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Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

10 Dicembre 2021da Admin2

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

In continuità con le Linee Guida emanate a maggio 2020 (prima versione), delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-Covid19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde Covid-19.

Le Linee Guida riguardano i seguenti settori:

– Ristorazione e cerimonie

– Attività turistiche e ricettive

– Cinema e spettacoli dal vivo

– Piscine termali e centri benessere

– Servizi alla persona

– Commercio

– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre

– Parchi tematici e di divertimento

– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi

– Convegni e congressi

– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

– Sagre e fiere locali

– Corsi di formazione

– Sale da ballo e discoteche

Le Linee Guida

  • Linee Guida Min. Salute
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/vista-potata-delle-donne-di-affari-che-leggono-documento_74855-4169.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:43:572021-12-10 11:43:57Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Prassi in Prassi

Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla prestazione NASpI: le indicazioni INPS

10 Dicembre 2021da Admin2

Con circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 l’INPS ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Com’è noto l’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, ha disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.

L’Istituto ricorda che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa – in virtù della proroga sancita da c.d. decreto Sostegni (art. 8, comma 9, d.l. n. 42/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021) – fino al 30 giugno 2021.

Il decreto Sostegni all’art. 8 ha previsto per determinati datori di lavoro individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo, la proroga del divieto di potere ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il comma 11 dello stesso articolo 8 ha introdotto poi alcune deroghe a tale divieto, con la conseguenza che per gli stessi datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 è stata mantenuta la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino al 31 ottobre 2021.

Ulteriori deroghe in tal senso sono state successivamente previste dal d.l. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), dal d.l. n.103/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2021 e dal d.l. n. 146/2021.

L’INPS ha quindi chiarito che la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021 è prevista:

– fino alla data del 31 ottobre 2021per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;

– al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:

  • per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
  • per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, autorizzati al trattamento CIGO COVID;
  • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati autorizzati, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
  • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.

L’Istituto ha precisato che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

La circolare

  • INPS circolare n. 180:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:44:222021-12-10 11:44:22Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla prestazione NASpI: le indicazioni INPS
Prassi in Prassi

Isolamento lavorativo e licenziamento ritorsivo

10 Dicembre 2021da Admin2

Con la sentenza n. 2805 del 15 novembre 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che le condotte datoriali finalizzate a indurre la lavoratrice in uno stato di prostrazione e a farla sentire isolata nell’ambiente di lavoro, costituiscono elementi presuntivi gravi e concordanti che inducono a qualificare il licenziamento alla stessa irrogato come ritorsivo.

Il Tribunale, in particolare, ha ricordato che l’allegazione, da parte del lavoratore, del relativo carattere del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 della n. 604/1966, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso.

Peraltro, pur essendo onerato il lavoratore di provare il carattere ritorsivo del licenziamento, il giudice di merito può valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.

La sentenza

  • Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n.2805:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/03/silhouette-executive-holding-clipboard_1098-2887.jpg 385 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:44:452021-12-10 11:44:45Isolamento lavorativo e licenziamento ritorsivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il Protocollo Orlando sul lavoro in modalità agile

9 Dicembre 2021da Admin2

Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato.

Il Protocollo è il frutto di un lungo lavoro della Commissione di studio che ho l’onore di presiedere – e qui voglio ringraziare tutti i componenti per il loro grande contributo – ma soprattutto del dialogo e del confronto che il Ministro Orlando ha saputo mettere in pratica con le parti sociali.

Il Protocollo Orlando dimostra che il dialogo fra istituzioni pubbliche e parti sociali può avere uno sguardo lungo sulla futura regolazione, uno sguardo che ha una prospettiva europea e che affronta senza paura le sfide che abbiamo davanti.

Il Protocollo

  • Protocollo Nazionale Lavoro Agile
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/12/prot-def.png 341 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-09 09:23:282021-12-09 09:23:28Il Protocollo Orlando sul lavoro in modalità agile
Prassi in Prassi

In vigore il decreto legge che introduce il Super Green Pass

6 Dicembre 2021da Admin2

Oggi, 6 dicembre 2021, entra in vigore il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (G.U. n. 282 del 26 novembre 2021).

Illustriamo di seguito le principali novità introdotte dal decreto.

Adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

Il decreto modifica il d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 76/2021, stabilendo che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) sono tenuti ad eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021.

Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

Estensione dell’obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 52/2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori

Anche in questo caso la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi Covid-19

Il decreto interviene modificando il d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, estendendo l’obbligo di Green Pass ad ulteriori settori quali alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19

Il decreto modifica l’art. 9 del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021 stabilendo che la durata delle certificazioni verdi Covid-19, a partire dal 15 dicembre 2021, passa da dodici a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo.

Green Pass rafforzato

Viene modificato altresì l’art. 9-bis del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87/2021, prevedendo che il Green Pass “rafforzato” potrà essere rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, mentre il Green Pass “base“, continuerà ad essere rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

A partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato varrà già in zona bianca e sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione (spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche).

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività potranno accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 172:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/doctor-holding-preparing-vaccine-while-wearing-protective-equipment_23-2148847188.jpg 416 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:42:422021-12-06 13:12:54In vigore il decreto legge che introduce il Super Green Pass
Normativa in Normativa

La segnalazione del Garante Privacy sulla possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro

6 Dicembre 2021da Admin2

Il Garante per la protezione dei dati personali, con segnalazione inviata al Parlamento e al Governo sulla possibilità introdotta dalla l. n. 165/2021, di conversione del d.l. 127/2021, di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato, ha osservato che tale previsione rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “Green Pass”.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, infatti, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679).

La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.

Ad avviso del Garante la previsione introdotta dalla l. n. 165/2021, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del Green Pass, rende anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

La prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta inoltre con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

Una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe in questo modo privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).

Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).

In tale prospettiva, il Garante ha apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.

Concludendo il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che la prevista facoltà di conservazione del Green Pass non può del resto ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile.

Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

La segnalazione

  • Garante Privacy segnalazione
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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