Lo scorso 14 dicembre la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene modificato l’articolo 14 del d.lgs 81/2008 recante “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, si prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n.81/2015.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione
Vengono inoltre modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Si precisa che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art.19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lett f) bis).
Il nuovo comma 8 bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indi- care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene altresì modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Somministrazione di lavoro
Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale
Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Le disposizioni in commento si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
Cassa integrazione Covid-19: differimento termini decadenziali
da Admin2Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto previsto dall’art. 11 bis della l. n. 215/2021.
L’INPS precisa che rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11 bis del d.l. n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
Congedo parentale Covid-19: le istruzioni INPS
da Admin2Con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall’articolo 9 del d.l. n.146/2021, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito – a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021- dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
La circolare, in particolare, riporta i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) “Congedo parentale SARS CoV-2”
Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni
Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 4 dell’articolo 9 del d-l. n. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
c) Congedo parentale
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
d) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL.
Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
f) Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattualedell’altro genitore convivente con il figlio.
Revocazione della pronuncia di declaratoria del licenziamento
da Admin2Con ordinanza n. 40895 del 20 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’ipotesi di revocazione, di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c., presuppone che il documento decisivo – non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario – preesista alla decisione impugnata.
Ciò è desumibile dall’espressione “sono stati ritrovati” contenuta nel citato art. 3 c.p.c., alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento.
La Corte ha precisato che la disposizione di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. non può, quindi, essere invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione, ma trova applicazione nei soli casi in cui un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato trovato successivamente a tale decisione.
Appalto genuino e onere della prova
da Admin2Con la sentenza del 26 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha affermato che grava sul datore di lavoro, formale o sostanziale, l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di validi contratti di appalto per tutta la durata dello svolgimento della prestazione lavorativa, così da rendere evidente la sussistenza di una ipotesi di regolare e valida dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.
La conversione in legge del decreto Fiscale
da Admin2Lo scorso 14 dicembre la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene modificato l’articolo 14 del d.lgs 81/2008 recante “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, si prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n.81/2015.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione
Vengono inoltre modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Si precisa che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art.19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lett f) bis).
Il nuovo comma 8 bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indi- care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene altresì modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Somministrazione di lavoro
Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale
Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Le disposizioni in commento si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
Proroga dello stato di emergenza
da Admin2Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Come indicato nel comunicato stampa del Governo del 14 dicembre, per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.