Con le raccomandazioni n. 5 e n. 8 del 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni operative in ordine alla definizione della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19 nonché in relazione all’applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da Covid-19.
Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta
L’Istituto ha precisato che il periodo di ITA dovrà partire dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia Covid-19.
La definizione (termine) del periodo di ITA avverrà, invece, quando l’infortunato sarà risultato asintomatico e negativo a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della salute (circolare n. 0006607 del 29.02.2020).
La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2
Con la raccomandazione n. 8/2020 l’INAIL ha affermato che sotto il profilo medico-legale, l’accertamento della possibile fonte di contagio costituisce il primo momento dell’istruttoria medico-legale e richiede diversi passaggi valutativi, volti a qualificare il lavoratore come appartenente alla categoria a elevato rischio.
Tale procedura presuppone lo stesso rigore metodologico applicato alle altre tipologie di eventi infortunistici o tecnopatici.
In particolare, la presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
- qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta;
- corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico; informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull’adozione delle misure di contenimento);
- coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- prova contraria.
Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del Green Pass
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema del DPCM – pubblicato in data 12 ottobre 2021 – che ha introdotto nuove modalità di verifica del Green Pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Il Garante, in particolare, ha evidenziato che l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.
Il sistema utilizzato per la verifica del Green Pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le PA aderenti), il Portale dell’Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale-DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un Green Pass valido.
Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.
Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti.
La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.
Pubblico impiego: le Linee Guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19
da Admin2Con il DPCM 12 ottobre 2021 sono state dettate le Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina relativa all’ obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale.
Le Linee Guida intervengono facendo chiarezza su:
• Contenuto ed esclusioni dall’obbligo di Green Pass
• Modalità e soggetti preposti al controllo
• Controlli manuali, automatizzati e a campione
• Flessibilità degli orari di ingresso e di uscita
• Trasporti
Aggiornate le FAQ sull’obbligo di possesso del Green Pass in ambito lavorativo
da Admin2Il Governo, a seguito dell’emanazione dei due DPCM del 12 ottobre 2021, ha aggiornato le Faq sulle verifiche del Green Pass in ambito lavorativo.
Le Faq sono consultabili al seguente link.
Il diritto del lavoro al tempo del PNRR. Un ponte verso il futuro
da Admin2Il prossimo 14 ottobre si terrà l’evento organizzato da AGI “Il diritto del lavoro al tempo del PNRR. Un ponte verso il futuro”.
Parteciperò personalmente alla tavola rotonda delle ore 10.00 dedicata all’analisi del ruolo del diritto del lavoro nel progetto di rilancio.
L’evento si terrà in diretta streaming.
I criteri INAIL per la definizione della presunzione semplice di contagio da Covid-19
da Admin2Con le raccomandazioni n. 5 e n. 8 del 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni operative in ordine alla definizione della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19 nonché in relazione all’applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da Covid-19.
Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta
L’Istituto ha precisato che il periodo di ITA dovrà partire dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia Covid-19.
La definizione (termine) del periodo di ITA avverrà, invece, quando l’infortunato sarà risultato asintomatico e negativo a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della salute (circolare n. 0006607 del 29.02.2020).
La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.
Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2
Con la raccomandazione n. 8/2020 l’INAIL ha affermato che sotto il profilo medico-legale, l’accertamento della possibile fonte di contagio costituisce il primo momento dell’istruttoria medico-legale e richiede diversi passaggi valutativi, volti a qualificare il lavoratore come appartenente alla categoria a elevato rischio.
Tale procedura presuppone lo stesso rigore metodologico applicato alle altre tipologie di eventi infortunistici o tecnopatici.
In particolare, la presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
La proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili
da Admin2Alcune importanti novità concernenti i lavoratori fragili sono contenute nella legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021), recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
In particolare l’art. 2-ter ha prorogato le disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui all’art. 26, commi 2 e 2 bis del d.l. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.