Continua l’intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina di cui all’art. 18, l. n. 300/70.
Con la sentenza n. 125/2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), limitatamente alla parola «manifesta».
La Corte ricorda che “il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)”.
Sebbene, “l’attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore”, questi “è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 59 del 2021)”.
La disposizione nella sua formulazione originale non è rispettosa dei citati principi, in quanto, rileva la Corte, il requisito del carattere manifesto è indeterminato – atteso che “demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico” – e non vi è “alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l’insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio”.
Pertanto, a seguito di tale intervento, vi sarà sempre applicazione della c.d. tutela reale debole, di cui al comma 4 dell’art. 18 St. Lav., in caso di insussistenza del fatto (oggettivo) posto alla base del licenziamento, senza più doversi interrogare sul suo carattere manifesto, o meno.
La Corte Costituzionale sulla “manifesta” insussistenza del giustificato motivo oggettivo
da Admin2Continua l’intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina di cui all’art. 18, l. n. 300/70.
Con la sentenza n. 125/2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), limitatamente alla parola «manifesta».
La Corte ricorda che “il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)”.
Sebbene, “l’attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore”, questi “è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 59 del 2021)”.
La disposizione nella sua formulazione originale non è rispettosa dei citati principi, in quanto, rileva la Corte, il requisito del carattere manifesto è indeterminato – atteso che “demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico” – e non vi è “alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l’insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio”.
Pertanto, a seguito di tale intervento, vi sarà sempre applicazione della c.d. tutela reale debole, di cui al comma 4 dell’art. 18 St. Lav., in caso di insussistenza del fatto (oggettivo) posto alla base del licenziamento, senza più doversi interrogare sul suo carattere manifesto, o meno.
Garante Privacy: e-mail aziendale e rapporti di collaborazione
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali, con ordinanza ingiunzione del 7 aprile 2022, ha sanzionato una società che aveva inibito alla propria collaboratrice (agente) l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali.
Il Garante, in particolare, afferma che “pur tenuto conto della strutturale diversità fra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di agenzia – evidentemente incidente in particolare sulla richiamabilità delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (e quindi anche degli art. 113 e 114 del Codice), nonché del carattere decisivo del piano fattuale, a dispetto del mero nomen iuris, ai fini della corretta qualificazione del rapporto in essere (v. Cass, sent. n. 4884 del 1.03.2018) – il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell’ambito di un qualsivoglia rapporto di lavoro deve conformarsi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, a tutela di lavoratori e di terzi (v. Raccomandazione CM/Rec (2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, spec. punto 3)”.
Quando il datore di lavoro non può rivestire la funzione di RSPP
da Admin2La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, ha stabilito che il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP.
Per la Cassazione, il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, quale quello datoriale, in quanto occorre evitare commistioni tra ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che, inoltre, devono cooperare su piani differenti (decisionale il datore di lavoro, consultivo il RSPP).
La decisione della Cassazione deve ovviamente essere letta alla luce dell’articolata disciplina legale che contempla ipotesi (v., in particolare, art. 34 d.lgs. n. 81/2008) in cui lo svolgimento diretto di tale funzione è consentito al datore di lavoro.
Oltre tali ipotesi occorre rimarcare che la confusione dei ruoli è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro.
Attività ispettiva sulle imprese sociali
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 54 del 29 marzo 2022, che definisce forme, contenuti e modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali.
Il provvedimento determina l’oggetto e l’ambito di applicazione delle attività di controllo, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal d. lgs. n. 112/2017 e la definizione del contributo per le spese relative al sistema di vigilanza nonché l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio delle ispezioni.
Proroga dell’obbligo delle mascherine nei luoghi di lavoro
da Admin2Il 4 maggio scorso, nella riunione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, si è deciso di ritenere operante il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, ove si prevede l’utilizzo obbligatorio delle mascherine secondo quanto previsto dal medesimo Protocollo.
Le parti si sono impegnate ad un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità degli aggiornamenti al Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Rifiuto del trasferimento e illegittimità del licenziamento
da Admin2La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13895, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice motivato dal rifiuto al trasferimento immediato da Firenze a Torino.
La lavoratrice, pur rifiutando il trasferimento, si era dichiarata disponibile allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede originaria.
Nel giudizio, i giudici, hanno ritenuto legittimo il rifiuto e, dunque, annullato il licenziamento, ritenendo applicabile il principio di cui all’art. 1460 cod. civ. (“ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie”) in ragione della notevole distanza del trasferimento presso una sede che da molto tempo non veniva coperta e che non era stata coperta neppure dopo il licenziamento nonché della violazione dell’obbligo di preavviso da parte della società.