ministeriale prende le mosse dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, relativo alle misure sulla conciliazione vita – lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.
Si tratta di un ulteriore passo verso la valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale, quale luogo idoneo a promuovere il giusto bilanciamento tra vita e lavoro.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, contratti collettivi aziendali recanti idonee misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento nonché integrativi di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio in oggetto.
Le misure di conciliazione vita – lavoro che consentono di accedere al beneficio sono indicate tassativamente all’art. 3 del citato decreto e riguardano tre macro-aree di intervento: la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale.
I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio sono tenuti a presentare domanda telematica di ammissione all’INPS.
Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
/in GiurisprudenzaLavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
Corte di Giustizia UE 19 luglio 2017 C-143/16
La Corte di giustizia Ue ha affermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente contenuta all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al raggiungimento di detto limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore.
“PrestO” e Libretto Famiglia: le istruzioni operative
/in PrassiCirc. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Licenziamento per inidoneità e visita collegiale
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 28.4.2017, n. 10576 – Illegittimità del licenziamento per inidoneità alle mansioni
Con una pronuncia del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha rimarcato, con riferimento al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro“.
Tale iter, secondo la Suprema Corte, non può essere surrogato da una mera valutazione di inidoneità alla mansione espressa dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Seminario sulle società partecipate: Firenze 5.7.17
/in News ed EventiIl prossimo 5 luglio parteciperò al seminario promosso da Ti Forma e Confservizi Cispel Toscana sul decreto correttivo della rifoma Madia concernente il tema delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
Il decreto correttivo in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.6.2017 (D.lgs n. 100 del 16.6.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
Nel seminario del 5 luglio mi occuperò della disciplina dei rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica e, in particolare, delle delicate questioni di diritto transitorio.