Cass. civ., sez. lav., sent. 25 settembre 2024, n. 25621
Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato il delicato tema della posticipazione dell’erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici con riferimento, nello specifico, ai lavoratori in soprannumero che hanno avuto accesso al prepensionamento ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.l. n. 95/2012. Questa disposizione, fino al 2016, ha reso possibile il pensionamento dei dipendenti pubblici eccedentari secondo i requisiti più favorevoli previgenti alla riforma c.d. Fornero, stabilendo altresì che la liquidazione del trattamento di fine rapporto avvenga al momento in cui i prepensionati avrebbero compiuto l’età pensionabile prevista dal regime ordinario post-riforma.
La liquidazione del TFS dei dipendenti pubblici viene posticipata rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, con finalità di contenimento della spesa: il regime generale prevede l’erogazione dopo 24 mesi in caso di pensionamento “anticipato” e dopo 12 mesi in caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o dell’anzianità massima (art. 3, co. 2, d.l. 97/1997). Queste previsioni sono state oggetto di più questioni di costituzionalità all’esito delle quali la Consulta, pur senza pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità, ha evidenziato lo squilibrio del sistema che rischia di compromettere, per i dipendenti pubblici, il godimento delle funzioni retributive e previdenziali del TFS (Corte cost., sentt. nn. 159/2019 e 130/2023).
Con la sentenza in oggetto, per quanto riguarda la specifica disposizione in esame, la Cassazione non ha condiviso i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente: la deroga rispetto al regime ordinario di liquidazione del TFS – che per i dipendenti pubblici prepensionati può avvenire a distanza anche di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro – è integrata e bilanciata dal riconoscimento, ai lavoratori soprannumerari, del trattamento pensionistico in anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, con applicazione dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione previsti prima della riforma del sistema previdenziale.
Correttivo Codice della crisi: novità per i rapporti di lavoro
/in NormativaD.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 32, co. 2 e 3.
Lo scorso 28 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante il terzo «correttivo» al Codice della crisi e dell’insolvenza. La novella è intervenuta anche sui profili legati alla sorte dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi, sostituendo il testo dell’art. 189 del Codice e aggiungendo un comma all’art. 190.
La novità più vistosa sta nell’eliminazione, al primo comma dell’art. 189, dell’inciso secondo cui «l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento»: si trattava di una chiarificazione importante la cui eliminazione, tuttavia, non fa venire meno l’operatività dell’istituto della sospensione dei rapporti di lavoro al momento dell’apertura della liquidazione, finché il curatore non comunica il subentro nei rapporti o il recesso. Nient’altro che un restyling lessicale, invece, rappresenta la sostituzione dell’espressione «risoluzione di diritto» con quella della «cessazione dei rapporti» allo scadere dei quattro mesi di sospensione, nel caso di inerzia del curatore: rimane comunque l’anomalia della previsione della cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di un provvedimento datoriale volto a tale scopo.
Altre innovazioni significative stanno nell’eliminazione degli obblighi di comunicazione all’Ispettorato del lavoro e del potere di quest’ultimo di chiedere la proroga della sospensione dei rapporti. La riforma precisa che ai licenziamenti collettivi avviati dall’impresa in liquidazione non si applica la procedura c.d. anti-delocalizzazioni e che i termini per richiedere la NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore.
Il preposto negli appalti secondo il Ministero del Lavoro
/in PrassiMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpello 30 settembre 2024, n. 4
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello alla Commissione costituita in materia presso il Ministero del lavoro, formulando tre quesiti interconnessi: se, in un’attività in appalto, sia sempre obbligatoria la nomina del preposto (anche nel caso di attività svolta da due soli lavoratori, che operano in autonomia e senza che uno abbia funzione di vigilanza o coordinamento sull’altro); se in un’attività in appalto il preposto debba essere designato fra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o possa anche essere individuato in figure quali il project manager, che non si reca presso il cliente; se in un’attività in appalto svolta da un solo lavoratore debba essere individuato il preposto.
La Commissione ha richiamato i suoi orientamenti recenti che valorizzano il ruolo del preposto, coerentemente con la funzione affidata a questa figura dalla normativa. Con l’interpello n. 5/2023, infatti, la Commissione aveva precisato che il preposto deve sempre essere individuato e che il datore stesso può svolgerne le funzioni nei soli casi limite di ridottissima complessità organizzativa (ad esempio, l’impresa con un solo dipendente). Ciò premesso, la Commissione ha risposto ai quesiti affermando che gli appaltatori devono sempre indicare ai committenti il personale che svolge la funzione di preposto e che tale ruolo può essere svolto solo dal personale presente sul sito, il quale soltanto può effettivamente adempiere alle funzioni previste.
Durante le ferie, il lavoratore deve mantenere la retribuzione normalmente percepita
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., ord. 27 settembre 2024, n. 25850.
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte è tornata sul tema dell’individuazione delle voci retributive che sono dovute al dipendente durante il godimento delle ferie.
