Pubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Il caso Ryanair alla Corte di Giustizia
/in GiurisprudenzaLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 14 settembre 2017 si è pronunciata su due cause riunite (C – 168/16 e C- 169/16) contro Ryanair Designated Activity Company.
Le questioni pregiudiziali riguardavano l’interpretazione dell’art. 19, punto 2, lettera a), del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio (cd. Bruxelles I) concernente la giurisdizione in materia di contratti individuali di lavoro.
Il problema si poneva poiché i dipendenti di Ryanair avevano stipulato un contratto di lavoro che prevedeva la giurisdizione del giudice irlandese a conoscere eventuali controversie tra le parti in relazione all’esecuzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Al fine di ottenere il riconoscimento di alcuni trattamenti retributivi, due dipendenti avevano adito le Corti belghe, ritenendo che le stesse fossero competenti a conoscere e giudicare su tali questioni; circostanza poi contestata dalla compagnia aerea.
Le Corti del lavoro belghe hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale.
In particolare, il regolamento di Bruxelles I, prevede la competenza del foro in cui abitualmente si esegue la prestazione di lavoro; criterio che, se rapportato alle particolarità legate al settore della circolazione aerea europea, pone non poche difficoltà.
La Corte sottolinea che dallo studio della propria costante giurisprudenza emerge che per le controversie relative ai contratti individuali di lavoro, il capo II, sezione 5, del regolamento Bruxelles I enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole.
Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, la Corte ha statuito che il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio e in particolare come “luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro”.
Legittimo licenziare con whatsapp
/in GiurisprudenzaCon una recente sentenza il Tribunale di Catania ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore mediante l’applicazione per smartphone “WhatsApp”. Secondo la sentenza il licenziamento inviato mediante tale applicazione assolve l’onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico che il destinatario ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale, potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.
Test tossicologico positivo: illegittimo il licenziamento
/in GiurisprudenzaTrib. Milano, 13 giugno 2017 – Illegittimità del licenziamento del conducente per positività a un test tossicologico
Il Tribunale di Milano, con una decisione dello scorso 13 giugno, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del conducente di autobus risultato positivo a un test tossicologico, per aver fatto uso di cannabis.
In virtù della normativa regionale di riferimento (in particolare, in Lombardia, la materia è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata Stato Regioni nn. 99/2007 e 178/2008, nonché dalla circolare della Regione Lombardia del 22.1.2009), sono consentite verifiche sanitarie sui lavoratori addetti a mansioni che comportino rischi “per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”, con conseguente rimozione dei medesimi dal proprio ruolo nel caso in cui sia accertata la tossicodipendenza, “fermo il diritto alla conservazione del posto ove il lavoratore si sottoponga a cure riabilitative, per un periodo non superiore ai tre anni”.
Tuttavia, secondo la sentenza, il risultato positivo a un solo test non consente di affermare la sussistenza di una condizione di tossicodipendenza del lavoratore, né vale a dimostrare che quest’ultimo abbia assunto droghe – ovvero ne subisca gli effetti – in orario lavorativo, o, infine, che sia definitivamente inidoneo al servizio.
Manovra Correttiva 2017: in G.U. la legge di conversione
/in NormativaPubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Trasferimento del lavoratore e legge n. 104/1992
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 19.5.2017, n. 12729 – Trasferimento del lavoratore che fruisce della l. n. 104/1992
Con la sentenza n. 12729/2017, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, nel caso in cui sia accertata la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
Secondo la Corte, “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, ritenendo che la Corte di Appello, pur avendo tenuto conto della situazione personale, avesse correttamente accertato il venir meno del posto in cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, per sussistenti ed effettive esigenze aziendali.
Garanzia giovani: il rapporto Anpal
/in PrassiRapporto ANPAL – I dati relativi alla Garanzia Giovani al 31 dicembre 2016
In data 3 maggio 2017, è stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, un rapporto che presenta “i dati al 31 dicembre 2016 relativi agli interventi finanziari della Garanzia Giovani e rivolti ai 15-29enni che non lavorano, non studiano e non si formano (NEET)”.
Il NEET, si ricorda, è un bonus occupazione, che premia con sconti contributivi i datori di lavoro che assumono giovani tra i sedici e i ventinove anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non studiano e non lavorano.
Detto rapporto contiene informazioni sulla partecipazione al programma, sui servizi e le politiche attive offerte ai giovani, in particolare sull’inserimento lavorativo di questi ultimi, e contiene un focus sul bonus occupazionale, con un allegato statistico contenente i dati di attuazione.