La legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe in vigore dal 1° marzo 2017
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 27 febbraio 2017, n. 19, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero il c.d. decreto Milleproroghe.
In particolare, con riferimento alle assunzioni obbligatorie dei disabili, l’obbligo dei datori di lavoro che impiegano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, di occupare un disabile a prescindere dall’effettuazione o meno di una nuova assunzione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.
Per quanto concerne la c.d. DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, il testo normativo in esame ha disposto una proroga fino al 30 giugno 2017.
Si ricorda che tale indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Un altro differimento operato dalla l. n. 19/2017 interessa il nuovo obbligo di denuncia, a soli fini statistici, degli infortuni con assenza di almeno un giorno (con esclusione di quello in cui si è verificato l’evento lesivo), previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 81/2008; tale adempimento sarà richiesto a partire dal 12 ottobre 2017.
Anche l’onere, a carico del datore di lavoro, di tenere telematicamente il libro unico del lavoro presso il Ministero del Lavoro, così come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015, decorrerà a partire dal 2018, previa adozione di un decreto ministeriale contenente le modalità tecniche e organizzative. Al momento, invece, il datore di lavoro potrà adottare le consuete modalità, finora in uso, ai fini della tenuta del LUL.
Infine, è stato operato un rinvio al mese di gennaio del 2018 per il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 2015.
Società partecipate: i pareri sul decreto correttivo
/in NormativaIn data 3 maggio 2017, è stato completato l’iter finalizzato all’acquisizione dei pareri delle Camere, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali sullo schema di decreto legislativo che il Governo ha predisposto in esecuzione della delega di cui alla l. n. 124/2015 (la c.d. Riforma Madia).
Sono infatti stati pubblicati i pareri delle Commissioni parlamentari sul testo del decreto correttivo con valutazioni sostanzialmente favorevoli.
Il comporto per malattia del lavoratore invalido
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 12 aprile 2017, n. 9395 – Il superamento del periodo di comporto per il lavoratore invalido
La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento che aveva già adottato in altre sentenze meno recenti (Cass., sez. lav., 23.4.2004, n. 7730; Cass., sez. lav., 15.12.1994, n. 10769): nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della l. n. 482/1968, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, se l’invalido sia stato adibito, in violazione dell’art. 20 della medesima legge, a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute.
Infatti, in tal caso, sussiste una violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
Nel caso di specie, un dipendente, assunto in quanto iscritto negli elenchi degli invalidi ex lege n. 482/1968, è stato licenziato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dello stesso, ascrivendo alla parte datoriale la responsabilità per il peggioramento del proprio stato di salute, poiché egli era stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni.
Tuttavia, nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto legittimo, non sussistendo alcun nesso eziologico tra l’espletamento delle mansioni da parte del lavoratore e l’aggravamento dello stato morboso di quest’ultimo.
Danno biologico per uso non corretto del cellulare
/in GiurisprudenzaTrib. Firenze, 21.4.2017 – Danno biologico da uso improprio del cellulare
Una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causa tra l’uso non corretto del cellulare, da parte di un lavoratore, e l’insorgere di un neurinoma, ovvero di un tumore benigno del nervo acustico.
Per tale motivo, il Tribunale ha condannato l’INAIL a corrispondere una rendita da malattia professionale a un addetto alle vendite che, per adempiere alla propria prestazione lavorativa, trascorreva al telefono circa tre ore al giorno.
A tal proposito, si rileva che il perito nominato dal Tribunale ha riconosciuto “l’elevata probabilità di una connessione tra l’uso del telefono cellulare e la malattia insorta”.
Tale orientamento giurisprudenziale era già stato adottato da altre pronunce di merito: si devono ricordare, a tal proposito, la decisione del 22 dicembre 2009 della Corte di Appello di Brescia, e più, di recente, la sentenza del Tribunale di Ivrea, del 30 marzo u.s.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema (Cass., sez. lav., 12.10.2012, n. 17438) giungendo a conclusioni non dissimili da quelle ora tracciate dalla sentenza fiorentina.
Le nuove collaborazioni: Firenze 7.4.17
/in News ed EventiCorso di Alta Formazione in Diritto Del Lavoro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì 7 aprile 2017
ore 10:00-14:00
Firenze, via Paisiello, 8
Ti Forma
Le nuove collaborazioni
Relazioni
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
Università di Napoli
Prof. Avv. Franco Carinci
Università di Bologna
Introduce e coordina
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Università di Pisa
Il modulo può essere seguito in videoconferenza dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33 (Pisa)
Iscrizione al modulo
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Cristina Bartolini – Scuola Superiore Sant’Anna – c.bartolini@santannapisa.it – tel. 050/882659
Veronica Maestrini – Ti Forma – vmaestrini@tiforma.it – tel. 055/210755 (tasto 2)
Il reato di omicidio sul lavoro
/in NormativaPresentato in Senato il d.d.l. sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro
Lo scorso 14 marzo è stato presentato in Senato il d.d.l. S.2742, per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.
Tale disegno di legge introduce gli artt. 589-quater e 590-quinques del codice penale; tali disposizioni configurano un meccanismo sanzionatorio graduato a carico dei datori di lavoro che, con le proprie condotte, anche solo colpose, adottate in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, cagionino la morte o le lesioni in danno dei lavoratori.
Le pene previste giungono fino a un massimo di diciotto anni di carcere e sono aggravate nel caso in cui il datore di lavoro abbia posto in essere uno “sfruttamento illecito di manodopera”.
Il disegno di legge apporta altresì modifiche al codice di procedura penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati in questione, rispetto alla regola generale secondo la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale.
La legge milleproroghe
/in NormativaLa legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe in vigore dal 1° marzo 2017
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 27 febbraio 2017, n. 19, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero il c.d. decreto Milleproroghe.
In particolare, con riferimento alle assunzioni obbligatorie dei disabili, l’obbligo dei datori di lavoro che impiegano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, di occupare un disabile a prescindere dall’effettuazione o meno di una nuova assunzione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.
Per quanto concerne la c.d. DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, il testo normativo in esame ha disposto una proroga fino al 30 giugno 2017.
Si ricorda che tale indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Un altro differimento operato dalla l. n. 19/2017 interessa il nuovo obbligo di denuncia, a soli fini statistici, degli infortuni con assenza di almeno un giorno (con esclusione di quello in cui si è verificato l’evento lesivo), previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 81/2008; tale adempimento sarà richiesto a partire dal 12 ottobre 2017.
Anche l’onere, a carico del datore di lavoro, di tenere telematicamente il libro unico del lavoro presso il Ministero del Lavoro, così come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015, decorrerà a partire dal 2018, previa adozione di un decreto ministeriale contenente le modalità tecniche e organizzative. Al momento, invece, il datore di lavoro potrà adottare le consuete modalità, finora in uso, ai fini della tenuta del LUL.
Infine, è stato operato un rinvio al mese di gennaio del 2018 per il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 2015.