Cass., sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 – Sui controlli difensivi occulti
La Suprema Corte, in linea con un proprio “risalente indirizzo”, ha affermato, nella sentenza n. 10636/2017, che l’adozione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso, detto controllo non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, si deve ritenere tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo occulto, in quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, “purché l’attività di accertamento avvenga mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.
Nel caso di specie, un dipendente di un centro commerciale è stato sorpreso a prelevare prodotti nel reparto dolciumi, per ben nove volte in sei giorni.
Il furto è stato ripreso da una telecamera installata nel magazzino dove operavano gli addetti delle agenzie esterne (non i dipendenti del centro commerciale).
Regolarità contributiva e Durc on line
/in PrassiCon il messaggio 3220/2017 l’INPS ha avviato, dal 1° settembre 2017, numerosi controlli di verifica sulla regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc on line.
I controlli vogliono evitare eventuali fruizioni indebite di benefici normativi e contributivi.
Il Durc “interno” è un documento unico di regolarità contributiva richiesto ai datori di lavoro per fruire di benefici normativi e contributivi, definito “interno” perché gestito dall’INPS per i benefici di competenza dell’Istituto, senza emettere alcuna documentazione.
Per poter godere di benefici normativi e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a possedere il Durc, condizione minima richiesta anche dagli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, se sottoscritti.
Per effettuare i controlli sulla regolarità contributiva, l’INPS si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica; i datori di lavoro in posizione irregolare dovranno, quindi, sanare le proprie posizioni debitorie per non decadere dai benefici.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro, tramite pec un modulo ad hoc contenente un’autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Il diritto di difesa del dirigente
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 20.6.2017, n. 15204 – L’art. 7 stat. lav. e il rapporto di lavoro dirigenziale
La Suprema Corte, rimarcando un orientamento consolidato, ha affermato che le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 stat. lav., poiché volte a tutelare il diritto di difesa della generalità dei lavoratori subordinati, sono applicabili anche al dirigente.
La Corte definisce come “vecchia” e “logora” la nozione di dirigente inteso come alter ego del datore di lavoro. Nella decisione è altresì ribadita la rilevanza assunta, nel nostro ordinamento, dal principio “audiatur et altera pars”, come indefettibile garanzia di difesa per ogni prestatore di lavoro incolpato di un addebito disciplinare, “prima che il datore di lavoro determini, con un suo atto unilaterale, conseguenze negative nella sua sfera soggettiva”.
Il d.lgs. n. 254/2016 e la responsabilità sociale delle imprese
/in NormativaIn virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni devono depositare una dichiarazione individuale di carattere non finanziario sul proprio andamento, sui propri risultati e sull’impatto dalla propria attività dal punto di vista ambientale, sociale, della gestione del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione.
Tale rendicontazione è obbligatoria per i soggetti indicati dall’art. 2 del medesimo testo normativo, ovvero per gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
b) totale dei ricavi nette delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, ad euro 20.000 e, nel massimo , ad euro 100.000.
La riforma del pubblico impiego
/in NormativaIn data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 75/2017, contenente modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 165/2001, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Tra le principali novità del testo normativo, si ricordano le seguenti:
– divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione personale, continuativa e coordinata (salvo limitate eccezioni);
– necessità di prevedere, nei bandi di concorso per l’assunzione di personale, il requisito della conoscenza della lingua inglese;
– limiti più stringenti alla possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile;
– previsione di un piano triennale per la stabilizzazione dei precari, che interessa chi ha lavorato alle dipendenze della P.A. per almeno tre anni negli ultimi otto;
– introduzione di una nuova disciplina del licenziamento disciplinare;
– affidamento all’INPS degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia e previsione di nuove fasce di reperibilità domiciliare;
– obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento nullo o annullato con la fissazione di un tetto massimo di ventiquattro mensilità per l’indennità risarcitoria.
Smart Working e lavoro autonomo: Firenze 11.7.17
/in News ed EventiIn data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La riforma assume particolare rilevanza nell’attuale quadro normativo: viene rafforzato il sistema di tutele economiche e sociali per i lavoratori autonomi e introdotto – a seguito di un lungo dibattito – il c.d. lavoro agile, ovvero una nuova modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, che si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ti Forma promuove un primo evento formativo sul tema per il prossimo 11 luglio, a Firenze, dalle ore 10 alle ore 14.
Relatore il Prof. Avv. Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa.
Ecco il programma il convegno.
I controlli difensivi occulti
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 – Sui controlli difensivi occulti
La Suprema Corte, in linea con un proprio “risalente indirizzo”, ha affermato, nella sentenza n. 10636/2017, che l’adozione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso, detto controllo non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, si deve ritenere tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo occulto, in quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, “purché l’attività di accertamento avvenga mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.
Nel caso di specie, un dipendente di un centro commerciale è stato sorpreso a prelevare prodotti nel reparto dolciumi, per ben nove volte in sei giorni.
Il furto è stato ripreso da una telecamera installata nel magazzino dove operavano gli addetti delle agenzie esterne (non i dipendenti del centro commerciale).