La Corte di Appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ricorrente a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva non solo della base tabellare ma anche delle indennità perequativa, compensativa e di turno. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha ripercorso i suoi orientamenti in materia, ricordando che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo feriale è fortemente influenzata dalle indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia UE nell’interpretazione della direttiva 2003/88. Secondo la Corte di Giustizia, durante le ferie il lavoratore deve percepire durante il periodo di riposo la retribuzione ordinaria, rischiandosi diversamente di dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie stesse, in contrasto con gli obbiettivi del legislatore europeo.
La Cassazione, a partire almeno dalla sent. n. 13425/2019, ha declinato tale nozione «europea» di retribuzione feriale nel senso che essa debba ricomprendere «qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», in modo da garantire al lavoratore in ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa. Ciò premesso, la Cassazione ha ritenuto attendibile l’inclusione in tale nozione delle indennità su cui verteva la controversia.
APE Sociale: non è necessario aver fruito dell’indennità di disoccupazione
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., sent. 17 settembre 2024, n. 24950
La Cassazione, con la sentenza in commento, prende posizione su un indirizzo dell’INPS secondo cui, per accedere al beneficio dell’APE Sociale, che consiste nella fruizione di una indennità fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, è necessario non solo trovarsi in stato di disoccupazione ma anche l’aver beneficiato di un’indennità di disoccupazione. L’INPS difendeva questa tesi sulla base del fatto che l’art. 1, co. 179, l. n. 232/2016 – che istituisce l’APE Sociale – condiziona la prestazione, fra le altre cose, al fatto che i richiedenti «abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante».
Secondo la Cassazione, che conferma le precedenti sentenze di merito, tale tesi è priva di fondamento. Un’interpretazione testuale e logica della disposizione rende evidente che il requisito della distanza temporale fra la fruizione dell’indennità e l’APE Sociale rileva solo qualora l’indennità sia stata effettivamente fruita, ma non condiziona affatto il diritto all’APE che, d’altra parte, è maggiormente necessario quando il beneficiario non ha potuto nemmeno beneficiare dell’indennità di disoccupazione.
La Cassazione sulla posticipazione del TFS per i dipendenti pubblici prepensionati
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., sent. 25 settembre 2024, n. 25621
Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato il delicato tema della posticipazione dell’erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici con riferimento, nello specifico, ai lavoratori in soprannumero che hanno avuto accesso al prepensionamento ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.l. n. 95/2012. Questa disposizione, fino al 2016, ha reso possibile il pensionamento dei dipendenti pubblici eccedentari secondo i requisiti più favorevoli previgenti alla riforma c.d. Fornero, stabilendo altresì che la liquidazione del trattamento di fine rapporto avvenga al momento in cui i prepensionati avrebbero compiuto l’età pensionabile prevista dal regime ordinario post-riforma.
La liquidazione del TFS dei dipendenti pubblici viene posticipata rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, con finalità di contenimento della spesa: il regime generale prevede l’erogazione dopo 24 mesi in caso di pensionamento “anticipato” e dopo 12 mesi in caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o dell’anzianità massima (art. 3, co. 2, d.l. 97/1997). Queste previsioni sono state oggetto di più questioni di costituzionalità all’esito delle quali la Consulta, pur senza pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità, ha evidenziato lo squilibrio del sistema che rischia di compromettere, per i dipendenti pubblici, il godimento delle funzioni retributive e previdenziali del TFS (Corte cost., sentt. nn. 159/2019 e 130/2023).
Con la sentenza in oggetto, per quanto riguarda la specifica disposizione in esame, la Cassazione non ha condiviso i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente: la deroga rispetto al regime ordinario di liquidazione del TFS – che per i dipendenti pubblici prepensionati può avvenire a distanza anche di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro – è integrata e bilanciata dal riconoscimento, ai lavoratori soprannumerari, del trattamento pensionistico in anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, con applicazione dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione previsti prima della riforma del sistema previdenziale.
Licenziamento per attività lavorative durante la malattia: l’onere della prova è del datore
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., ord. 4 settembre 2024, n. 23747
La Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in tema di licenziamento del lavoratore che abbia svolto, in costanza di malattia, altre attività di natura lavorativa o extralavorativa. Il caso a quo riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente il quale, a pochi giorni dal termine del periodo di malattia dovuto ad un infortunio ad un braccio, veniva ripreso mentre svolgeva attività lavorativa in un bar, compreso il sollevamento di alcuni leggeri carichi. Il licenziamento era stato ritenuto illegittimo in entrambi i precedenti gradi di giudizio, avendo i giudici di merito ritenuto che era onere del datore, non assolto, dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore era tale da mettere a rischio la sua piena guarigione.
La Cassazione ha confermato tale statuizione, che si presenta coerente ai precedenti rilevanti in materia (Cass. n. 13063/2022), secondo i quali grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l’attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente: ciò in conseguenza dell’art. 5, l. 604/1966, secondo cui è il datore di lavoro a dover provare tutti gli elementi che integrano la fattispecie giustificativa del licenziamento. Il ricorso datoriale è stato, pertanto, rigettato.