Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015:
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in tema di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
I due decreti legislativi sono entrati in vigore il 7 marzo 2015.
Il decreto legislativo n. 23/2015 prevede, in particolare, una nuova disciplina in tema di conseguenze sanzionatorie derivanti dall’intimazione di licenziamento illegittimo: tale nuova disciplina si applica solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a far data dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2015 si segnala particolarmente per l’introduzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e di una specifica tutela previdenziale per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (Dis-Coll). Una importante novità è rappresentata dal contratto di ricollocazione.
D.lgs. 4.3.15 n. 22
D.lgs. 4.3.15 n.23
Alla Camera lo schema di d.lgs. su tipologie contrattuali e mansioni
/in NormativaIl 10 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina delle mansioni.
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato dovranno esprimere i pareri (obbligatori ma non vincolanti) sullo schema di decreto entro il prossimo 10 maggio 2015.
Ecco lo schema di decreto e la relazione illustrativa:
Atto n. 158
Relazione illustrativa
Jobs Act: in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti legislativi
/in NormativaSono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015:
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in tema di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
I due decreti legislativi sono entrati in vigore il 7 marzo 2015.
Il decreto legislativo n. 23/2015 prevede, in particolare, una nuova disciplina in tema di conseguenze sanzionatorie derivanti dall’intimazione di licenziamento illegittimo: tale nuova disciplina si applica solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a far data dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2015 si segnala particolarmente per l’introduzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e di una specifica tutela previdenziale per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (Dis-Coll). Una importante novità è rappresentata dal contratto di ricollocazione.
D.lgs. 4.3.15 n. 22
D.lgs. 4.3.15 n.23
Rassegna stampa 17.1.15 convegno Jobs Act
/in News ed EventiEcco la rassegna stampa del 17 gennaio 2015 per il Convegno sul Jobs Act del 17.1.15 alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
rassegna_17012015_convegno_jobsact_annuncio
Il JOBS ACT È IN GAZZETTA UFFICIALE
/in NormativaSulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014 n. 183
Legge 183_2014
Legge europea 2013-bis in Gazzetta Ufficiale
/in NormativaLa legge europea 2013-bis – legge 30 ottobre 2014 n. 161 – è in Gazzetta Ufficiale (suppl. ord. n. 83/L, s.g. n. 261, 10 novembre 2014). Continua a leggere
Congedo di maternità: nuove indicazioni INPS
/in PrassiCon la circolare 20 aprile 2018, n. 66 l’INPS ha indicato le condizioni e le modalità di fruizione del congedo di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare, l’ente previdenziale ha inteso fornire ulteriori chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, dettando istruzioni operative e contabili.
I lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo e l’adozione internazionale, il periodo indennizzabile può essere utilizzato per i periodi di permanenza all’estero purché siano certificati dall’Ente che segue la procedura di adozione.