Il c.d. Family act contiene deleghe per l’adozione, il riordino e il potenziamento delle disposizioni volte al contrasto della denatalità, attraverso il sostegno della genitorialità e la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, è prevista l’adozione di uno o più decreto legislativi attuativi con misure nei seguenti ambiti: congedi e permessi; congedo paternità e maternità; conciliazione vita-lavoro.
Verranno, inoltre, previsti incentivi correlati alla modalità di lavoro flessibile ed alla sostituzione per maternità, nonché una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza del lavoro nel caso di malattia dei figli.
È prevista, altresì, la possibilità di prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Crisi di impresa e rapporti di lavoro
da Admin2Il prossimo 9 giugno parteciperò al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura territoriale presso la Corte d’Appello di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La mia relazione si occuperà in particolare del rapporto di lavoro e della sua risoluzione nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Le buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
da Admin2Il prossimo 18 maggio parteciperò alla giornata di premiazione della prima edizione del Concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili” che si svolgerà presso l’Auditorium Inail di Piazzale Pastore in Roma.
Sarà l’occasione per riflettere su un tema centrale nel rapporto di lavoro, un tema che invece torna al centro dell’attenzione quando rivela le tragiche conseguenze che derivano del disinteresse (e a volte dal disprezzo) per la salute e per la sicurezza delle persone che lavorano.
Le tipizzazioni contrattuali nel licenziamento disciplinare
da Admin2La Suprema Corte, con la sentenza n. 11665 dell’undici aprile 2022 è intervenuta sulla previsione del comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300/1970 – che sanziona, tra l’altro, la mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili – affermando che nel caso in cui ”la fattispecie punita con una sanzione conservativa sia delineata dalla norma collettiva attraverso una clausola generale, al giudice è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussimibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta”.
Ciò in quanto, per la Cassazione, dalla disposizione “non si evince alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie”.
Smart working e lavoratori fragili
da Admin2Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 del 2022, è stato approvato, in Commissione Affari Sociali alla Camera, l’emendamento che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working e, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero) e la proroga del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità.
È prevista, altresì, la proroga fino al 31 agosto delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per i lavoratori del settore privato.
La Legge 7 aprile 2022, n. 32 (Family Act)
da Admin2Il c.d. Family act contiene deleghe per l’adozione, il riordino e il potenziamento delle disposizioni volte al contrasto della denatalità, attraverso il sostegno della genitorialità e la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, è prevista l’adozione di uno o più decreto legislativi attuativi con misure nei seguenti ambiti: congedi e permessi; congedo paternità e maternità; conciliazione vita-lavoro.
Verranno, inoltre, previsti incentivi correlati alla modalità di lavoro flessibile ed alla sostituzione per maternità, nonché una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza del lavoro nel caso di malattia dei figli.
È prevista, altresì, la possibilità di prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Cassazione penale: mobbing e atti persecutori
da Admin2La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza del 5 aprile 2022, n. 12827, ha condannato per atti persecutori aggravati il Presidente di una società di raccolta rifiuti che aveva “reiteratamente minacciato le persone offese di “cementarle” in un pilastro, li ha invitati a confrontarsi fisicamente con lui, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale”.
Per la Cassazione penale per la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori), “è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice” (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita).
A differenza del mobbing nell’ambito civilistico, per cui è richiesto il perseguimento di uno scopo specifico, per la configurazione degli atti persecutori non occorre, dunque, che le condotte siano dirette ad un fine specifico.