Circolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.
Il contratto a tempo determinato dopo la riforma del 2014
/in PubblicazioniUn recente contributo di Pasqualino Albi sulla riforma del contratto a termine (d.l. n. 34/2014 conv. in l. n. 78/2014).
Il contributo è pubblicato nel volume curato da F. Carinci e G. Zilio Grandi, Le politiche del lavoro del Governo Renzi, atto I. Continua a leggere
La magnifica presenza dell’art. 18
/in Rassegna stampaUna riflessione di Pasqualino Albi sul dibattito suscitato dalla proposta di riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Albi IlTirreno 14.10.14
Il Jobs Act e la grande trasformazione del lavoro
/in Rassegna stampaLa grande trasformazione del lavoro in atto va ben oltre i confini della riforma promossa dal Jobs Act e presuppone uno sforzo di previsione dei mutamenti profondi del tessuto economico italiano in un contesto globale.
Albi Il Tirreno 1.10.14
Convegno del 9 luglio 2014 Roma – mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica
/in News ed EventiIl 9 luglio 2014 Pasqualino Albi ha partecipato a Roma ad un convegno (organizzato da Optime) sui vincoli assunzionali e sulla mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica; è stata l’occasione per una prima valutazione del d.l. n. 90/2014 e sui suoi effetti sul rigido modello dell’organizzazione del lavoro che caratterizza questo settore.
La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali
/in News ed EventiIl prossimo 18 novembre parteciperò ad Ancona al Convegno sul tema della tutela dei diritti nelle procedure concorsuali promosso ed organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di Impresa e dal Centro Studi di Diritto Fallimentare.
Sarà l’occasione per una riflessione sul rapporto complesso e delicato fra diritto del lavoro e diritto fallimentare di cui mi sto occupando anche nella Commissione Rordorf.
Danno biologico e indennizzi Inail
/in PrassiCircolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.