È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.
Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).
I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali: la circolare INPS sulla decorrenza dei termini
da adminCon la circolare n. 72 del 29 aprile 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali.
Com’è noto il comma 1 dell’articolo 8 del d.l. n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS ha osservato che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del d.l. n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.
In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, l’Istituto fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).
Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.
Sull’impugnativa stragiudiziale del licenziamento trasmessa a mezzo pec
da adminCon l’ordinanza dell’8 aprile 2021 il Tribunale di Monza ha ritenuto valida l’impugnazione del licenziamento effettuata mediante trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore della scansione della lettera firmata a mano dal lavoratore.
Il Giudice, rivedendo la propria posizione, ha affermato che tale impugnazione è valida e idonea a impedire la decadenza ai sensi dell’art. 6 della l. 604/1966, integrando pienamente il requisito della forma scritta.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiara illegittimo il licenziamento collettivo impugnato per inosservanza del termine di sette giorni nell’espletamento delle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991.
Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta e legittimazione ad agire
da adminCon la sentenza n. 9828 del 14 aprile 2021 la Cassazione ha affermato che l’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione.
La Corte ha infatti precisato che l’invalidità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell’annullabilità ex art. 1441, comma 1, c.c. e non in quello della nullità, talché l’azione per l’annullamento può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse ma soltanto da parte dei titolari dell’interesse di diritto sostanziale.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento collettivo intimatole, deducendo la violazione dei criteri di scelta poiché, tra di essi, quello relativo alle esigenze aziendali aveva fatto riferimento unicamente all’appartenenza o non al reparto soppresso.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell’interesse ad agire posto che, anche se tra le esigenze aziendali fossero stati valorizzatati altri indicatori, la ricorrente, a fronte della breve anzianità di servizio e dell’assenza di carichi di famiglia, non ne sarebbe stata avvantaggiata.
Giornate di studio AIDLASS, 5-6 maggio 2021
da adminI prossimi 5 e 6 maggio si terranno le Giornate di Studio AIDLASS 2020, dedicate al tema della libertà e dell’attività sindacale dopo i cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori.
Sarà l’occasione per un intenso dibattito scientifico su questioni cruciali con straordinaria rilevanza culturale e pratica.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Potete iscrivervi al Webinar tramite il seguente LINK.
In allegato la locandina con il programma.
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione
da adminIl prossimo 7 maggio si svolgerà il terzo modulo del Corso di Alta Formazione “Politica e Amministrazione negli Enti Locali”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da ALI – Lega delle Autonomie Locali, con il patrocinio della Rete dei Comuni Sostenibili.
Il mio intervento si terrà nel pomeriggio e avrà ad oggetto il tema del lavoro agile nella pubblica amministrazione.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma WEBEX.
Il d.l. n. 52/2021 fra ripresa delle attività, certificazioni verdi Covid-19 e proroga del lavoro agile
da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto – che prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto – introduce, sul territorio nazionale, le c.d. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test con risultato negativo sarà valida per 48 ore.
Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni nelle zone bianca e gialla.
Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
In materia di lavoro, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile prevista dall’art. 90, commi 3 e 4, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020).
I datori di lavoro privati potranno quindi applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 ad ogni rapporto di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.