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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo

6 Dicembre 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 32474 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, la procedura collettiva di licenziamento deve riguardare i lavoratori di tutte le aziende coinvolte.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

La Corte ha precisato che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di un unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale  o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.

La scelta dei lavoratori da licenziare deve quindi essere fatta nell’ambito dell’intero complesso aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, datato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/financial-advisor-with-colleague_53876-23514.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:46:432021-12-06 12:46:43Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo

Mobbing, danno biologico e personalità della vittima

6 Dicembre 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza n. 35061 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che non interrompe il nesso causale tra mobbing e danno biologico la personalità particolarmente fragile della vittima.

La Corte, in particolare, ha ribadito che in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale il responsabile dell’illecito risponde per l’intero; infatti una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli.

Nell’ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile di altri soggetti della stessa età e sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa e nemmeno sulla liquidazione del danno (Cfr. Cass. n.13864/2020; Cass. n.15762/2019; Cass. n.1575/2010).

Pertanto, il rapporto eziologico tra il comportamento di mobbing e la lesione del diritto alla salute sussiste anche quando detta condotta costituisca solo una concausa ed abbia operato su di un substrato psicologico preesistente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_137708989_0imDdLFG2gUZ0GkxK2IkSmOJm1Nv3N8u-1.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:45:232021-12-06 12:45:23Mobbing, danno biologico e personalità della vittima

Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

22 Novembre 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 32506 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di trasferimento, non sussiste alcun onere per il datore di lavoro di provare l’inutilizzabilità del dipendente in altra collocazione nella sede originaria, al pari di quanto avviene in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’art. 2103 c.c. richiede come unico presupposto di legittimità del trasferimento la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all’accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l’idoneità o inevitabilità.

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del trasferimento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:01:292021-11-22 12:01:29Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

Formattazione del pc aziendale e giusta causa di licenziamento

22 Novembre 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza n. 33809 del 12 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che la condotta del dipendente che distrugge beni aziendali, quali quelli memorizzati nel personal computer, integra violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza, tale da costituire giusta causa di licenziamento.

La Corte, in particolare, ha ricordato che anche la cancellazione di dati, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso anche dispendioso di particolari procedure, integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa dell’art. 635 bis c.p.

Nel caso di specie, il dirigente, con mansioni di direttore commerciale, dopo essersi dimesso, aveva riconsegnato il pc aziendale da cui aveva cancellato documenti, dati e informazioni.

La società, quindi, dopo aver affidato l’hard disk ad un perito informatico per le relative analisi, aveva recuperato una serie di conversazioni scritte effettuate dal lavoratore sull’applicativo Skype con soggetti in concorrenza con la stessa società, ai quali aveva rivelato informazioni tecniche sui metodi di produzione.

In materia di trattamento dei dati personali, gli Ermellini hanno precisato che il diritto di difesa in giudizio prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo l’art. 24, lett. f) I. n. 196/2003 di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento di tali dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_374440071_JwBG2QIXeoIoYMztqeyZbnfsdwnAeBan.jpg 270 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:00:582021-11-22 12:13:07Formattazione del pc aziendale e giusta causa di licenziamento

Dimissioni e rinuncia al preavviso

15 Novembre 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di dimissioni, il datore di lavoro che rinuncia al preavviso, nulla deve al lavoratore, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso, non essendo configurabile alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente.

Gli Ermellini, in particolare, aderendo all’orientamento ormai consolidato sull’efficacia obbligatoria del preavviso, hanno affermato che la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso.

In base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.

La parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, quindi, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_66778551_WbRKwq8ySVVra0Crm9exhtJ13kWHlYG8.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-15 15:55:032021-11-15 15:55:03Dimissioni e rinuncia al preavviso

Corte di Giustizia Europea: la formazione obbligatoria rientra nell’orario di lavoro

15 Novembre 2021/in Giurisprudenza

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28 ottobre 2021, emessa nella causa C-909/19, ha affermato che l’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro».

La Corte, in particolare, dopo aver ricordato che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» come configurante «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», ha affermato che elemento determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest’ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità.

In siffatto contesto, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un’attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale.

Ad avviso dei Giudici, quindi, quando il lavoratore riceve dal suo datore di lavoro istruzioni di seguire una formazione professionale per poter esercitare le funzioni da lui svolte, si deve ritenere che, durante i periodi di formazione professionale, tale lavoratore si trova a disposizione del suo datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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