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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Diritto di svolgere la prestazione di lavoro in condizioni sicure, Covid-19 e licenziamento

12 Febbraio 2021/in Giurisprudenza

Con la sentenza n. 9 del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Arezzo ha affermato che è illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che si era rifiutato di svolgere il proprio lavoro di cassiere davanti ad un cliente sprovvisto di mascherina anti Covid-19.

Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha osservato che il fatto contestato al lavoratore non assurge a quei caratteri di gravità necessari per integrare la giusta causa di licenziamento, non recando alcun pregiudizio economico o all’immagine del datore di lavoro. 

Il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. 

Secondo il Tribunale, invero, l’esimente dello stato di necessità dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentiva al dipendente, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona. 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_334287385_QKZOHeYothIbFWknW450PFtwLFSir9Z7-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-02-12 22:38:282021-02-12 22:38:28Diritto di svolgere la prestazione di lavoro in condizioni sicure, Covid-19 e licenziamento

Obbligo solidale del committente e lavoratori in somministrazione all’appaltatore

28 Gennaio 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione n. 20 del 18 dicembre 2020 il Tribunale di Padova, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ha esteso la responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei lavoratori in somministrazione all’appaltatore e utilizzati nell’esecuzione dell’appalto. 

Il giudice del lavoro, in particolare, richiamando i principio affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2017, relativa ad un caso di subfornitura, ha evidenziato come la ratio della citata norma sia «finalizzata ad evitare che i meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto e reale utilizzatore della prestazione, possano recare danno ai lavoratori coinvolti».

 Il Tribunale ha ritenuto ricompresi nell’area della solidarietà l’indennità sostitutiva di ferie e permessi, l’indennità di mensa, di presenza, il salario di produttività, riconoscendo la natura retributiva di tali elementi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14772.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-28 21:32:572021-01-28 21:38:39Obbligo solidale del committente e lavoratori in somministrazione all’appaltatore

Mobbing orizzontale e responsabilità datoriale

28 Gennaio 2021/in Giurisprudenza

Con la decisione n. 27913 del 4 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure necessarie a preservare i propri dipendenti dalla lesione della loro integrità psico-fisica che possa avvenire nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore.

Gli Ermellini, in particolare, confermando la decisione della Corte di merito, hanno affermato che il datore di lavoro, anche quando non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità, rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., laddove non ponga in essere gli accorgimenti necessari a tutela del dipendente mobbizzato.

I Giudici di legittimità, sottolineando la posizione di garante che spetta inderogabilmente al datore di lavoro, hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica è subordinata all’utilità sociale che va intesa non tanto come mero benessere economico e materiale della collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, libertà e dignità all’interno dell’ambito produttivo.

Nel caso di specie, il legale rappresentate dell’azienda datrice, nonostante fosse stato prontamente messo al corrente degli episodi mobbizzanti, non aveva voluto né indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla lavoratrice.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_137708989_0imDdLFG2gUZ0GkxK2IkSmOJm1Nv3N8u-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-28 21:31:192021-01-29 10:39:38Mobbing orizzontale e responsabilità datoriale

Registrazioni fonografiche e licenziamento ritorsivo

28 Gennaio 2021/in Giurisprudenza

Con decisione n. 3799 del 28 dicembre 2020 il Tribunale di Nola ha stabilito che il licenziamento del  lavoratore che ha registrato alcune conversazioni per provare di avere subito un demansionamento è ritorsivo.

Nel caso di specie, il dipendente aveva agito in giudizio per contestare una dequalificazione professionale, producendo come prova alcune registrazioni di colloqui coi superiori.

Il lavoratore veniva quindi licenziato per giusta causa per aver prodotto nel corso del giudizio le registrazioni acquisite senza il consenso degli interessati, avendo leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimità delle registrazioni per finalità di tutela dei propri diritti, ha ritenuto il licenziamento ritorsivo, poiché adottato a fronte dell’esercizio legittimo di un diritto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/business-hand-with-mobile-phone_1232-4881.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-28 21:29:462021-01-28 21:29:46Registrazioni fonografiche e licenziamento ritorsivo

Inefficacia dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento a mezzo pec non sottoscritta

14 Gennaio 2021/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 36015 del 28 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo si è pronunciato in tema di validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non sottoscritta ed inviata tramite pec dal difensore del lavoratore.

Il Giudice del lavoro ha affermato che la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta solo nei seguenti casi:

1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005 all’art. 20 comma 1 bis primo periodo d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di “documento informatico”;

2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005);

3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).

Nel caso di specie l’impugnativa di licenziamento era stata trasmessa unicamente a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo del difensore del lavoratore, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa.

Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal difensore.

Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un’attestazione di conformità degli atti allegati.

Il tribunale ha quindi concluso affermando che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_233586848_39HjhoXApWrqXrQsNBv0upavhiec8l21-1.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-01-14 17:31:472021-01-14 17:52:01Inefficacia dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento a mezzo pec non sottoscritta

Licenziamento collettivo e controllo giurisdizionale

14 Gennaio 2021/in Giurisprudenza

Con decisione n. 28816 del 16 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, dovuto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.

I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (v. Cass. n. 11455 del 1999, Cass. nn. 13450, 13727, 14434, 13839 e 14553 del 2000, n. 11194 del 2001, Cass. n. 11651 del 2003, Cass. n. 9134 del 2004, Cass. n. 21300 del 2006, Cass. 19347 del 2007, n. 5089 del 2009; da ultimo Cass. 30250 del 2018).

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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