Con la decisione 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha motivato tale decisione sul presupposto che l’art. 92, c. 2, cod. proc. civ. come modificato dal decreto legge n. 132/2014 sia contrario agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Costituzione.
Pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice potrà compensare le spese non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche qualora sussistano altre analoghe gravi ragioni.
Deroga ai limiti percentuali per i contratti a termine
/in PrassiL’interpello del Ministero del lavoro n. 30 del 2 dicembre 2014 si occupa della derogabilità ai limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte degli accordi di prossimità ex art. 8 d.l. n. 138/2011 (l. n. 148/2011).
Interpello Min. Lav. 2.12.2014
Geolocalizzazione e rapporto di lavoro
/in PrassiGarante per la protezione dei dati personali – Newsletter n. 395 del 3 novembre 2014
Il Garante interviene su questione di particolare attualità: i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai dipendenti di una società Continua a leggere
La Corte Costituzionale sulla compensazione delle spese
/in GiurisprudenzaCon la decisione 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha motivato tale decisione sul presupposto che l’art. 92, c. 2, cod. proc. civ. come modificato dal decreto legge n. 132/2014 sia contrario agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Costituzione.
Pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice potrà compensare le spese non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche qualora sussistano altre analoghe gravi ragioni.
Minimale di retribuzione: la circolare INPS
/in PrassiCon la Circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, l’INPS ha comunicato per l’anno 2018 i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Assenze per infortunio e visite di controllo
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha pronunziato il seguente principio di diritto: «le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia».
Nel caso in esame, il Supremo Collegio è stato investito del giudizio relativo alla competenza del medico INPS, incaricato dal datore di lavoro di effettuare una visita di controllo nei confronti del lavoratore assente a seguito di infortunio sul lavoro.
Al via il Master in gestione della crisi di impresa
/in News ed EventiIl master si propone di offrire una trattazione interdisciplinare e progredita del diritto concorsuale, in una prospettiva tesa a coniugare l’apporto delle scienze aziendalistiche con l’analisi giuridica degli istituti più rilevanti e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. La disciplina concorsuale verrà affrontata con metodologie volte a conciliare l’approfondimento scientifico dei singoli istituti con lo studio delle prassi dei tribunali fallimentari e dell’esperienza di professionisti.
L’offerta formativa del master è rivolta a tutti coloro che intendano intraprendere o che già abbiano intrapreso un percorso professionale qualificato all’interno del settore della crisi dell’impresa e delle procedure di riorganizzazione aziendale, nonché del sovraindebitamento di soggetti non fallibili.
Il master si propone di dotare gli interessati di specifiche competenze teoriche e tecnico-pratiche necessarie per l’esercizio di attività di assistenza legale o di consulenza aziendale in situazioni di crisi di imprese o di debitori non fallibili, nonché per lo svolgimento di funzioni giudiziarie nell’ambito di procedure concorsuali. La partecipazione al master potrà essere utile anche per quanti si trovino a dover gestire situazioni di crisi svolgendo funzioni direttive nell’ambito di imprese, banche o pubbliche amministrazioni.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione èfissato per il 30 ottobre 2017.