La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 28.3.2023, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost, dell’art. 8 del D.L. 138/2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario dello stesso.
La Consulta nel dichiarare l’inammissibilità – in relazione alla non adeguata motivazione circa l’appartenenza o meno dell’accordo aziendale oggetto di causa nella fattispecie del contratto collettivo di prossimità di cui al predetto art. 8 del D.L. 138/2011 – ricorda che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.
L’efficacia generale (c.d. erga omnes), rappresentando un’eccezione, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 del D.L. 138/2011 la condiziona e cioè che l’accordo:
– sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
– sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
– sia alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – “alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività»;
– riguardi “la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione” con riferimento a specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.
Cassazione: repechage e posizioni lavorative disponibili a breve distanza dal recesso
da Admin2La Suprema Corte, con la sentenza n. 12132 del 8 maggio 2023, ha affermato che il datore di lavoro deve prendere in esame, ai fini del rispetto dell’obbligo di repechage, anche le posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso.
Dunque, la valutazione datoriale non deve essere cristallizzata al momento del licenziamento, ma deve riguardare anche le eventuali posizioni di cui è imminente la disponibilità.
Nel caso affrontato, infatti, due dipendenti con mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato, dovevano essere sostituti in quanto, contestualmente al licenziamento, avevano già presentato le dimissioni e stavano lavorando il periodo di preavviso.
Cassazione: l’assegnazione di sede e mansioni in caso di ripristino del rapporto
da Admin2La Suprema Corte, con ordinanza del 3 maggio 2023, n. 11564, ha rimarcato che l’ordine giudiziale di ripristino della posizione di lavoro deve essere adempiuto riassegnando il lavoratore nel posto precedentemente occupato e nelle mansioni originarie, e in via prioritaria rispetto ad altri dipendenti.
Il trasferimento del lavoratore reintegrato ad altra unità produttiva è possibile purché sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non può rientrarvi l’avvenuta sostituzione del lavoratore licenziato con altro dipendente, dovendosi considerare la sostituzione come provvisoria e condizionata al definitivo rigetto dell’impugnativa del licenziamento.
Seminario di presentazione del Manuale di Diritto del lavoro del Prof. Albi, Giuffré 2023
da Admin2Il prossimo 10 maggio alle 15 nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza si svolgerà un seminario sui principi costituzionali del lavoro.
L’iniziativa è promossa congiuntamente da Dirpolis della Scuola Sant’Anna di Pisa e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e si svolge nell’ambito del progetto Simulab5 e del Laboratorio Giuslavoristico.
L’iniziativa vedrà le relazioni della Prof. Loi (Università di Cagliari) e del Prof. Canavesi (Università di Macerata) e sarà coordinata dal Prof. Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).
Il seminario sarò l’occasione per presentare il Manuale di diritto del lavoro del Prof. Albi edito da Giuffrè, 2023.
Sarà presente l’autore.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici: principali novità lavoristiche
da Admin2È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che riporta il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
Ai sensi dell’art. 229, il codice “entra in vigore”, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 ma le disposizioni, con i relativi allegati, “acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.
Tra le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori si segnalano:
– l’Articolo 11, relativo all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti;
– l’art. 41 che, nel disciplinare i livelli e contenuti della progettazione, prevede le modalità di determinazione del costo del lavoro, demandando ad apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– l’art. 57 che regolamenta le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi;
– l’art. 119 che, nel disciplinare il subappalto, regolamenta il regime della solidarietà in solido tra l’aggiudicatario e il subappaltatore e le relative ipotesi eccettuative.
Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’estensione dell’efficacia dei contratti di prossimità
da Admin2La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 28.3.2023, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost, dell’art. 8 del D.L. 138/2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario dello stesso.
La Consulta nel dichiarare l’inammissibilità – in relazione alla non adeguata motivazione circa l’appartenenza o meno dell’accordo aziendale oggetto di causa nella fattispecie del contratto collettivo di prossimità di cui al predetto art. 8 del D.L. 138/2011 – ricorda che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.
L’efficacia generale (c.d. erga omnes), rappresentando un’eccezione, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 del D.L. 138/2011 la condiziona e cioè che l’accordo:
– sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
– sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
– sia alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – “alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività»;
– riguardi “la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione” con riferimento a specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.
Cassazione: utilizzo della posta elettronica aziendale per l’invio di comunicati sindacali
da Admin2La Cassazione, con l’ordinanza n. 7799 del 17.03.2023, ha affermato che l’invio di comunicati sindacali per mezzo della posta elettronica aziendale è legittimo qualora non rechi pregiudizio alla normale attività lavorativa.
Per la Suprema Corte l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.
Dunque, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale (c.d. “volantinaggio elettronico”), è assimilabile all’attività di proselitismo e, pertanto, è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, secondo i limiti previsti dall’art. 26, c. 1, della l. 300/1970.
Nel caso di specie la società non aveva dimostrato il detto pregiudizio e, pertanto, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore.