Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.
Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”
Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.
Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.
Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.
Ordine di servizio e licenziamento
/in GiurisprudenzaCon la decisione 19 aprile 2018, n. 9736 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che aveva rifiutato di eseguire un ordine di servizio sul presupposto che fosse illegittimo.
Il Supremo Collegio ha dunque esteso anche al pubblico impiego privatizzato un principio già consolidato nell’ambito dei rapporti di lavoro privato: in caso di ordine di servizio che arrechi un pregiudizio alla professionalità del lavoratore, il dipendente non potrà aprioristicamente rifiutarsi di eseguire la prestazione, ma dovrà adempiere all’ordine ricevuto, potendo contestualmente invocare – anche in via d’urgenza – una pronuncia giudiziale sull’illiceità della direttiva datoriale.
Resta inteso che il lavoratore potrà ricorrere all’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. solo nel caso in cui l’inadempimento datoriale sia totale.
Indebito uso di mezzi aziendali e licenziamento
/in GiurisprudenzaIndebito uso di mezzi aziendali e licenziamento
Con la decisione 12 febbraio 2018, n. 3315 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente di una nota società di telecomunicazioni, il quale aveva effettuato una serie di telefonate non autorizzate e non attinenti alle esigenze di servizio.
Nella specie, non è valsa ad alleviare la gravità degli addebiti contestati l’allegazione dello stato di depressione in cui il lavoratore versava al momento del compimento dei fatti.
I contratti collettivi leader: la circolare INL
/in PrassiCon la Circolare 25 gennaio 2018, n. 3, l’INL ha invitato Ispettorati territoriali, INPS ed INAIL ad attivare specifiche azioni di vigilanza nei settori di attività in cui la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggior frequenza problematiche di dumping.
La mancata applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi rende inapplicabili gli istituti di flessibilità previsti dal d.lgs. n. 81/2015.
La circolare ribadisce che, ogni volta che il d.lgs. n. 81/2015 rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.
Il ReI: alcuni chiarimenti
/in PrassiCon la circolare del 22 novembre 2017, n. 172 l’INPS ha inteso fornire le prime indicazioni operative in tema di Reddito di Inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal d.lgs. n. 147/2017.
In particolare, si specifica che il ReI verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Approvata la legge sul Whistleblowing
/in NormativaNella seduta di mercoledì 15 novembre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, apportando modifiche ai decreti legislativi nn. 231/2001 e 165/2001, rispettivamente in materia di impiego privato e di impiego pubblico.
Tale disciplina è volta a garantire la riservatezza dell’identità del dipendente che segnala i presunti illeciti ed a neutralizzare potenziali misure ritorsive poste in essere ai danni del segnalante.
Riduzioni contributive e contratti di solidarietà
/in NormativaCon decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.
Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”
Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.
Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.
Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.